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Decisione

60.2005.428

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione.

9 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 5.10.2004 __________ – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo commercialista

__________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________,

dipendenti della banca __________.

Con

riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero

pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________

per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace

(inc. MP __________). Il 17.1.2005, nell’ambito di quest’ultimo procedimento

penale, è stato sentito quale testimone l’avv. RI 1.

b. A

seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore

pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato

domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale promosso

nei confronti di __________ per titolo di concussione, in relazione

all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________”

dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al

giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________,

concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di

somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del

consorzio __________. subappaltatrici.

Più

in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo processuale

di cui al suddetto procedimento penale svizzero a carico di __________ (inc. MP.__________)

e di ottenere copia degli atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a

__________ in __________ e per eventualmente promuovere un procedimento a

carico di __________ per titolo di riciclaggio.

c. Con

decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha

ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della

proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione

e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la

presenza di rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita

degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni

bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).

d. L’ispezione

dell’inc. MP __________ è stata fissata per il 9.9.2005. In questa sede, i rappresentanti

dell’autorità rogante hanno chiesto la trasmissione in copia di determinati

atti estrapolati dal fascicolo processuale, tra cui il verbale di

interrogatorio 17.1.2005 dell’avv. RI 1 (cfr. verbale incombenti 9.9.2005).

Con

scritto 27.9.2005, quest’ultimo si è opposto alla sua trasmissione

semplificata, sostenendo che lo svincolo dal segreto professionale ricevuto da __________

e __________ si riferiva unicamente al procedimento penale svizzero ed

osservando inoltre che nel citato verbale vengono menzionate terze persone

estranee al procedimento in esame.

e. Con

decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la

richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione inerente

le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti

estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto

raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile

all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________ (…)

sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato in

sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di

chiusura 14.11.2005, p. 2). Con particolare riferimento all’opposizione

dell’avv. RI 1 alla trasmissione semplificata del suo verbale, ha invece

evidenziato che “(…) lo svincolo ricevuto non era subordinato ad alcuna

limitazione; è inoltre insito nel fatto di rilasciare delle dichiarazioni che

le stesse potrebbero essere utilizzate anche in altri contesti, rispettivamente

essere portate a conoscenza anche di Autorità straniere che ottengono l’accesso

ad un determinato incarto” (decisione di chiusura 14.11.2005, p. 3).

f. Con

tempestivo gravame, l’avv. RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione

del suo verbale di interrogatorio ed, in via subordinata, chiede che vengano

stralciati i primi tre paragrafi a pag. 2 dello stesso (prime 12 righe).

Il

ricorrente – premessa la sua pacifica legittimazione – contesta anzitutto una

carente motivazione in merito alle argomentazioni sollevate in sede di cernita.

Censura quindi la decisione “(…) sia per la (non) necessità della

trasmissione di questo (inutile siccome abbondanziale) documento all’autorità

rogante, sia per il fatto che a pag. 2 terzo paragrafo vengono indicati i

nominativi di terze persone del tutto estranee al procedimento” (ricorso

15/16.12.2005, p. 3). Ribadisce infine che lo svincolo dal segreto

professionale era limitato (perlomeno da parte di __________) al procedimento

contro __________ (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 4).

g. Con

osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico sostiene anzitutto che all’avv. RI

1 difetta la legittimazione a ricorrere, essendosi limitato a riferire fatti

che concernono __________ e __________. Nel merito, respinge l’accusa di

carente motivazione e sottolinea l’importanza del verbale per comprendere lo

sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e di riflesso

alla rogatoria “(…) sia nell’ottica di stabilire una connessione tra i fondi

oggetto di concussione e quelli trasferiti in Svizzera, in particolare di un

loro recupero a fini confiscatori, sia nell’ottica dell’eventuale estensione

delle imputazioni nei confronti di __________ e di __________ al reato di

riciclaggio” (osservazioni 9.1.2006, p. 2). In relazione ai nominativi di

terze persone, definisce pretestuosa la richiesta di stralcio e comunque non

supportata da una reale esigenza di protezione di interessi legittimi: nella

denegata ipotesi in cui questa censura dovesse comunque essere accolta, si

oppone allo stralcio dei paragrafi, postulando unicamente l’anonimizzazione di

tali nominativi (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2).

h. Con

osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia contesta la

legittimazione del ricorrente, ritenuto che nel procedimento in esame non è

stato sottoposto ad alcuna misura coercitiva. Nel merito, si sofferma invece sulla

problematica della trasmissione di un verbale già assunto nel quadro di un

procedimento svizzero, evidenziando che la circostanza che il ricorrente non abbia

saputo o non sia stato reso attento al fatto che le sue dichiarazioni potessero

essere trasmesse ad un’autorità estera non può in alcun modo ostacolare

l’assistenza giudiziaria (osservazioni 9/10.1.2006, p. 2).

