60.2005.423
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
13 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.423
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.423
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.12.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere la decisione del
procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 13.12.2005 del sostituto procuratore
pubblico PI 3, con le quali comunica il proprio consenso alla trasmissione
della sentenza;
rilevato che né PI 1, né PI 2 hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 in
relazione a dei fatti avvenuti a __________ il 2.1.2005, conclusosi con una decisione
Fatti
di non luogo a procedere del 2.2.2005 (NLP __________). Quali assicuratori di PI
1, l’istituto istante chiede copia della decisione di questa Camera, emanata il
30.10.2005 (inc. __________).
2.Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato preavviso
favorevole, mentre che gli interessati non si sono espressi.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
Considerandi
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, la richiesta fa riferimento ad un’autorizzazione generale
risalente al 23.7.1990 (inc. CRP 218/87), da considerarsi superata. La
richiesta non è per nulla motivata: non fa riferimento all’art. 32 LPGA, e non
ne ossequia le condizioni, non essendo una richiesta scritta, motivata,
individualizzata, che si imporrebbe anche in un’ottica della ponderazione degli
interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss).
5.
Per
questo motivo, l’istanza è respinta. Data la particolarità del caso, si
rinuncia per questa volta alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 1
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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