60.2005.424
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
24 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.424
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.424
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela
Rüegg, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 12/13.12.2005 presentata da
IS 1
patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.11.2005 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità
ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 15/16.12.2005
del procuratore pubblico Antonio Perugini e 21/23.12.2005 del giudice Damiano
Stefani, di cui si dirà in seguito;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto ed in diritto
che
con decreto 13.6.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione "per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di 82 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 Km/h", fatti avvenuti a __________ __________ il 19.1.2005 (DA __________);
che
con scritto 22/23.6.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al suddetto
decreto di accusa;
che
con decisione 28.11.2005 il giudice della Pretura penale - al quale l'incarto
era stato trasmesso per competenza - ha assolto l'istante dall'imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 3'544.35
per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 12.12.2005;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
Fatti
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento
pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie
e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la
cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato - segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 10; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32
Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del
procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un
presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente
violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante
dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo
riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al
procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del
27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.;
cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.
SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);
che
a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere
un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla
relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo
penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115
Ia 309);
che
nel caso di specie la sentenza 28.11.2005 del giudice della Pretura penale
scagiona pienamente IS 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della
circolazione di cui al decreto di accusa 13.6.2005 (DA __________);
che
nelle sue osservazioni 15/16.12.2005 il procuratore pubblico rileva nondimeno
che IS 1 "(...) è sempre stato reticente in sede di inchiesta",
evidenziando in particolare che egli "(...) a più riprese (...) non ha
ottemperato alle citazioni della polizia e con il suo atteggiamento ha
contribuito in modo sostanziale a causare un aggravio dei costi e delle spese
in sede di inchiesta, come ben si può evincere dal rapporto di polizia 29
aprile 2005" (osservazioni 15/16.12.2005);
che
il giudice Damiano Stefani, dal canto suo, segnala di non avere osservazioni da
formulare in relazione all'istanza "(...), se non che la stessa appare
decisamente fuori luogo, ritenuto l'atteggiamento assunto dall'istante durante
la fase predibattimentale" (osservazioni 21/23.12.2005);
che
circa le motivazioni della sentenza lo stesso giudice evidenzia che IS 1 "(...)
è stato prosciolto dall'accusa di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, poiché al dibattimento ha dimostrato che egli non era
alla guida del proprio veicolo al momento del rilevamento della velocità effettuato
dalla polizia", che la sua posizione "(...) è stata confermata
da un teste, assunto in occasione del processo, che ha sostenuto che l'imputato
era con lui al momento dei fatti, e da una dichiarazione scritta mediante la
quale la persona che era alla guida del veicolo si è assunta le proprie
responsabilità (e nel frattempo è stata da noi denunciata al Ministero
pubblico)" e che "inoltre il difensore ha documentato che il
prevenuto aveva proprio a quell'ora un appuntamento in banca con lui e la
persona sentita in aula" (osservazioni 21/23.12.2005);
che
"in merito ad eventuali" sue "colpe (...), non può
essere dimenticato che egli ha rivelato il nome della persona alla guida del
veicolo multato solo in occasione dell'udienza" e che "in
precedenza egli ha collaborato ben poco all'accertamento dei fatti"
(osservazioni 21/23.12.2005);
che
dal rapporto di segnalazione 29.4.2005 della polizia cantonale e dalla
documentazione allegata emerge effettivamente un atteggiamento poco
collaborativo da parte di IS 1 (cfr., nel dettaglio, AI 1, rapporto di
segnalazione 29.4.2005);
che
IS 1 soltanto in sede dibattimentale ha prodotto delle prove concrete atte a
comprovare che il 19.1.2005 alle ore __________ in territorio di __________ __________,
__________ __________ __________, egli non era alla guida della propria autovettura
(cfr., nel dettaglio, verbale del dibattimento 29.11.2005 (recte: 28.11.2005),
inc. __________);
che
con scritto 6.12.2005 il giudice della Pretura penale ha inoltre informato il
procuratore pubblico che "nell'ambito del pubblico dibattimento del 28
novembre 2005 indetto a seguito dell'opposizione interposta dal signor IS 1, __________,
al decreto d'accusa n. DA __________ del 28 novembre 2005, l'accusato ha
prodotto uno scritto mediante il quale il signor __________ __________,
residente a __________, dichiara che in data 19 gennaio 2005, alle ore 09:00,
era alla guida del veicolo __________, intestato a IS 1, incappato nel controllo
della velocità effettuato dalla Polizia cantonale sulla strada cantonale in
località __________ __________. (...)" (AI 18, scritto 6.12.2005, inc.
__________);
che
l'istante avrebbe quindi potuto e dovuto fornire alla polizia già nel corso del
mese di gennaio 2005 le generalità del conducente responsabile (cfr., al
proposito, AI 1, scritto 20.1.2005 della Polizia cantonale allegato al rapporto
di segnalazione 29.4.2005);
che
di conseguenza con il suo agire poco collaborativo e riprovevole l'istante ha
provocato l'apertura del procedimento penale a suo carico, l'emanazione del
decreto di accusa 13.6.2005 ed il dibattimento presso la Pretura penale;
che
alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della
giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 12/13.12.2005
deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame della
richiesta formulata dall'istante;
che la procedura di
indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per
la Camera dei ricorsi penali
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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