60.2005.425
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
16 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.425
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.425
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/14.12.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia degli interrogatori del fiduciario PI 2
nel quadro del procedimento penale conclusosi con decisione di non luogo a
procedere NLP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico e che quest’ultimo l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 12.12.2005 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, che dà il proprio consenso all’accesso agli atti;
richiamate altresì le osservazioni 23/27.12.2005 del patrocinatore
di PI 2, che si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nel
quadro del procedimento penale a carico dei responsabili della __________ SA
(inc. MP __________), il fiduciario PI 2 è stato sentito in due occasioni, il
12.4.2002 ed il 29.1.2004, la prima volta alla presenza dell’ispettore __________
__________. Il procedimento si è concluso con decisione di non luogo a
procedere 18.2.2005, NLP __________. A seguito di questa decisione, il
Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha
chiesto, con lettera 6.12.2005, copia dei due verbali di PI 2.
2.Come
esposto in entrata, all’accordo del procuratore pubblico si contrappone
l’opposizione del patrocinatore di PI 2. Questi sostiene anzitutto che la
richiesta del Consiglio di vigilanza non è motivata; ritiene poi che detti
verbali, in quanto richiesti per sanzionare eventuali violazioni alla LFid,
sarebbero inutili a motivo dell’intervenuta prescrizione.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.La legge
cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha istituito il
Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari autorizzati e
punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16 cpv. 1 LFid, Messaggio
CdS n. 2697 dell’8.2.1983 p. 538).
Suo
scopo primario non è quello di sanzionare l’esercizio abusivo dell’attività
fiduciaria giusta l’art. 19 cpv. 1 LFid da parte di persone prive
dell’autorizzazione: tanto che la competenza in questi casi è riservata al
Dipartimento e, in casi gravi o di recidiva, al Ministero pubblico ed alle
autorità penali ordinarie (art. 19 cpv. 2 e 3 LFid). Per questo motivo
l’obbiezione della prescrizione sollevata da PI 2 non è pertinente, essendo lui
fiduciario autorizzato.
5.Per
garantire l’espletamento dell’attività di vigilanza sui fiduciari autorizzati,
l’art. 21 LFid prevede che le autorità giudiziarie ed amministrative informino
il CdS riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca
dell’autorizzazione, trasmettendo gli atti relativi. Informano in particolare
riguardo alle decisioni di condanna per le infrazioni di carattere penale o
amministrativo pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero.
Per
garantire l’attività di sanzione disciplinare delle violazioni dei doveri
professionali, l’art. 12 cpv. 4 RFid prevede che per appurare fatti e circostanze,
Fatti
il Consiglio di vigilanza può valersi di tutti i mezzi consentiti dalla
procedura penale.
6.Tra i
doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche dalle
condizioni di autorizzazione, troviamo l’obbligo di agire in modo coscienzioso,
il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività
irreprensibile (cfr. M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario, Lugano 2002, p. 83 ss).
7.In quanto
autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in
concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche
modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di
Considerandi
vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti
necessari e pertinenti per valutare eventuali violazioni dei doveri
professionali, per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre
la revoca dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.
8.
La
richiesta del Consiglio di vigilanza qui in esame non è generica ed
indiscriminata, ma concretamente legata con una fattispecie che ha visto il
fiduciario in questione operativo nel contesto di una società oggetto di un’inchiesta
penale. Per questo motivo, l’istanza va accolta, e la copia dei due verbali
richiesti va trasmessa unitamente alla presente decisione. L’oggettiva carenza
di motivazione è in concreto sanata dalla funzione di vigilanza dell’autorità
istante, ritenuto che per il futuro sarà comunque necessario indicare se la richiesta
sia legata ad un procedimento disciplinare aperto o se rientri nelle funzioni
generali di vigilanza.
9.
Dato il testo
dell’art. 21 LFid, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LFid ed il RFid,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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