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Decisione

60.2005.41

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

18 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito l’istante “(…) reputa equo, opportuno e commisurato al caso

stabilire un’indennità per torto morale di CHF 200.-- per giorno di carcere

subito, per 19 giorni, ossia un’indennità complessiva di CHF 4'750.-- (recte:

CHF 3'800.--)” (istanza 17/18.2.2005, p. 7 e 8);

che

IS 1 è stato arrestato la sera del 12.6.1997 (AI 1, rapporto di arresto

13.6.1997);

che

Considerandi

l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 5, verbale di notifica di

arresto e di decisione 13.6.1997);

che

è infine stato scarcerato il 30.6.1997 (AI 19);

che

– in applicazione della prassi in materia – per i diciannove giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo di CHF

3'800.-- (CHF 200.--/giorno) oltre interessi al 5% dal 30.6.1997, così come richiesto;

che

protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che,

alla luce di quanto sopra esposto, l’indennità complessiva ammonta a CHF 6'218.90,

di cui CHF 2'168.90 per spese di patrocinio, CHF 3'800.-- per torto morale e

CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.--

dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 18.2.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'218.90, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.--

dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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