60.2005.4
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
11 gennaio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.4
Data decisione, Autorità:
11.01.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.4
Lugano
11 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 4.1.2005 presentata dal
presidente
della Corte delle assise correzionali di __________, giudice IS 1, ,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1,
__________ (patr. da: avv. __________ PR 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il
preavviso favorevole del procuratore pubblico Rosa Item
del 10/11.1.2005;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 7/10.1.2005;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ PI 1, in detenzione preventiva
dal 14.10.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 21.12.2004 l’atto d’accusa
(ACC __________), ritenendolo colpevole di infrazione aggravata
alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato, con il consenso delle parti, al 2.2.2005.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 2.2.2005,
data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare,
che ha aggiornato diversi processi con detenuti nel corso del mese di gennaio.
5. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni
parziali di __________ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP __________ relative
alla LStup (verbali 27.10.2004 delle ore 09.30, AI 15, verbale di confronto
28.11.2004 delle ore 10.30, AI 20, entrambi avanti al procuratore pubblico Rosa
Item).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio: è senza
fissa dimora, in attesa di rimpatrio. È stato oggetto anche di un divieto
d’entrata fino al 12.10.2007. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse
a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di
Considerandi
condanna - di una sanzione penale, ritenuto gli addebiti mossi ed il rinvio
avanti ad una Corte delle assise correzionali. Tanto più vista l'imminenza del
giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art.
95.
CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o
all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza
ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile
in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno
incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 1 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di fuga e di recidiva (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é
rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati
oggetto dell’atto d’accusa e della probabile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1 è prorogato
fino al 2.2.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- sede (rif. inc.);
-);
-;
-;
-.
terzi implicati
1. PI 1
1 patr. da:
PR 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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