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Decisione

60.2005.423

istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.

13 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di non luogo a procedere del 2.2.2005 (NLP __________). Quali assicuratori di PI

1, l’istituto istante chiede copia della decisione di questa Camera, emanata il

30.10.2005 (inc. __________).

2.Come

esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato preavviso

favorevole, mentre che gli interessati non si sono espressi.

3.L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

Considerandi

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, la richiesta fa riferimento ad un’autorizzazione generale

risalente al 23.7.1990 (inc. CRP 218/87), da considerarsi superata. La

richiesta non è per nulla motivata: non fa riferimento all’art. 32 LPGA, e non

ne ossequia le condizioni, non essendo una richiesta scritta, motivata,

individualizzata, che si imporrebbe anche in un’ottica della ponderazione degli

interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss).

5.

Per

questo motivo, l’istanza è respinta. Data la particolarità del caso, si

rinuncia per questa volta alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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