60.2005.427
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. principio della proporzionalità.
9 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.427
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. principio della proporzionalità.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2005.427
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 15/16.12.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura 14.11.2005 emanata dal procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza
giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 27.6.2005 della
__________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 9.1.2006 del procuratore pubblico e
9/10.1.2006 dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 5.10.2004 RI 1 – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo
commercialista __________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________
e __________, dipendenti della banca __________.
Con
riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero
pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________
per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace
(inc. MP __________).
b. A
seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato
domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale
promosso nei confronti di RI 1 per titolo di concussione, in relazione
all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________”
dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al
giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________,
concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di
somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del
consorzio __________. subappaltatrici.
Più
in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo
processuale di cui all’inchiesta aperta dal Ministero pubblico del Canton
Ticino a carico di __________ (inc. MP.__________) e di ottenere copia degli
atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a RI 1 in __________ e per
eventualmente promuovere un procedimento a carico di __________ per titolo di
riciclaggio.
c. Con
decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha
ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della
proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione
e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la
presenza dei rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita
degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni
bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).
d. Con
gravame 21/22.7.2005 RI 1 è insorto contro l’ordine di sequestro dei fondi
depositati sulla relazione n. __________ __________ a lui intestata presso __________
SA __________. Con sentenza 17.10.2005 questa Camera ha dichiarato il ricorso
irricevibile (inc. __________).
e. Con
decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la
richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione
inerente le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti
estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto
raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile
all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________
(…) sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato
in sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di
chiusura 14.11.2005, p. 2).
f. Con
tempestivo gravame, RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione della documentazione
inerente la relazione bancaria n. __________ __________ ed in ogni caso postula
il suo immediato dissequestro.
Il
ricorrente – ribaditi i fatti già esposti con ricorso 21/22.7.2005 – evidenzia
sostanzialmente che i fondi trasferiti sul conto __________ presso __________
SA – regolarmente dichiarati al fisco __________ – sono “(…) certamente – o
quanto meno plausibilmente senza che esista il benché minimo indizio in senso
contrario – estranei ai fatti oggetto del procedimento penale in __________ in
relazione al quale è stata presentata la domanda di assistenza internazionale”;
la relativa documentazione bancaria non sarebbe pertanto né utile né necessaria
per il procedimento penale __________ ed i fondi ivi depositati non potrebbero
nemmeno essere considerati provento di reato (ricorso 15/16.12.2005, p. 6). A
suo dire, sarebbe stato lo stesso __________ a creare un collegamento con il
conto __________ – di cui conosceva l’esistenza – allo scopo di rendere
credibile la sua linea difensiva, volta ad affermare la sua titolarità sui
fondi depositati presso Banca __________. I suoi rapporti finanziari con __________
si limiterebbero invece alle sole relazioni aperte presso Banca __________,
dove sono effettivamente confluiti 5 miliardi di __________ e sulle quali lo
stesso __________ ha operato a suo danno. Segnala da ultimo una presunta
incongruenza tra il reato di concussione e quello di abuso di autorità
menzionato nella decisione impugnata, in violazione del principio della
specialità e della doppia punibilità (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 8).
g. Con
osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico conclude per la reiezione del
gravame. Evidenzia anzitutto che la domanda di assistenza cita un importo di 5
miliardi di __________ basandosi sul contenuto della sua comunicazione spontanea
di informazioni, in cui è stato effettivamente tralasciato di indicare il conto
__________: il procedimento penale aperto in __________ per titolo di
concussione si riferisce per contro ad un importo di circa 6 miliardi di __________,
ciò che induce a concludere – unitamente alle circostanze di tempo, alle
modalità di trasferimento ed alle dichiarazioni emerse nell’inchiesta da lui
condotta – che anche il conto __________ appare di rilievo per il procedimento
estero. Con particolare riferimento alla richiesta dell’autorità rogante di
sequestrare le somme inerenti i rapporti finanziari tra il ricorrente e __________,
sottolinea inoltre che sul citato conto lo stesso __________ possedeva procura
e che era tramite quest’ultimo che il ricorrente riceveva tutte le informazioni
(cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2). Ritiene pertanto di non essere andato “ultra
petita” disponendo il sequestro del conto __________, peraltro ripetutamente
citato negli atti la cui trasmissione non è stata contestata. Contesta infine
l’asserita incongruenza tra il reato di concussione e di abuso di autorità, aggiungendo
peraltro che il ricorrente non contesta la sussistenza di un comportamento
punibile anche nel diritto svizzero, segnatamente con riguardo alle altre norme
citate nella decisione di entrata in materia (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 3).
