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Decisione

60.2005.427

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. principio della proporzionalità.

9 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 5.10.2004 RI 1 – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo

commercialista __________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________

e __________, dipendenti della banca __________.

Con

riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero

pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________

per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace

(inc. MP __________).

b. A

seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore

pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato

domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale

promosso nei confronti di RI 1 per titolo di concussione, in relazione

all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________”

dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al

giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________,

concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di

somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del

consorzio __________. subappaltatrici.

Più

in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo

processuale di cui all’inchiesta aperta dal Ministero pubblico del Canton

Ticino a carico di __________ (inc. MP.__________) e di ottenere copia degli

atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a RI 1 in __________ e per

eventualmente promuovere un procedimento a carico di __________ per titolo di

riciclaggio.

c. Con

decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha

ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della

proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione

e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la

presenza dei rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita

degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni

bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).

d. Con

gravame 21/22.7.2005 RI 1 è insorto contro l’ordine di sequestro dei fondi

depositati sulla relazione n. __________ __________ a lui intestata presso __________

SA __________. Con sentenza 17.10.2005 questa Camera ha dichiarato il ricorso

irricevibile (inc. __________).

e. Con

decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la

richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione

inerente le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti

estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto

raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile

all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________

(…) sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato

in sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di

chiusura 14.11.2005, p. 2).

f. Con

tempestivo gravame, RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione della documentazione

inerente la relazione bancaria n. __________ __________ ed in ogni caso postula

il suo immediato dissequestro.

Il

ricorrente – ribaditi i fatti già esposti con ricorso 21/22.7.2005 – evidenzia

sostanzialmente che i fondi trasferiti sul conto __________ presso __________

SA – regolarmente dichiarati al fisco __________ – sono “(…) certamente – o

quanto meno plausibilmente senza che esista il benché minimo indizio in senso

contrario – estranei ai fatti oggetto del procedimento penale in __________ in

relazione al quale è stata presentata la domanda di assistenza internazionale”;

la relativa documentazione bancaria non sarebbe pertanto né utile né necessaria

per il procedimento penale __________ ed i fondi ivi depositati non potrebbero

nemmeno essere considerati provento di reato (ricorso 15/16.12.2005, p. 6). A

suo dire, sarebbe stato lo stesso __________ a creare un collegamento con il

conto __________ – di cui conosceva l’esistenza – allo scopo di rendere

credibile la sua linea difensiva, volta ad affermare la sua titolarità sui

fondi depositati presso Banca __________. I suoi rapporti finanziari con __________

si limiterebbero invece alle sole relazioni aperte presso Banca __________,

dove sono effettivamente confluiti 5 miliardi di __________ e sulle quali lo

stesso __________ ha operato a suo danno. Segnala da ultimo una presunta

incongruenza tra il reato di concussione e quello di abuso di autorità

menzionato nella decisione impugnata, in violazione del principio della

specialità e della doppia punibilità (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 8).

g. Con

osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico conclude per la reiezione del

gravame. Evidenzia anzitutto che la domanda di assistenza cita un importo di 5

miliardi di __________ basandosi sul contenuto della sua comunicazione spontanea

di informazioni, in cui è stato effettivamente tralasciato di indicare il conto

__________: il procedimento penale aperto in __________ per titolo di

concussione si riferisce per contro ad un importo di circa 6 miliardi di __________,

ciò che induce a concludere – unitamente alle circostanze di tempo, alle

modalità di trasferimento ed alle dichiarazioni emerse nell’inchiesta da lui

condotta – che anche il conto __________ appare di rilievo per il procedimento

estero. Con particolare riferimento alla richiesta dell’autorità rogante di

sequestrare le somme inerenti i rapporti finanziari tra il ricorrente e __________,

sottolinea inoltre che sul citato conto lo stesso __________ possedeva procura

e che era tramite quest’ultimo che il ricorrente riceveva tutte le informazioni

(cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2). Ritiene pertanto di non essere andato “ultra

petita” disponendo il sequestro del conto __________, peraltro ripetutamente

citato negli atti la cui trasmissione non è stata contestata. Contesta infine

l’asserita incongruenza tra il reato di concussione e di abuso di autorità, aggiungendo

peraltro che il ricorrente non contesta la sussistenza di un comportamento

punibile anche nel diritto svizzero, segnatamente con riguardo alle altre norme

citate nella decisione di entrata in materia (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 3).

