60.2005.403
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
26 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2005.403
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.403
Lugano
26 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 4.1.2006 del procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 27.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
venti giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di furto “(…) per avere, in correità con una persona
rimasta sconosciuta, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di
appropriarsene, a __________ il __________, la borsetta di proprietà di __________
contenente denaro (fr. 20.00), un telefono cellulare (fr. 500.00), un
abbonamento arcobaleno (fr. 900.00) ed oggetti diversi per un valore
complessivo di fr. 1'899.80 (…)” (DA __________);
che
con scritto 3/4.6.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
con decisione 24.11.2004 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusato
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'703.10, oltre interessi, di cui CHF 1'565.60
per spese di patrocinio, CHF 137.50 per danni materiali e CHF 1'000.-- per
torto morale, oltre a CHF 643.45 per ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'565.60 [di cui CHF
1'280.-- (6 ore e 24 minuti a CHF 200.--/ora) di onorario, CHF 175.-- di spese
e CHF 110.60 di IVA];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare
con riferimento all’esame degli atti, alla preparazione del processo ed al dibattimento;
che
– come emerge dall’incarto – il caso non presentava difficoltà particolari di
fatto o di diritto;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 1'166.65, di cui 60 minuti inerenti gli
scritti [10 min/scritto, ad eccezione della prestazione del 3.6.2004 (“trasmesso
copia lettera a cl”), stralciata, che poteva essere effettuata dalla
cancelleria, i cui costi sono a carico del legale], 20 minuti inerenti le
telefonate (10 min/telefonata), 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60
minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 180
minuti – compresa la trasferta __________ – inerenti il dibattimento (apertosi
alle ore 14.30 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura del
dispositivo, alle ore 15.40);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse come indicate in CHF 175.--;
che
l’IVA ammonta a CHF 101.95;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
1'443.60;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 23.11.2005 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
il qui istante postula, per il giorno del dibattimento, la rifusione delle
spese di trasferta fino a Bellinzona e della perdita di mezza giornata di
lavoro, per complessivi CHF 137.50;
che
– in relazione alla trasferta con il proprio autoveicolo – chiede un indennizzo
di CHF 60.-- per il tragitto __________;
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;
che
si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno
in CHF 36.40, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe __________
[oggi CHF 36.40 (che giustifica di non riconoscere interessi su questa pretesa)],
in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il
danno (art. 44 CO);
che
– con riferimento alla perdita di mezza giornata di lavoro – afferma che al
momento del processo percepiva uno stipendio mensile di CHF 3'100.-- e che “calcolando
20 giorni lavorativi il mese, si giunge ad un importo di Fr. 77.50 per mezza
giornata” (istanza 23/24.11.2005, p. 3);
che
al proposito produce il conteggio del mese di novembre 2004 della società __________,
__________, inerente il suo salario;
che
da questo documento non emerge tuttavia che – in seguito alla sua assenza per
il dibattimento – gli sia stato dedotto lo stipendio;
che
IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come gli incombeva
[N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317
CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
l’esistenza dell’asserito danno;
che
quindi non può esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma
non provato;
che
di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata
in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza
dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato
(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e
Fatti
112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, asserendo che “(…)
si è visto ingiustamente coinvolto in un’inchiesta penale ed è stato
altrettanto ingiustamente accusato di furto (…)”, che “il procedimento
ha comportato l’audizione testimoniale di diverse persone, anche vicine (a
lui), per cui la notizia dell’infamante accusa di furto si è subito sparsa
fra gli amici e i conoscenti (…) in una piccola realtà come quella di __________”,
che “pure i genitori e i famigliari sono venuti a conoscenza, non solo
dell’avvio del procedimento penale, ma anche della proposta d’accusa formulata
dal procuratore pubblico, causando apprensione e sconforto”, che “durante
il dibattimento (…) ha dovuto inoltre subire l’offesa di sentirsi dare a più
riprese del bugiardo durante la requisitoria della pubblica accusa” e che
pertanto “concretamente occorre riconoscere come l’avvio del procedimento
penale, i ripetuti interrogatori, il confronto con amici e parenti e il dover
apparire in un’aula penale costituiscono una lesione della personalità,
dell’integrità psichica e della reputazione (…), non riparate in altro modo e
tali da giustificare un’equa indennità” (istanza 23/24.11.2005, p. 4);
che
IS 1 non ha tuttavia dimostrato, come avrebbe dovuto, uno specifico pregiudizio
alla sua salute psichica o alla sua reputazione;
che,
in particolare, non ha prodotto alcun certificato attestante una sofferenza
Considerandi
psichica;
che
del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998
n. 126 nota 5.3);
che
si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,
come avvalorato dalla decisione 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura
penale e da questo stesso giudizio;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che,
a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 643.45, di cui CHF 500.-- di
onorario, CHF 98.-- di spese e CHF 45.45 di IVA;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza
di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 1'730.--, di cui CHF 1'443.60 per spese di patrocinio, oltre interessi, CHF
36.40
per danni materiali e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti
l’istanza di indennità;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'730.--, oltre interessi
del 5% dal 23.11.2005 su CHF 1'443.60.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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