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Decisione

60.2005.407

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

16 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.407

Data decisione, Autorità:

16.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.407

Lugano

16 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/28.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare la sentenza

16.9.2004 per truffa, sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc.

DA __________);

richiamate le osservazioni 1/5.12.2005 con il quale il procuratore

pubblico PI 1 comunica il proprio preavviso favorevole;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero

pubblico ha aperto a carico di PI 2 un procedimento per titolo di truffa,

sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc. MP __________)

conclusosi con un decreto d’accusa del 16.9.2004 (DA __________). In relazione

alla volontà di PI 2 di cedere le armi ad un privato, l’ufficio istante chiede

l’autorizzazione a consultare la decisione penale.

Considerandi

2.

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio parere

favorevole, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.

3.

L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica

questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non

da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13

LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se

vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero

pubblico, previo accordo telefonico.

6.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

§ Alla

parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto

MP __________, sfociato nel DA __________.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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