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Decisione

60.2005.425

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

16 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il Consiglio di vigilanza può valersi di tutti i mezzi consentiti dalla

procedura penale.

6.Tra i

doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche dalle

condizioni di autorizzazione, troviamo l’obbligo di agire in modo coscienzioso,

il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività

irreprensibile (cfr. M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di

fiduciario, Lugano 2002, p. 83 ss).

7.In quanto

autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in

concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche

modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di

Considerandi

vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti

necessari e pertinenti per valutare eventuali violazioni dei doveri

professionali, per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre

la revoca dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.

8.

La

richiesta del Consiglio di vigilanza qui in esame non è generica ed

indiscriminata, ma concretamente legata con una fattispecie che ha visto il

fiduciario in questione operativo nel contesto di una società oggetto di un’inchiesta

penale. Per questo motivo, l’istanza va accolta, e la copia dei due verbali

richiesti va trasmessa unitamente alla presente decisione. L’oggettiva carenza

di motivazione è in concreto sanata dalla funzione di vigilanza dell’autorità

istante, ritenuto che per il futuro sarà comunque necessario indicare se la richiesta

sia legata ad un procedimento disciplinare aperto o se rientri nelle funzioni

generali di vigilanza.

9.

Dato il testo

dell’art. 21 LFid, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LFid ed il RFid,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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