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Decisione

60.2005.405

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. segreto bancario. principio della proporzionalità.

9 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

commissione rogatoria 29.3/28.4.2004, la __________ ha inoltrato una domanda di

assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________

__________, __________ __________ ed altre persone per titolo di associazione a

delinquere e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alla

distrazione, al dissipamento, all’occultamento di beni patrimoniali della

società “__________”, dichiarata fallita in data __________, condotte queste

che hanno creato un passivo di Euro 1'128'442.69 in chirografo e di Euro

70'247.87 in privilegio determinato per lo più dagli acquisti fraudolenti, nonché

alla sottrazione di libri contabili in modo da non rendere possibile la

ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Più in particolare,

la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la ricerca di documentazione

bancaria presso la PI 2, __________ (AI 1).

b. Con

decisione di entrata in materia e esecuzione 1.6.2005 il sostituto procuratore

pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il

principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità, ha

ammesso l’entrata in materia ed ha ordinato all’istituto bancario

l’identificazione delle relazioni n. __________ e __________ e la trasmissione

dei relativi documenti nonché l’identificazione delle relazioni afferenti ad

alcuni indagati e la trasmissione dei relativi documenti (AI 2).

c. Con

scritto 14.6.2005, PI 2 ha trasmesso al sostituto procuratore pubblico la

documentazione inerente le relazioni n. __________, n. __________, n. __________

e n. __________, quest’ultima – che ha peraltro assorbito la relazione n. __________,

nel frattempo cancellata – intestata a RI 1 (AI 4).

d. Con

decisione di chiusura 24.10.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto

la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione

bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla

rogatoria ed appare utile all’autorità rogata ritenuto l’identificazione di

alcuni conti riconducibili alle persone indagate” (AI 5).

e. Con

tempestivo gravame, RI 1 chiede che la decisione di chiusura venga annullata

limitatamente alla trasmissione della documentazione inerente le relazioni

bancarie a lui intestate.

Il

ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in quanto titolare di

alcuni conti oggetto della decisione – sostiene che la trasmissione di tali

atti viola il segreto bancario nonché il principio della proporzionalità. Esso

osserva in particolare di essere un terzo non implicato nel procedimento penale

avviato in __________, di opporsi a che informazioni riguardanti sue relazioni

bancarie vengano rilasciate ad uno Stato estero (__________) essendo lui di

nazionalità __________ e che gli scopi alla base della domanda di assistenza

possono essere raggiunti con la sola trasmissione della documentazione bancaria

inerente gli ulteriori conti (cfr. ricorso 24/25.11.2005, p. 5-6).

f. Con

osservazioni 13/14.12.2005, il sostituto procuratore pubblico conclude per la

reiezione del gravame, rilevando sostanzialmente che le generiche censure

sollevate dal ricorrente non sono atte a dimostrare una violazione del

principio di proporzionalità. Per contro precisa che sulla relazione bancaria a

lui intestata è stata bonificata la somma di Lit. 339'750'000.-- da tale __________

__________, indagata nel procedimento estero, che per consolidata giurisprudenza

i titolari di conti bancari usati per transazioni sospette non possono

prevalersi della qualità di persone non implicate, che è opportuno informare

l’autorità rogante su tutte le transazioni avvenute su conti utilizzati per il

transito dei fondi di illecita provenienza e che la concessione dell’assistenza

non presuppone che l’interessato coincida con la persona dell’indagato (cfr.

osservazioni 13/14.12.2005, p. 1-2).

g. Come

esposto in entrata, l’Ufficio federale di giustizia ha rinunciato all’inoltro

di osservazioni, postulando nel contempo la reiezione del gravame.

in

diritto

1. Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso

si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 quale

intestatario delle relazione bancarie.

Considerandi

2.

Il

ricorrente censura la decisione di chiusura anzitutto evidenziando di non

essere indagato nel procedimento penale per cui è chiesta l’assistenza

internazionale. A torto. La nozione di terzo non implicato prevista dall’art.

10.

AIMP è stata abolita con LF del 4.10.1996. Già in precedenza la

giurisprudenza aveva stabilito che una persona era implicata se la sua

relazione bancaria era stata, anche a sua insaputa, utilizzata per commettere

un’infrazione o per trasferire o dissimulare il provento di un reato (R. ZIMMERMANN,

La coopération judiciare internazionale en matiére pénale, Berna 2004, p.

249/250). La circostanza per cui il ricorrente non è indagato non esclude la concessione

dell’assistenza.

3.

Il

ricorrente censura la decisione di chiusura inoltre perché sarebbe lesiva del

segreto bancario (ricorso 24/25.11.2005, p. 3 e 5), a suo dire “interrotto”. A

torto. Come ricorda la dottrina, il segreto bancario non è di principio

opponibile all’assistenza penale internazionale (R. ZIMMERMANN, op. cit., p.

244), così come non lo è al giudice penale o civile nazionale. Di modo che

anche questo argomento non inficia la decisione di chiusura.

4.

Il

ricorrente censura infine la decisione di chiusura perché contraria al

principio della proporzionalità, e ciò in quanto gli scopi perseguiti dalle

autorità roganti sarebbero soddisfatti dalla sola trasmissione dei documenti

bancari sequestrati e relativi ad altre tre relazioni bancarie (n. __________ e 1077720), ad esclusione delle relazioni a

lui intestate, senza ulteriormente argomentare detta conclusione. A torto. La

richiesta di assistenza del 29.3.2004 fa espressamente riferimento alla relazione

bancaria__________ e ad un bonifico del 31.10/3.11.2000 (di £ire 399'981'881,

corrispondenti ad Euro 206'453.65, che risulta dalla documentazione bancaria

sequestrata) pervenuto a favore del qui ricorrente sul conto surriferito. La

domanda di assistenza chiede espressamente di confermare l’esistenza di questa

relazione, di indicarne l’intestatario, di accertare la movimentazione della

relazione e la destinazione ultima dell’importo bonificato. Di modo che è

pacifico che la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________

sia indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito dalle autorità roganti.

Considerato

come i fondi precedentemente esistenti sull’altra relazione bancaria del qui

ricorrente (relazione n. __________) siano poi confluiti sulla relazione n. __________

(nei medesimi giorni del bonifico oggetto della richiesta di assistenza

estera), si giustifica anche la trasmissione dei documenti relativi a

quest’altra relazione bancaria.

5.

Il

ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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