60.2005.398
istanza di ispezione degli atti. comandante della polizia quale istante.
16 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.398
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comandante della polizia quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.398
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/18.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti penali MP __________
a carico di un agente di polizia cantonale;
premesso che la richiesta è stata indirizzata direttamente al
Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data
18.11.2005;
ritenuto il parere favorevole del procuratore pubblico PI 1,
espresso nella lettera di trasmissione del 18.11.2005;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali, MP __________
per titolo di abuso di autorità e MP __________ per titolo di lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto ed abuso di autorità. A seguito della promozione
dell’accusa del __________, il CdS ha aperto due inchieste disciplinari
affidando gli accertamenti al Comando della polizia cantonale. Per questo
motivo, è richiesto l’accesso agli atti.
2. Come
esposto in entrata, PI 2, interpellato tramite il patrocinatore, non ha
presentato osservazioni, mentre il procuratore pubblico ha dato il proprio
preavviso favorevole.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. L'istante
è stato incaricato da parte del CdS di svolgere l’inchiesta amministrativa a
carico dei __________. La delega è ammissibile e legale sulla base degli art.
37 cpv. 2 LORD e 28 cpv. 5 RELORD. L’istante è pertanto legittimato.
5. Ci
si può chiedere se l’esistenza di inchieste amministrative per i medesimi fatti
costituisca un interesse giuridico legittimo.
A
proposito va ricordato che i due procedimenti (quello amministrativo e quello
penale) perseguono scopi diversi: il corretto svolgimento della funzione e
l'immagine dell'amministrazione verso il pubblico quello disciplinare; la
tutela dell'ordine pubblico quello penale (cfr. anche RHINOW/KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).
Neppure i principi generali che reggono il diritto penale trovano sempre
identica applicazione in sede disciplinare, in particolare nella valutazione
della gravità di un comportamento sanzionabile e nella finalità che il
provvedimento persegue.
Fatti
I
due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione
disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr.
B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519
ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i
medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. All’istante,
ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta,
nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a
chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima
della fine di quest’ultimo.
7. L’istanza
è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase
istruttoria, la scrivente Camera delega al procuratore pubblico il compito di
fissare i tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di
estrarne fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta
penale, dei diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della
persona incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi
sul rispetto del segreto d'ufficio.
8. Visto
il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
-
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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