60.2005.426
istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.
18 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.426
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.426
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/15.12.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a
suo carico conclusosi con DA __________ del __________;
richiamato lo scritto 19.12.2005 del sostituto procuratore pubblico PI
1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato altresì lo scritto 22/23.12.2005 di PI 2, che comunica di
non opporsi all’accesso agli atti, oltre a trasmettere un testo di denuncia a carico
dell’istante, che verrà inviato al Ministero pubblico in allegato alla presente
decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (MP.__________)
che si è concluso con un DA del 13.7.2005 (DA __________) per lesioni semplici
ed ingiuria, cresciuto in giudicato il 26.8.2005. Con la richiesta qui in
esame, l’istante chiede di poter visionare gli atti dell’incarto.
2.Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono
all’accesso agli atti.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo
terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un
interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27
CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo
che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p.
10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del
procedimento che l’ha vista accusata, ritenuto che è comunque necessario anche
per le parti di un procedimento concluso procedere conformemente all’art. 27
CPP.
5.L’istanza
è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’inc. MP __________ potrà avvenire
presso il Ministero pubblico, previo accordo telefonico su di una data.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha cagionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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