60.2005.41
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
18 gennaio 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.41
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.41
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Andra Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici esclusosi)
segretaria:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/18.2.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 18.2.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 14.3.2005 del procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, che non si oppone all’istanza, rimettendosi al prudente
giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio proposto
dall’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 31.8.2001 l’allora magistrato inquirente Jacques Ducry ha posto in
stato d’accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di
__________ IS 1 e __________ __________ __________, entrambi in detenzione
preventiva dal 12.6.1997 al 30.6.1997, e ha proposto la loro condanna alla pena
di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese nonché,
con specifico riferimento a __________ __________ __________, alla pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, siccome
ritenuti colpevoli di tentata estorsione “per avere, agendo in correità del
già condannato __________ __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri
un indebito profitto, minacciato più volte di un grave danno __________ __________,
direttamente e mediante telefonate sia mute sia parlate ai suoi famigliari, nel
tentativo dapprima di indurlo ad aderire ad un’operazione di riciclaggio di denaro
sporco e, in seguito, nel costringerlo a consegnare loro l’importo di fr.
25'000.--, ridotto poi nella ‘trattativa’ a fr. 15'000.--, quale rimborso per
le spese causate dal fallimento dell’affare” (DAC __________);
che
con scritto 5/6.9.2001 l’avv. __________ __________ ha interposto tempestiva opposizione
al decreto di accusa (AI 34);
che
in data 6.10.2003, su espressa richiesta del giudice della Pretura penale – a
cui la pratica è stata trasmessa per competenza –, l’avv. PR 1 ha comunicato di
non più rappresentare l’accusato __________ __________ __________, che “(…)
ha manifestato di non voler più mantenere l’opposizione al decreto d’accusa”
(scritto 6.10.2003 alla Pretura penale);
che
nei suoi confronti il decreto di accusa 31.8.2001 ha pertanto acquistato forza
di cosa giudicata;
che
con decisione 18.2.2004 il giudice della Pretura penale ha invece assolto IS 1 dall’imputazione
(inc. __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 9'750.--,
di cui CHF 5'000.-- per spese di patrocinio e CHF 4'750.-- per torto morale,
oltre interessi al 5% dal 30.6.1997;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale 14.2.2005 dello studio
legale __________ __________ di complessivi CHF 5'000.-- [di cui CHF 4'310.-- a
titolo di onorario, CHF 336.80 di spese e CHF 353.20 di IVA (doc. C)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 220.--/ora (doc. C), è conforme ai predetti
principi, rientrando nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto (19 ore e 30 minuti) appare invece – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato
alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di
diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
dal dettaglio della nota professionale 14.2.2005 (doc. D) emergono inoltre
prestazioni riconducibili al patrocinio di __________ __________ __________ – condannato
con decreto di accusa 31.8.2001 – che non possono evidentemente essere prese in
considerazione in questa sede;
che
dagli atti risulta infine che l’istanza di assunzione di nuove prove del 24.9.2001
è stata inoltrata dall’allora lic. iur. PR 1, per cui viene ammessa, in
relazione a questa singola prestazione, una tariffa di CHF 100.--/ora, come da
prassi all’epoca del mandato (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
viene conseguentemente approvato un onorario pari a 8 ore a CHF 220.--/ora
(rispettivamente a CHF 100.--/ora per la prestazione di data 24.9.2001), per
complessivi CHF 1'730.--, di cui 15 minuti inerenti gli scritti di data
16.6.1997 (AI 8), 25.6.1997 (AI 15) e 6.10.2003 (in media 5 minuti/scritto,
riferendosi pure all’accusato __________ __________ __________), 15 minuti
inerenti gli scritti di data 24.6.1997 (AI 14), 2.7.1997 (AI 21) e 11.2.1998
(in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni), 15 minuti
inerenti l’istanza di libertà provvisoria 23.6.1997 (AI 12), 15 minuti inerenti
l’istanza di assunzione di nuove prove 24.9.2001, 30 minuti inerenti i due fax
16.6.1997 e lo scritto 23.11.2001 all’istante (in media 10 minuti/scritto), 90
minuti inerenti i verbali di data 27.6.1997 (AI 17) e 30.6.1997 (AI 19), 60
minuti inerenti i colloqui con l’istante (il tempo indicato appare eccessivo in
relazione alla fattispecie), 120 minuti inerenti l’esame degli atti e la
preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti il dibattimento presso la
Pretura penale (che si è protratto dalle ore 14.40 alle ore 16.30), stralciate
in particolare le prestazioni di data 25.6.1997 “fax MP __________ segr. __________”
(che non figura agli atti) e le prestazioni di data 12.2.1998 e 10.6.2003, riconducibili
al patrocinio dell’accusato __________ __________ __________;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 286.60, di cui CHF
50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 113.60 per gli scritti (comprese le
fotocopie) e CHF 120.-- per le trasferte, stralciate invece – come in precedenza
– quelle dipendenti dal fax 25.6.1997 e dal patrocinio di __________ __________
__________;
che
l’IVA ammonta a CHF 152.30 [al 7.5% su CHF 980.80 (per le prestazioni fino al
12.2.1998, di cui CHF 770 di onorari e CHF 210.80 di spese) e al 7.6% su CHF 1'035.80
(per le prestazioni successive, di cui CHF 960.-- di onorari e CHF 75.80 di
spese);
che,
a titolo di spese legali, all’istante va pertanto rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'168.90;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 17.2.2005 della presente istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
Fatti
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito l’istante “(…) reputa equo, opportuno e commisurato al caso
stabilire un’indennità per torto morale di CHF 200.-- per giorno di carcere
subito, per 19 giorni, ossia un’indennità complessiva di CHF 4'750.-- (recte:
CHF 3'800.--)” (istanza 17/18.2.2005, p. 7 e 8);
che
IS 1 è stato arrestato la sera del 12.6.1997 (AI 1, rapporto di arresto
13.6.1997);
che
Considerandi
l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse
pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 5, verbale di notifica di
arresto e di decisione 13.6.1997);
che
è infine stato scarcerato il 30.6.1997 (AI 19);
che
– in applicazione della prassi in materia – per i diciannove giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo di CHF
3'800.-- (CHF 200.--/giorno) oltre interessi al 5% dal 30.6.1997, così come richiesto;
che
protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, l’indennità complessiva ammonta a CHF 6'218.90,
di cui CHF 2'168.90 per spese di patrocinio, CHF 3'800.-- per torto morale e
CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.--
dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 18.2.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'218.90, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.--
dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster