60.2005.428
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione.
9 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2005.428
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2005.428
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 15/16.12.2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione di chiusura 14.11.2005 emanata dal procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza
giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 27.6.2005 della
__________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 9.1.2006 del procuratore pubblico, che
postula la reiezione del gravame siccome inammissibile e comunque infondato nel
merito e, in via del tutto subordinata, chiede che vengano stralciati i nominativi
contenuti nel verbale richiesto dall’autorità rogante;
richiamate altresì le osservazioni 9/10.1.2006 dell’Ufficio federale
di giustizia, concludenti per l’inammissibilità del ricorso e, in via
subordinata, per la sua reiezione nel merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 5.10.2004 __________ – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo commercialista
__________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________,
dipendenti della banca __________.
Con
riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero
pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________
per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace
(inc. MP __________). Il 17.1.2005, nell’ambito di quest’ultimo procedimento
penale, è stato sentito quale testimone l’avv. RI 1.
b. A
seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato
domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale promosso
nei confronti di __________ per titolo di concussione, in relazione
all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________”
dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al
giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________,
concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di
somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del
consorzio __________. subappaltatrici.
Più
in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo processuale
di cui al suddetto procedimento penale svizzero a carico di __________ (inc. MP.__________)
e di ottenere copia degli atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a
__________ in __________ e per eventualmente promuovere un procedimento a
carico di __________ per titolo di riciclaggio.
c. Con
decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha
ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della
proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione
e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la
presenza di rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita
degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni
bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).
d. L’ispezione
dell’inc. MP __________ è stata fissata per il 9.9.2005. In questa sede, i rappresentanti
dell’autorità rogante hanno chiesto la trasmissione in copia di determinati
atti estrapolati dal fascicolo processuale, tra cui il verbale di
interrogatorio 17.1.2005 dell’avv. RI 1 (cfr. verbale incombenti 9.9.2005).
Con
scritto 27.9.2005, quest’ultimo si è opposto alla sua trasmissione
semplificata, sostenendo che lo svincolo dal segreto professionale ricevuto da __________
e __________ si riferiva unicamente al procedimento penale svizzero ed
osservando inoltre che nel citato verbale vengono menzionate terze persone
estranee al procedimento in esame.
e. Con
decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la
richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione inerente
le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti
estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto
raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile
all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________ (…)
sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato in
sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di
chiusura 14.11.2005, p. 2). Con particolare riferimento all’opposizione
dell’avv. RI 1 alla trasmissione semplificata del suo verbale, ha invece
evidenziato che “(…) lo svincolo ricevuto non era subordinato ad alcuna
limitazione; è inoltre insito nel fatto di rilasciare delle dichiarazioni che
le stesse potrebbero essere utilizzate anche in altri contesti, rispettivamente
essere portate a conoscenza anche di Autorità straniere che ottengono l’accesso
ad un determinato incarto” (decisione di chiusura 14.11.2005, p. 3).
f. Con
tempestivo gravame, l’avv. RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione
del suo verbale di interrogatorio ed, in via subordinata, chiede che vengano
stralciati i primi tre paragrafi a pag. 2 dello stesso (prime 12 righe).
Il
ricorrente – premessa la sua pacifica legittimazione – contesta anzitutto una
carente motivazione in merito alle argomentazioni sollevate in sede di cernita.
Censura quindi la decisione “(…) sia per la (non) necessità della
trasmissione di questo (inutile siccome abbondanziale) documento all’autorità
rogante, sia per il fatto che a pag. 2 terzo paragrafo vengono indicati i
nominativi di terze persone del tutto estranee al procedimento” (ricorso
15/16.12.2005, p. 3). Ribadisce infine che lo svincolo dal segreto
professionale era limitato (perlomeno da parte di __________) al procedimento
contro __________ (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 4).
g. Con
osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico sostiene anzitutto che all’avv. RI
1 difetta la legittimazione a ricorrere, essendosi limitato a riferire fatti
che concernono __________ e __________. Nel merito, respinge l’accusa di
carente motivazione e sottolinea l’importanza del verbale per comprendere lo
sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e di riflesso
alla rogatoria “(…) sia nell’ottica di stabilire una connessione tra i fondi
oggetto di concussione e quelli trasferiti in Svizzera, in particolare di un
loro recupero a fini confiscatori, sia nell’ottica dell’eventuale estensione
delle imputazioni nei confronti di __________ e di __________ al reato di
riciclaggio” (osservazioni 9.1.2006, p. 2). In relazione ai nominativi di
terze persone, definisce pretestuosa la richiesta di stralcio e comunque non
supportata da una reale esigenza di protezione di interessi legittimi: nella
denegata ipotesi in cui questa censura dovesse comunque essere accolta, si
oppone allo stralcio dei paragrafi, postulando unicamente l’anonimizzazione di
tali nominativi (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2).
