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Decisione

60.2005.433

ricorso contro la decisione del Consiglio di vigilanza in materia di libertà condizionale. patronato.

4 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente è stato condannato il __________ dalla Corte delle assise criminali

di __________ (inc. __________) alla pena di sette anni e sei mesi di

reclusione, dedotto il carcere preventivo scontato, per atti sessuali con

fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a

resistere e violazione del dovere di assistenza e di educazione. Nella medesima

sentenza, il ricorrente è stato privato dell’autorità parentale ed è stato

sottoposto a un trattamento ambulatoriale in virtù dell’art. 43 CP (come

suggerito dal perito psichiatrico, sentenza p. 30), da iniziare già durante

l’espiazione della pena.

b. Il

ricorso in cassazione è stato evaso con sentenza 3.4.2001 da parte della Corte

di cassazione e di revisione penale (inc. __________), che ha parzialmente

accolto il gravame, diminuendo la pena erogata a sette anni.

c. I

successivi ricorsi al Tribunale federale sono stati dichiarati inammissibili

(ricorso di diritto pubblico) o sono stati respinti nel merito (ricorso per

cassazione) con sentenza 13.8.2001 (inc. __________ e __________).

d. Nel

caso del ricorrente, una prima richiesta di liberazione condizionale è stata

respinta dal Consiglio di vigilanza in data 12.2.2004 (decisione __________),

ed una successiva richiesta è stata respinta nuovamente in data 15.9.2004 (inc.

__________).

e. Dal

23.5.2005, il ricorrente è stato trasferito alla sezione aperta del PCT. Dal

5.7.2005 ha iniziato un’attività presso la __________ di __________, che

continua tuttora. Il residuo di pena (calcolato al momento della liberazione

condizionale) ammonta a otto mesi.

f. Con

la firma dell’apposito formulario in data 8.11.2005, il ricorrente ha chiesto

la propria liberazione condizionale. Della presentazione della stessa, e delle

condizioni connesse con la medesima, si sarebbe discusso in un incontro del

24.10.2005 presso l’Ufficio del patronato, presenti il ricorrente, il tutore e

la capoufficio di patronato (come risulta dallo scritto 22.12.2005 dell’Ufficio

di patronato, allegato alla presa di posizione 23.12.2005 del Consiglio di

vigilanza).

g. Dopo

aver raccolto i rapporti del capo servizio del Servizio medico psicologico

(rapporto del 23.11.2005) e dell’Ufficio di patronato (rapporto del 4.11.2005),

preso atto che il medico psichiatrico consulente del PCT ha confermato che il

ricorrente può continuare la terapia medica ambulatoriale presso un collega

esterno (lettera 23.11.2005), il Consiglio di vigilanza ha deciso la

concessione della liberazione condizionale, assortendola di un periodo di

prova, del patronato e di regole di comportamento.

h. Contro

questa decisione è insorto il qui ricorrente, con i due successivi scritti, del

19/21.12.2005 e del 22/27.12.2005. Nel primo scritto, chiede di scontare

interamente la pena, in quanto al momento del rilascio ha intenzione di

trasferirsi e non desidera avere delle pendenze giudiziarie. Nel secondo

scritto, il ricorrente parla di una pressione che dovrebbe sopportare nei

prossimi cinque anni, che potrebbe influenzare la sua salute, indicando che dei

certificati medici sarebbero seguiti. Inoltre, in relazione alla sfavorevole

congiuntura economica, la condizionale potrebbe penalizzarlo per eventuali

posti di lavoro.

i. Il

procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. Il Consiglio di

vigilanza ha presentato delle osservazioni, accompagnate da uno scritto

dell’Ufficio di patronato. In entrambi gli scritti si evidenzia l’inconsistenza

degli argomenti sollevati, e la contraddizione rispetto alla richiesta di

liberazione condizionale. Il Consiglio di vigilanza conclude chiedendo di respingere

il ricorso.

in

diritto

1. Giusta

l’art. 341 cpv. 1 CPP contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso

il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza

del provvedimento impugnato.

La

Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con

libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4 e 286 cpv. 4 CPP).

La

decisione impugnata é stata notificata al ricorrente il 12.12.2005, motivo per cui

il suo ricorso é tempestivo.

Considerandi

2.

In

ordine, in tema di ricevibilità, devesi rilevare che il ricorrente non sostanzia

particolarmente le proprie argomentazioni, e ciò benché sia stato reso attento

della necessità di motivare il proprio gravame e gli sia stata concessa la

possibilità di completare la motivazione. Gli argomenti sollevati nei due scritti

sono diversi, e solo nel primo sono formulate (nel testo) delle conclusioni (“…richiedo

di scontare interamente la pena ...”). Tutto ciò fa apparire il suo ricorso

al limite dell'irricevibilità.

3.

In

ordine, considerate per un verso la sola conclusione formulata (di espiare

tutta la pena) e per altro verso il fatto che alla base della decisione del

Consiglio di vigilanza vi sia una richiesta di libertà condizionale

sottoscritta dal ricorrente in data 8.11.2005, ci si potrebbe chiedere se

questi abbia legittimazione a ricorrere, ritenuto che con la decisione impugnata

è stata accolta la sua richiesta (di liberazione condizionale) ora contraddetta

con gli scritti di gravame. Il quesito della legittimazione può comunque

rimanere indeciso in considerazione di quanto esposto in questa decisione.

4.

