60.2005.407
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
16 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.407
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.407
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/28.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare la sentenza
16.9.2004 per truffa, sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc.
DA __________);
richiamate le osservazioni 1/5.12.2005 con il quale il procuratore
pubblico PI 1 comunica il proprio preavviso favorevole;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero
pubblico ha aperto a carico di PI 2 un procedimento per titolo di truffa,
sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 16.9.2004 (DA __________). In relazione
alla volontà di PI 2 di cedere le armi ad un privato, l’ufficio istante chiede
l’autorizzazione a consultare la decisione penale.
Considerandi
2.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio parere
favorevole, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.
3.
L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non
da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13
LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se
vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero
pubblico, previo accordo telefonico.
6.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
§ Alla
parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto
MP __________, sfociato nel DA __________.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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