60.2005.40
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
18 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.40
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.40
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.2.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 17.3.2005 del sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di lesioni semplici “(…) per avere, a __________, presso
l’esercizio pubblico __________, __________, in data __________
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ e
meglio colpendolo al volto con un pugno cagionatogli le lesioni riportate sul
certificato medico di data __________ dell’__________ e in particolare una
ferita lacero contusa alla palpebra superiore” (DA __________);
che
con scritto 3/7.6.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 24.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione per avere agito per legittima difesa a’ sensi dell’art. 33
cpv. 1 CP;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'198.50 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
Considerandi
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'198.50 [di cui CHF
1'875.-- (7 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 168.20
di spese e CHF 155.30 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 14/15.2.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non
presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 1'270.85, ridotto a 60 minuti il dispendio orario inerente
le conferenze con il cliente ed a 60 minuti quello inerente la preparazione del
dibattimento, per il resto approvato come esposto;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 116.50, di cui
CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 24.-- per gli scritti 4.8.2004, 20.8.2004,
7.9.2004
e 2.12.2004 [CHF 6.-- per scritto, di cui CHF 5.-- per pagina
originale (compresa la copia per l’incarto, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.--
per invio posta A; trasmissione anche per fax dello scritto 4.8.2004 superflua],
CHF 3.-- per la copia dello scritto 4.8.2004 inviato al qui istante [CHF 2.--
per copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 1.-- per invio posta A], CHF 1.50
per le spese telefoniche di data 26.11.2004 (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione
10.12.2004
del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e CHF
38.
-- per l’istanza di indennità in esame [CHF 5.--/pagina (tre pagine), CHF
2.
--/copia pagina (due volte x tre pagine), CHF 2.--/copia pagina per cinque
pagine (doc. A/B), CHF 1.-- invio posta A];
che
l’IVA ammonta a CHF 105.45;
che
al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
1'492.80;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'492.80.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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