60.2005.404
istanza di ispezione degli atti. studentessa universitaria quale istante.
13 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.404
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. studentessa universitaria quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.404
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2005 presentata da
IS 1 __________,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare le sentenze relative
a condanne per abusi sessuali su minori in relazione al proprio lavoro di
diploma presso l’Istituto di criminologia dell’Università di Losanna sulle
riparazioni morali accordate alle vittime;
richiamate le osservazioni 16.12.2005 del presidente del Tribunale
penale cantonale (TPC), che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’istante
ha iniziato un lavoro di diploma presso l’Istituto di criminologia dell’Università
di Losanna sul tema “Riparazione morale in caso di condanna per abuso sessuale
su minori”. A tal fine, con la presente istanza chiede di potere consultare le
decisioni di condanna per questo genere di reati, al fine di stabilire quali
fattori giochino un ruolo al momento dell’indennizzazione della vittima. Dopo
un colloquio tra l’istante ed il presidente di questa Camera, la richiesta di
accesso alle sentenze è limitata agli anni 1995 al 2005.
2.Il TPC,
presso il quale è possibile l’accesso alle sentenze, ha dato il proprio
accordo.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come
alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa
Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP, oltre che un
interesse pubblico, considerato chi abbia richiesto la ricerca e le finalità
perseguite.
5. Per
motivi organizzativi, l’accesso agli incarti dovrà avvenire presso il TPC. L’istante
dovrà sottoscrivere un impegno al mantenimento del segreto professionale e
d’ufficio sulle sentenze consultate. I dati dovranno essere trattati in modo
anonimo e non riconoscibile.
Va
da sé che i dati raccolti non potranno essere usati per altro scopo se non
quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in
nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e
nelle sentenze.
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF
70.-- (settanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-;
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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