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Decisione

60.2005.403

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

26 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che

l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, asserendo che “(…)

si è visto ingiustamente coinvolto in un’inchiesta penale ed è stato

altrettanto ingiustamente accusato di furto (…)”, che “il procedimento

ha comportato l’audizione testimoniale di diverse persone, anche vicine (a

lui), per cui la notizia dell’infamante accusa di furto si è subito sparsa

fra gli amici e i conoscenti (…) in una piccola realtà come quella di __________”,

che “pure i genitori e i famigliari sono venuti a conoscenza, non solo

dell’avvio del procedimento penale, ma anche della proposta d’accusa formulata

dal procuratore pubblico, causando apprensione e sconforto”, che “durante

il dibattimento (…) ha dovuto inoltre subire l’offesa di sentirsi dare a più

riprese del bugiardo durante la requisitoria della pubblica accusa” e che

pertanto “concretamente occorre riconoscere come l’avvio del procedimento

penale, i ripetuti interrogatori, il confronto con amici e parenti e il dover

apparire in un’aula penale costituiscono una lesione della personalità,

dell’integrità psichica e della reputazione (…), non riparate in altro modo e

tali da giustificare un’equa indennità” (istanza 23/24.11.2005, p. 4);

che

IS 1 non ha tuttavia dimostrato, come avrebbe dovuto, uno specifico pregiudizio

alla sua salute psichica o alla sua reputazione;

che,

in particolare, non ha prodotto alcun certificato attestante una sofferenza

Considerandi

psichica;

che

del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro

che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998

n. 126 nota 5.3);

che

si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,

come avvalorato dalla decisione 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura

penale e da questo stesso giudizio;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che,

a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 643.45, di cui CHF 500.-- di

onorario, CHF 98.-- di spese e CHF 45.45 di IVA;

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza

di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 1'730.--, di cui CHF 1'443.60 per spese di patrocinio, oltre interessi, CHF

36.40

per danni materiali e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti

l’istanza di indennità;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'730.--, oltre interessi

del 5% dal 23.11.2005 su CHF 1'443.60.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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