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Decisione

60.2005.424

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

24 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento

pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie

e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la

cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che

per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione

dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale

suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO

(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato - segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua

incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura

(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109 n. 10; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32

Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del

procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un

presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente

violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante

dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo

riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al

procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del

27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.;

cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.

SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);

che

a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere

un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla

relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo

penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115

Ia 309);

che

nel caso di specie la sentenza 28.11.2005 del giudice della Pretura penale

scagiona pienamente IS 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della

circolazione di cui al decreto di accusa 13.6.2005 (DA __________);

che

nelle sue osservazioni 15/16.12.2005 il procuratore pubblico rileva nondimeno

che IS 1 "(...) è sempre stato reticente in sede di inchiesta",

evidenziando in particolare che egli "(...) a più riprese (...) non ha

ottemperato alle citazioni della polizia e con il suo atteggiamento ha

contribuito in modo sostanziale a causare un aggravio dei costi e delle spese

in sede di inchiesta, come ben si può evincere dal rapporto di polizia 29

aprile 2005" (osservazioni 15/16.12.2005);

che

il giudice Damiano Stefani, dal canto suo, segnala di non avere osservazioni da

formulare in relazione all'istanza "(...), se non che la stessa appare

decisamente fuori luogo, ritenuto l'atteggiamento assunto dall'istante durante

la fase predibattimentale" (osservazioni 21/23.12.2005);

che

circa le motivazioni della sentenza lo stesso giudice evidenzia che IS 1 "(...)

è stato prosciolto dall'accusa di grave infrazione alle norme della

circolazione stradale, poiché al dibattimento ha dimostrato che egli non era

alla guida del proprio veicolo al momento del rilevamento della velocità effettuato

dalla polizia", che la sua posizione "(...) è stata confermata

da un teste, assunto in occasione del processo, che ha sostenuto che l'imputato

era con lui al momento dei fatti, e da una dichiarazione scritta mediante la

quale la persona che era alla guida del veicolo si è assunta le proprie

responsabilità (e nel frattempo è stata da noi denunciata al Ministero

pubblico)" e che "inoltre il difensore ha documentato che il

prevenuto aveva proprio a quell'ora un appuntamento in banca con lui e la

persona sentita in aula" (osservazioni 21/23.12.2005);

che

"in merito ad eventuali" sue "colpe (...), non può

essere dimenticato che egli ha rivelato il nome della persona alla guida del

veicolo multato solo in occasione dell'udienza" e che "in

precedenza egli ha collaborato ben poco all'accertamento dei fatti"

(osservazioni 21/23.12.2005);

che

dal rapporto di segnalazione 29.4.2005 della polizia cantonale e dalla

documentazione allegata emerge effettivamente un atteggiamento poco

collaborativo da parte di IS 1 (cfr., nel dettaglio, AI 1, rapporto di

segnalazione 29.4.2005);

che

IS 1 soltanto in sede dibattimentale ha prodotto delle prove concrete atte a

comprovare che il 19.1.2005 alle ore __________ in territorio di __________ __________,

__________ __________ __________, egli non era alla guida della propria autovettura

(cfr., nel dettaglio, verbale del dibattimento 29.11.2005 (recte: 28.11.2005),

inc. __________);

che

con scritto 6.12.2005 il giudice della Pretura penale ha inoltre informato il

procuratore pubblico che "nell'ambito del pubblico dibattimento del 28

novembre 2005 indetto a seguito dell'opposizione interposta dal signor IS 1, __________,

al decreto d'accusa n. DA __________ del 28 novembre 2005, l'accusato ha

prodotto uno scritto mediante il quale il signor __________ __________,

residente a __________, dichiara che in data 19 gennaio 2005, alle ore 09:00,

era alla guida del veicolo __________, intestato a IS 1, incappato nel controllo

della velocità effettuato dalla Polizia cantonale sulla strada cantonale in

località __________ __________. (...)" (AI 18, scritto 6.12.2005, inc.

__________);

che

l'istante avrebbe quindi potuto e dovuto fornire alla polizia già nel corso del

mese di gennaio 2005 le generalità del conducente responsabile (cfr., al

proposito, AI 1, scritto 20.1.2005 della Polizia cantonale allegato al rapporto

di segnalazione 29.4.2005);

che

di conseguenza con il suo agire poco collaborativo e riprovevole l'istante ha

provocato l'apertura del procedimento penale a suo carico, l'emanazione del

decreto di accusa 13.6.2005 ed il dibattimento presso la Pretura penale;

che

alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della

giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 12/13.12.2005

deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame della

richiesta formulata dall'istante;

che la procedura di

indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per

la Camera dei ricorsi penali

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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