60.2005.409
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
15 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.409
Data decisione, Autorità:
15.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.409
Lugano
15 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/30.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dei verbali
di interrogatorio di PI 2, __________, in relazione al procedimento penale
(inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________ per titolo
di contravvenzione alla LStup;
premesso che la richiesta di ricevere copia dei verbali di PI 2 è
stata indirizzata direttamente al Ministero pubblico in data 18/22.11.2005, e
che la stessa è stata trasmessa a questa Camera con scritto 28/30.11.2005 del
procuratore pubblico Marco Villa;
richiamate le osservazioni 9/12.12.2005 di PI 2, che non si oppone
alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per
contravvenzione alla LStup per avere, oltre che consumato marijuana, anche
coltivato, a __________ nel 2005, quindici piante di canapa il cui prodotto era
destinato al suo consumo personale come sostanza stupefacente. Considerato come
simile coltivazione potrebbe rappresentare una violazione della legge cantonale
sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti
(Lcan, RS TI 6.1.3.3.4) del 24.6.2002, entrata in vigore l’1.2.2004, si è
proceduto ad una segnalazione al Dipartimento istante.
2. Avendo
ricevuto un rapporto di segnalazione, l’Ufficio dei permessi della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione chiede al Ministero pubblico, con scritto
18.11.2005, di ricevere copia dei verbali dell’incarto penale a carico di PI 2,
così come di altre persone, al fine di avviare la procedura contravvenzionale.
3. Nel
suo scritto 28/30.11.2005 di trasmissione della richiesta, il procuratore
pubblico preavvisa favorevolmente la domanda dell’Ufficio istante, chiedendo di
esaminare se la stessa sia sussumibile all’art. 27 CPP, ed in caso affermativo
se sia il caso di rilasciare un’autorizzazione generale. PI 2 non si è opposto
alla richiesta dell’Ufficio istante.
4. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, l’art. 15 Lcan dispone, sotto la norma marginale “Sanzioni”, al
cpv. 1 che “le contravvenzioni alla legge ed al regolamento sono punite con
la multa sino a CHF 100'000.--“, ed al cpv. 2 che “la procedura
contravvenzionale è retta dalla legge di procedura per le contravvenzioni”.
Il
regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei
suoi prodotti (Rcan, RS TI 6.1.3.3.5) stabilisce che l’Ufficio dei permessi
della Sezione dei permessi e dell’immigrazione è l’autorità competente per
l’applicazione della Lcan (art. 1 cpv. 1 Rcan), mentre l’Ufficio giuridico
(della stessa Sezione) decide le sanzioni previste dall’art. 15 Lcan (art. 1
cpv. 2 Rcan).
6. L’art.
15 cpv. 1 Lcan è una contravvenzione penale di diritto cantonale, possibile in
virtù dell’art. 335 cifra 1 CP. L’art. 15 cpv. 2 Lcan rinvia alla legge di procedura
per le contravvenzioni (LPContr) che si applica alle contravvenzioni di diritto
federale o cantonale attribuite per il giudizio ad autorità amministrative
cantonali (art. 1 cpv. 1 LPContr).
7. Con
la richiesta qui in esame, l’Ufficio dei permessi agisce quale autorità
chiamata ad applicare la Lcan, nell’intento di avviare le procedure
contravvenzionali per violazione dell’art. 15 Lcan, ritenuto che la decisione
spetterà all’Ufficio giuridico, riservate le vie di ricorso previste dalla
LPContr. L’Ufficio istante e l’Ufficio giuridico agiscono quali autorità amministrative
chiamate ad applicare una norma penale (amministrativa) cantonale.
8. In
virtù di questa situazione, l’accesso agli atti da parte dell’Ufficio dei
permessi e dell’Ufficio giuridico è dato in quanto autorità di applicazione
delle norme penali, senza necessità di far capo all’art. 27 CPP.
9. L’istanza,
utile in quanto ha permesso di chiarire la situazione creatasi a seguito
dell’adozione e della messa in vigore della Lcan, va respinta, senza carico di
tassa di giustizia e di spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la Lcan, la LPContr ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
-
-.
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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