h. Con

osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia ha pure chiesto la

reiezione del gravame, rinviando alle sue precedenti osservazioni del 3.8.2005,

a quelle del procuratore pubblico ed alla decisione 17.10.2005 di questa Camera.

in

diritto

1. Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso

si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 in quanto

titolare della relazione bancaria __________ presso __________ SA posta sotto sequestro, ed al contempo anche quale rinviato a

giudizio nel procedimento nello Stato rogante: egli è certamente toccato direttamente

e personalmente in un interesse degno di protezione dalla misura impugnata.

Considerandi

2.

Il

ricorrente ripropone in buona parte le censure precedentemente sollevate con

ricorso 21/22.7.2005 contro uno dei dispositivi della decisione di entrata in

materia, gravame evaso da questa Camera con decisione 17.10.2005 (inc. __________).

In particolare egli adduce l’estraneità dei fondi del conto __________ rispetto

alle ipotesi di reato del procedimento estero, in considerazione anche del

trasferimento per bonifico, in modo trasparente e fiscalmente dichiarato, dei

fondi medesimi. Si tratterebbe di risparmi del ricorrente.

3.

Questa

Camera, nella sua decisione del 17.10.2005 (inc. __________), aveva già, a

titolo abbondanziale, esaminato il merito della presente vertenza. Si fa

riferimento al punto 4. della decisione menzionata; anche dopo un nuovo esame,

questa Camera non può che confermarsi in quanto precedentemente evidenziato.

4.

Anzitutto

la domanda di assistenza internazionale del 27.6.2006 indica un indebito ammontante

a circa sei miliardi, e non unicamente a cinque come indicato dal ricorrente.

Nei suoi verbali __________ parla addirittura di un importo superiore (verbale

del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc. MP.__________).

5.

Anche

le circostanze di tempo contraddicono il ricorrente. L’apertura del conto __________

coincide con l’apertura dell’altro conto presso Banca __________ (per entrambi

il 18.4.1996). Il trasferimento dei fondi sui due conti, anche se operato in

diversi modi, è vicino nel tempo. E questi trasferimenti sono immediatamente

successivi all’inizio del contenzioso aperto a __________.

6.

Il

trasferimento dei fondi, in parte in modo ufficiale, in parte no, è pure

compatibile con la volontà espressa dal medesimo ricorrente di “occultare

una parte congrua del suo patrimonio” (ricorso 15/16.12.2005, p. 2) e con

l’ipotesi formulata da __________, ovvero di eventualmente far trovare alle

autorità inquirenti __________ qualcosa (verbale del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc.

MP.__________)

7.

Queste

considerazioni, già esposte da questa Camera nella decisione del 17.10.2005

(inc. __________), e non inficiate dal gravame del qui ricorrente, non permettono

di escludere, ma anzi rafforzano l’ipotesi di un nesso oggettivo tra gli averi

sul conto __________ ed i reati prospettati nel procedimento __________.

8.

In

simili circostanze si giustifica sia la trasmissione dei documenti relativi

alla relazione __________ sia il mantenimento del sequestro sulla stessa relazione.

9.

Per

quanto esposto, non si può ritenere che la trasmissione dei documenti ed il

mantenimento del sequestro del conto __________ violino il principio della

proporzionalità o dell’adeguatezza, o che siano stati adottati “ultra petita”.

10.

Nel

proprio gravame (ricorso 15/16.12.2005, p. 8), il ricorrente adduce infine

l’esistenza di un’incongruenza tra le ipotesi di reato per cui l’autorità __________

procede (concussione) e l’art. 312 CPS menzionato nella decisione di chiusura,

senza però motivarla. Premesso che la decisione di chiusura (come in precedenza

anche la decisione di entrata in materia) fanno riferimento anche agli art.

158, 181 e 305 bis CP, la censura non è motivata in quanto il ricorrente non

indica come e perché sarebbero violati il principio della doppia punibilità e

di specialità.

11.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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