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Decisione

60.2005.398

istanza di ispezione degli atti. comandante della polizia quale istante.

16 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I

due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione

disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr.

B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519

ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i

medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6. All’istante,

ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta,

nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a

chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima

della fine di quest’ultimo.

7. L’istanza

è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase

istruttoria, la scrivente Camera delega al procuratore pubblico il compito di

fissare i tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di

estrarne fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta

penale, dei diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della

persona incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi

sul rispetto del segreto d'ufficio.

8. Visto

il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

-

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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