60.2005.405
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. segreto bancario. principio della proporzionalità.
9 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2005.405
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. segreto bancario. principio della proporzionalità.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2005.405
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 24/25.11.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura 24.10.2005 emanata dal sostituto
procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento di assistenza
giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 29.3/28.4.2004
della __________ (inc. Rog. __________);
richiamato lo scritto 6/7.12.2005 dell’Ufficio federale di
giustizia, che rinuncia a formulare osservazioni, postulando nel contempo la
reiezione del gravame;
viste le osservazioni 13/14.12.2005 del sostituto procuratore
pubblico, che chiede di respingere il ricorso;
rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria 29.3/28.4.2004, la __________ ha inoltrato una domanda di
assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________
__________, __________ __________ ed altre persone per titolo di associazione a
delinquere e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alla
distrazione, al dissipamento, all’occultamento di beni patrimoniali della
società “__________”, dichiarata fallita in data __________, condotte queste
che hanno creato un passivo di Euro 1'128'442.69 in chirografo e di Euro
70'247.87 in privilegio determinato per lo più dagli acquisti fraudolenti, nonché
alla sottrazione di libri contabili in modo da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Più in particolare,
la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la ricerca di documentazione
bancaria presso la PI 2, __________ (AI 1).
b. Con
decisione di entrata in materia e esecuzione 1.6.2005 il sostituto procuratore
pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il
principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità, ha
ammesso l’entrata in materia ed ha ordinato all’istituto bancario
l’identificazione delle relazioni n. __________ e __________ e la trasmissione
dei relativi documenti nonché l’identificazione delle relazioni afferenti ad
alcuni indagati e la trasmissione dei relativi documenti (AI 2).
c. Con
scritto 14.6.2005, PI 2 ha trasmesso al sostituto procuratore pubblico la
documentazione inerente le relazioni n. __________, n. __________, n. __________
e n. __________, quest’ultima – che ha peraltro assorbito la relazione n. __________,
nel frattempo cancellata – intestata a RI 1 (AI 4).
d. Con
decisione di chiusura 24.10.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto
la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione
bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla
rogatoria ed appare utile all’autorità rogata ritenuto l’identificazione di
alcuni conti riconducibili alle persone indagate” (AI 5).
e. Con
tempestivo gravame, RI 1 chiede che la decisione di chiusura venga annullata
limitatamente alla trasmissione della documentazione inerente le relazioni
bancarie a lui intestate.
Il
ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in quanto titolare di
alcuni conti oggetto della decisione – sostiene che la trasmissione di tali
atti viola il segreto bancario nonché il principio della proporzionalità. Esso
osserva in particolare di essere un terzo non implicato nel procedimento penale
avviato in __________, di opporsi a che informazioni riguardanti sue relazioni
bancarie vengano rilasciate ad uno Stato estero (__________) essendo lui di
nazionalità __________ e che gli scopi alla base della domanda di assistenza
possono essere raggiunti con la sola trasmissione della documentazione bancaria
inerente gli ulteriori conti (cfr. ricorso 24/25.11.2005, p. 5-6).
f. Con
osservazioni 13/14.12.2005, il sostituto procuratore pubblico conclude per la
reiezione del gravame, rilevando sostanzialmente che le generiche censure
sollevate dal ricorrente non sono atte a dimostrare una violazione del
principio di proporzionalità. Per contro precisa che sulla relazione bancaria a
lui intestata è stata bonificata la somma di Lit. 339'750'000.-- da tale __________
__________, indagata nel procedimento estero, che per consolidata giurisprudenza
i titolari di conti bancari usati per transazioni sospette non possono
prevalersi della qualità di persone non implicate, che è opportuno informare
l’autorità rogante su tutte le transazioni avvenute su conti utilizzati per il
transito dei fondi di illecita provenienza e che la concessione dell’assistenza
non presuppone che l’interessato coincida con la persona dell’indagato (cfr.
osservazioni 13/14.12.2005, p. 1-2).
g. Come
esposto in entrata, l’Ufficio federale di giustizia ha rinunciato all’inoltro
di osservazioni, postulando nel contempo la reiezione del gravame.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso
si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 quale
intestatario delle relazione bancarie.
Considerandi
2.
Il
ricorrente censura la decisione di chiusura anzitutto evidenziando di non
essere indagato nel procedimento penale per cui è chiesta l’assistenza
internazionale. A torto. La nozione di terzo non implicato prevista dall’art.
10.
AIMP è stata abolita con LF del 4.10.1996. Già in precedenza la
giurisprudenza aveva stabilito che una persona era implicata se la sua
relazione bancaria era stata, anche a sua insaputa, utilizzata per commettere
un’infrazione o per trasferire o dissimulare il provento di un reato (R. ZIMMERMANN,
La coopération judiciare internazionale en matiére pénale, Berna 2004, p.
249/250). La circostanza per cui il ricorrente non è indagato non esclude la concessione
dell’assistenza.
3.
Il
ricorrente censura la decisione di chiusura inoltre perché sarebbe lesiva del
segreto bancario (ricorso 24/25.11.2005, p. 3 e 5), a suo dire “interrotto”. A
torto. Come ricorda la dottrina, il segreto bancario non è di principio
opponibile all’assistenza penale internazionale (R. ZIMMERMANN, op. cit., p.
244), così come non lo è al giudice penale o civile nazionale. Di modo che
anche questo argomento non inficia la decisione di chiusura.
4.
Il
ricorrente censura infine la decisione di chiusura perché contraria al
principio della proporzionalità, e ciò in quanto gli scopi perseguiti dalle
autorità roganti sarebbero soddisfatti dalla sola trasmissione dei documenti
bancari sequestrati e relativi ad altre tre relazioni bancarie (n. __________ e 1077720), ad esclusione delle relazioni a
lui intestate, senza ulteriormente argomentare detta conclusione. A torto. La
richiesta di assistenza del 29.3.2004 fa espressamente riferimento alla relazione
bancaria__________ e ad un bonifico del 31.10/3.11.2000 (di £ire 399'981'881,
corrispondenti ad Euro 206'453.65, che risulta dalla documentazione bancaria
sequestrata) pervenuto a favore del qui ricorrente sul conto surriferito. La
domanda di assistenza chiede espressamente di confermare l’esistenza di questa
relazione, di indicarne l’intestatario, di accertare la movimentazione della
relazione e la destinazione ultima dell’importo bonificato. Di modo che è
pacifico che la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________
sia indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito dalle autorità roganti.
Considerato
come i fondi precedentemente esistenti sull’altra relazione bancaria del qui
ricorrente (relazione n. __________) siano poi confluiti sulla relazione n. __________
(nei medesimi giorni del bonifico oggetto della richiesta di assistenza
estera), si giustifica anche la trasmissione dei documenti relativi a
quest’altra relazione bancaria.
5.
Il
ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi
CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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