h. Con
osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia ha pure chiesto la
reiezione del gravame, rinviando alle sue precedenti osservazioni del 3.8.2005,
a quelle del procuratore pubblico ed alla decisione 17.10.2005 di questa Camera.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso
si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 in quanto
titolare della relazione bancaria __________ presso __________ SA posta sotto sequestro, ed al contempo anche quale rinviato a
giudizio nel procedimento nello Stato rogante: egli è certamente toccato direttamente
e personalmente in un interesse degno di protezione dalla misura impugnata.
Considerandi
2.
Il
ricorrente ripropone in buona parte le censure precedentemente sollevate con
ricorso 21/22.7.2005 contro uno dei dispositivi della decisione di entrata in
materia, gravame evaso da questa Camera con decisione 17.10.2005 (inc. __________).
In particolare egli adduce l’estraneità dei fondi del conto __________ rispetto
alle ipotesi di reato del procedimento estero, in considerazione anche del
trasferimento per bonifico, in modo trasparente e fiscalmente dichiarato, dei
fondi medesimi. Si tratterebbe di risparmi del ricorrente.
3.
Questa
Camera, nella sua decisione del 17.10.2005 (inc. __________), aveva già, a
titolo abbondanziale, esaminato il merito della presente vertenza. Si fa
riferimento al punto 4. della decisione menzionata; anche dopo un nuovo esame,
questa Camera non può che confermarsi in quanto precedentemente evidenziato.
4.
Anzitutto
la domanda di assistenza internazionale del 27.6.2006 indica un indebito ammontante
a circa sei miliardi, e non unicamente a cinque come indicato dal ricorrente.
Nei suoi verbali __________ parla addirittura di un importo superiore (verbale
del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc. MP.__________).
5.
Anche
le circostanze di tempo contraddicono il ricorrente. L’apertura del conto __________
coincide con l’apertura dell’altro conto presso Banca __________ (per entrambi
il 18.4.1996). Il trasferimento dei fondi sui due conti, anche se operato in
diversi modi, è vicino nel tempo. E questi trasferimenti sono immediatamente
successivi all’inizio del contenzioso aperto a __________.
6.
Il
trasferimento dei fondi, in parte in modo ufficiale, in parte no, è pure
compatibile con la volontà espressa dal medesimo ricorrente di “occultare
una parte congrua del suo patrimonio” (ricorso 15/16.12.2005, p. 2) e con
l’ipotesi formulata da __________, ovvero di eventualmente far trovare alle
autorità inquirenti __________ qualcosa (verbale del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc.
MP.__________)
7.
Queste
considerazioni, già esposte da questa Camera nella decisione del 17.10.2005
(inc. __________), e non inficiate dal gravame del qui ricorrente, non permettono
di escludere, ma anzi rafforzano l’ipotesi di un nesso oggettivo tra gli averi
sul conto __________ ed i reati prospettati nel procedimento __________.
8.
In
simili circostanze si giustifica sia la trasmissione dei documenti relativi
alla relazione __________ sia il mantenimento del sequestro sulla stessa relazione.
9.
Per
quanto esposto, non si può ritenere che la trasmissione dei documenti ed il
mantenimento del sequestro del conto __________ violino il principio della
proporzionalità o dell’adeguatezza, o che siano stati adottati “ultra petita”.
10.
Nel
proprio gravame (ricorso 15/16.12.2005, p. 8), il ricorrente adduce infine
l’esistenza di un’incongruenza tra le ipotesi di reato per cui l’autorità __________
procede (concussione) e l’art. 312 CPS menzionato nella decisione di chiusura,
senza però motivarla. Premesso che la decisione di chiusura (come in precedenza
anche la decisione di entrata in materia) fanno riferimento anche agli art.
158, 181 e 305 bis CP, la censura non è motivata in quanto il ricorrente non
indica come e perché sarebbero violati il principio della doppia punibilità e
di specialità.
11.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi
CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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