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Decisione

60.2005.40

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

18 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.40

Data decisione, Autorità:

18.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.40

Lugano

18 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.2.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 17.3.2005 del sostituto procuratore pubblico

Chiara Borelli, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 24.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di

CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

ritenuto colpevole di lesioni semplici “(…) per avere, a __________, presso

l’esercizio pubblico __________, __________, in data __________

intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ e

meglio colpendolo al volto con un pugno cagionatogli le lesioni riportate sul

certificato medico di data __________ dell’__________ e in particolare una

ferita lacero contusa alla palpebra superiore” (DA __________);

che

con scritto 3/7.6.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 24.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione per avere agito per legittima difesa a’ sensi dell’art. 33

cpv. 1 CP;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'198.50 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

Considerandi

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'198.50 [di cui CHF

1'875.-- (7 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 168.20

di spese e CHF 155.30 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 14/15.2.2005)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non

presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che

peraltro l’istante non sostiene;

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 1'270.85, ridotto a 60 minuti il dispendio orario inerente

le conferenze con il cliente ed a 60 minuti quello inerente la preparazione del

dibattimento, per il resto approvato come esposto;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 116.50, di cui

CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 24.-- per gli scritti 4.8.2004, 20.8.2004,

7.9.2004

e 2.12.2004 [CHF 6.-- per scritto, di cui CHF 5.-- per pagina

originale (compresa la copia per l’incarto, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.--

per invio posta A; trasmissione anche per fax dello scritto 4.8.2004 superflua],

CHF 3.-- per la copia dello scritto 4.8.2004 inviato al qui istante [CHF 2.--

per copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 1.-- per invio posta A], CHF 1.50

per le spese telefoniche di data 26.11.2004 (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione

10.12.2004

del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e CHF

38.

-- per l’istanza di indennità in esame [CHF 5.--/pagina (tre pagine), CHF

2.

--/copia pagina (due volte x tre pagine), CHF 2.--/copia pagina per cinque

pagine (doc. A/B), CHF 1.-- invio posta A];

che

l’IVA ammonta a CHF 105.45;

che

al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

1'492.80;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'492.80.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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