h. Con
osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia contesta la
legittimazione del ricorrente, ritenuto che nel procedimento in esame non è
stato sottoposto ad alcuna misura coercitiva. Nel merito, si sofferma invece sulla
problematica della trasmissione di un verbale già assunto nel quadro di un
procedimento svizzero, evidenziando che la circostanza che il ricorrente non abbia
saputo o non sia stato reso attento al fatto che le sue dichiarazioni potessero
essere trasmesse ad un’autorità estera non può in alcun modo ostacolare
l’assistenza giudiziaria (osservazioni 9/10.1.2006, p. 2).
in
diritto
1. Giusta
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
Secondo
costante prassi, il teste è legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto
quando vi sia direttamente sottoposto (come, ad esempio, in caso di audizione richiesta
dall’autorità rogante); egli è poi legittimato a impugnare l’eventuale
trasmissione del verbale di interrogatorio soltanto nella misura in cui sia
stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se
egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258; R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciare internazionale en matière pénale, Berna
2004, p. 350). Il teste non è infine legittimato a fare valere interessi di
terzi (DTF 125 II 356).
Considerandi
2.
Questa
Camera esamina d’ufficio l’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti:
il ricorrente è nondimeno tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria
legittimazione (DTF 123 II 161). Nel gravame difetta una simile indicazione,
l’avv. RI 1 limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, di essere
pacificamente legittimato a ricorrere in quanto destinatario della decisione
impugnata (ricorso 15/16.12.2005, p. 2).
Di
massima, la legittimazione ad impugnare la trasmissione di un verbale di
interrogatorio spetta anzitutto al teste sottoposto direttamente alla misura
coercitiva. In concreto, il ricorrente è stato sentito nell’ambito del
procedimento aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di __________
(inc. MP __________) e solo in un secondo momento è stata richiesta copia del
suo verbale di interrogatorio dall’autorità rogante (inc. Rog. __________): al proposito
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la trasmissione di
risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di un’inchiesta interna non costituisce
una misura coercitiva a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (decisione TF
1A.89/2005 del 15.7.2005).
In
secondo luogo la legittimazione a ricorrere spetta al teste chiamato a fornire
informazioni che lo concernono personalmente. Per stessa ammissione del
ricorrente, le deposizioni di cui al suo verbale di interrogatorio 17.1.2005 (AI
9, inc. MP __________) non aggiungono nulla di rilevante agli ulteriori atti
acquisiti dall’autorità rogante “(…) se non in merito a come __________ e __________
si sono messi in contatto con lo studio legale” (ricorso 15/16.12.2005, p.
3). Con particolare riferimento alle terze persone estranee al procedimento
citate nel verbale, si limita infine ad accennare ad un eventuale rischio di apertura
di un procedimento a loro carico, senza spiegare tuttavia perché queste ragioni
ipotetiche dovrebbero prevalere sui bisogni dell’assistenza e soprattutto senza
specificare quali conseguenze, sul piano personale, comporterebbe la
trasmissione di tali nominativi, segnatamente dei suoi datori di lavoro e della
persona che ha stabilito il contatto con __________.
Ne
segue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di
indicazioni più precise, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per
carenza di legittimazione dell’avv. RI 1.
3.
A
prescindere dall’inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso
sarebbe comunque infondato nel merito.
Manifestamente
infondata è anzitutto la censura di carente motivazione, ove si pensi appena
che il ricorrente è stato messo in condizione di rendersi conto della portata
della decisione impugnata e di deferirla a questa Camera con piena cognizione
di causa (decisione TF 6P.7/2006 del 13.3.2006; R. ZIMMERMANN, op. cit., p.
320). Contrariamente all’assunto ricorsuale, l’utilità e la rilevanza
potenziale delle dichiarazioni dell’avv. RI 1 per il procedimento __________
non possono inoltre essere escluse. Come evidenziato dal procuratore pubblico, pur
riconoscendo che le ipotesi di reato di cui è accusato __________ in __________
sono riferite a fatti antecedenti, le sue informazioni in merito ai contatti
avuti con lo stesso __________ e __________ permettono di meglio comprendere lo
sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e, di
riflesso, sono potenzialmente utili per confermare o confutare i sospetti
dell’autorità rogante. Peraltro il ricorrente si limita a sostenere che la sua
deposizione non aggiungerebbe niente di rilevante agli altri atti richiesti
dall’autorità rogante, dimenticando tuttavia che anche la conferma di
risultanze istruttorie già acquisite non è, potenzialmente, inutile.
Da
ultimo, quanto all’asserita violazione del segreto professionale, l’avv. RI 1 non
può prevalersene in relazione alla trasmissione dei nominativi dei suoi datori
di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con __________ (R.
ZIMMERMANN, op. cit., p. 243) ed in ogni caso lo svincolo ricevuto da __________
e __________ non era subordinato ad alcuna limitazione.
4.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Per
questi motivi,
richiamati
gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
gravame è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi
CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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