in

diritto

1. Giusta

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Secondo

costante prassi, il teste è legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto

quando vi sia direttamente sottoposto (come, ad esempio, in caso di audizione richiesta

dall’autorità rogante); egli è poi legittimato a impugnare l’eventuale

trasmissione del verbale di interrogatorio soltanto nella misura in cui sia

stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se

egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258; R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciare internazionale en matière pénale, Berna

2004, p. 350). Il teste non è infine legittimato a fare valere interessi di

terzi (DTF 125 II 356).

Considerandi

2.

Questa

Camera esamina d’ufficio l’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti:

il ricorrente è nondimeno tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria

legittimazione (DTF 123 II 161). Nel gravame difetta una simile indicazione,

l’avv. RI 1 limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, di essere

pacificamente legittimato a ricorrere in quanto destinatario della decisione

impugnata (ricorso 15/16.12.2005, p. 2).

Di

massima, la legittimazione ad impugnare la trasmissione di un verbale di

interrogatorio spetta anzitutto al teste sottoposto direttamente alla misura

coercitiva. In concreto, il ricorrente è stato sentito nell’ambito del

procedimento aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di __________

(inc. MP __________) e solo in un secondo momento è stata richiesta copia del

suo verbale di interrogatorio dall’autorità rogante (inc. Rog. __________): al proposito

il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la trasmissione di

risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di un’inchiesta interna non costituisce

una misura coercitiva a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (decisione TF

1A.89/2005 del 15.7.2005).

In

secondo luogo la legittimazione a ricorrere spetta al teste chiamato a fornire

informazioni che lo concernono personalmente. Per stessa ammissione del

ricorrente, le deposizioni di cui al suo verbale di interrogatorio 17.1.2005 (AI

9, inc. MP __________) non aggiungono nulla di rilevante agli ulteriori atti

acquisiti dall’autorità rogante “(…) se non in merito a come __________ e __________

si sono messi in contatto con lo studio legale” (ricorso 15/16.12.2005, p.

3). Con particolare riferimento alle terze persone estranee al procedimento

citate nel verbale, si limita infine ad accennare ad un eventuale rischio di apertura

di un procedimento a loro carico, senza spiegare tuttavia perché queste ragioni

ipotetiche dovrebbero prevalere sui bisogni dell’assistenza e soprattutto senza

specificare quali conseguenze, sul piano personale, comporterebbe la

trasmissione di tali nominativi, segnatamente dei suoi datori di lavoro e della

persona che ha stabilito il contatto con __________.

Ne

segue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di

indicazioni più precise, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per

carenza di legittimazione dell’avv. RI 1.

3.

A

prescindere dall’inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso

sarebbe comunque infondato nel merito.

Manifestamente

infondata è anzitutto la censura di carente motivazione, ove si pensi appena

che il ricorrente è stato messo in condizione di rendersi conto della portata

della decisione impugnata e di deferirla a questa Camera con piena cognizione

di causa (decisione TF 6P.7/2006 del 13.3.2006; R. ZIMMERMANN, op. cit., p.

320). Contrariamente all’assunto ricorsuale, l’utilità e la rilevanza

potenziale delle dichiarazioni dell’avv. RI 1 per il procedimento __________

non possono inoltre essere escluse. Come evidenziato dal procuratore pubblico, pur

riconoscendo che le ipotesi di reato di cui è accusato __________ in __________

sono riferite a fatti antecedenti, le sue informazioni in merito ai contatti

avuti con lo stesso __________ e __________ permettono di meglio comprendere lo

sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e, di

riflesso, sono potenzialmente utili per confermare o confutare i sospetti

dell’autorità rogante. Peraltro il ricorrente si limita a sostenere che la sua

deposizione non aggiungerebbe niente di rilevante agli altri atti richiesti

dall’autorità rogante, dimenticando tuttavia che anche la conferma di

risultanze istruttorie già acquisite non è, potenzialmente, inutile.

Da

ultimo, quanto all’asserita violazione del segreto professionale, l’avv. RI 1 non

può prevalersene in relazione alla trasmissione dei nominativi dei suoi datori

di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con __________ (R.

ZIMMERMANN, op. cit., p. 243) ed in ogni caso lo svincolo ricevuto da __________

e __________ non era subordinato ad alcuna limitazione.

4.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi,

richiamati

gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

gravame è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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