Cercando

di interpretare al meglio gli scritti del 19/21.12.2005 e del 22/27.12.2005,

nello spirito di evitare un eccesso di formalismo, si deve ritenere che il

ricorrente contesta non tanto la liberazione condizionale in quanto tale, ma le

condizioni ad essa connesse. In particolare, egli sembra contestare la durata

del periodo di prova e la misura del patronato.

5.

In

nessun modo è fatta menzione negli scritti del ricorrente delle norme di

comportamento legate alla continuazione della terapia in modo ambulatoriale

(peraltro disposta dalla Corte del merito, in base all’art. 43 CP e non dal

Consiglio di vigilanza in base all’art. 38 CP, terapia alla quale ha del resto partecipato

in modo positivo) o al divieto di frequentare in qualsiasi modo i figli e la ex

moglie e di entrare nella giurisdizione di __________. Di modo che dette regole

di comportamento, non contestate, sono date per acquisite.

6.

Giusta

l’art. 38 cifra 2 CP l’autorità che concede la liberazione condizionale

prescrive un periodo di prova; può sottoporre l'interessato al patronato:

questo periodo non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque.

Giusta l’art. 38 cifra 3 CP l’autorità competente può imporre al liberato, per

il periodo di prova, norme di condotta. Nel presente caso, in discussione è unicamente

la durata del periodo di prova (in quanto al medesimo non si può rinunciare), nonché

la sottoposizione al patronato e la durata del medesimo per tutto il periodo di

prova.

7.

Sia

il periodo di prova e la possibile sottoposizione al patronato (art. 38 cifra 2

CP), sia le norme di condotta (art. 38 cifra 3 CP) appartengono all'istituto

della liberazione condizionale e fanno parte del regime progressivo

dell'espiazione della pena (cfr. DTF 101 Ib 454; P. LOGOZ, Commentaire du CPS, Neuchâtel

1976, p. 218 e 219; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Bern

1989, p. 96; H. SCHULZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts,

Berna 1982, p. 58). Questi provvedimenti servono a rendere più efficace il

processo di reinserimento sociale e vanno pertanto adottati tenendo conto della

particolarità del singolo caso.

8.

L’art.

38.

CP tace sia circa i criteri secondo i quali va determinata la durata del

periodo di prova, sia sulle condizioni richieste affinché possa essere ordinato

il patronato. L'autorità competente beneficia pertanto di un ampio potere di

apprezzamento, ritenuto che in considerazione delle loro finalità per la loro

giustificazione non vanno posti requisiti troppo severi (DTF 118 IV 218,

consid. 2a). La durata del saldo della pena è certamente un elemento importante

e da prendere in considerazione (cfr. G. STRATENWERTH, op. cit., p. 99), ma non

decisivo e determinante: il periodo di prova può essere più lungo (C. FAVRE /

M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, Losanna 2004, ad art. 38 n. 2.1 p.

117). Occorre pure tener presente il pericolo di recidiva, vista la funzione

preventiva del periodo di prova, e la portata delle restrizioni alla libertà

personale imposte al liberato (DTF 127 IV 145). Per questa Camera, a dipendenza

del tipo di reato (come nel presente caso), occorre tener presente anche la

necessità della tutela delle vittime. Nella sua valutazione l’autorità chiamata

a decidere deve rispettare il principio costituzionale della proporzionalità.

9.

La

natura e lo scopo del patronato sono definiti dall'art. 47 CP. Esso "è

inteso a ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono affidate

assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e

lavoro" (cpv. 1); "sorveglia con discrezione le persone che

gli sono affidate, in modo da non compromettere il loro avvenire"

(cpv. 2); "deve vigilare affinché coloro che sono dediti alle bevande

alcoliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato mentale o fisico, sono

predisposti a ricadute siano collocati in un ambiente favorevole e, se necessario,

siano controllati da un medico" (cpv. 3).

Il

patronato può avere come scopo, oltre che di assistere moralmente e

materialmente le persone affidategli, anche se subordinatamente, quello di

esercitare su di esse una sorveglianza. Questo istituto deve soprattutto

costituire un aiuto per l'interessato. In caso di liberazione condizionale,

l'istituzione di un patronato è ampiamente consentita, soprattutto, quando la

pena privativa di libertà è di lunga durata (DTF 118 IV 218, consid. 2b, 104 IV

62).

10.

L’argomento

sollevato dal ricorrente nel primo scritto (legato ad un’intenzione di trasferimento)

non appare pertinente, nel senso che può liberamente trasferire il proprio

domicilio, con l’unica limitazione derivante dal divieto di avvicinare i figli

e la ex moglie, norma di condotta non contestata.

11.

L’argomento

della sfavorevole congiuntura in relazione all’attività lavorativa (scritto

22/27.12.2005), rafforza (in luogo di contrastare) la misura del patronato, che

ha tra i suoi compiti proprio quello di procurare un collocamento lavorativo

(art. 47 cpv. 1 in fine CP).

12.

Rimane

l’argomento delle “pressioni che dovrei sopportare per i prossimi cinque

anni” (scritto 22/27.12.2005), ragione per la quale il ricorrente preferirebbe

scontare il residuo di pena.

Va

premesso, in fatto, che a questa Camera non sono pervenuti certificati medici

(ma solo una copia di un ricorso in materia di AI), e che le “pressioni”

non sono per nulla dettagliate.

Va

premesso, in diritto, che accanto a quanto esposto al punto 8 della presente

decisione, occorre tener presente che “il fatto che egli preferisca scontare

subito l’intera pena, per non essere tenuto a vivere tre anni sotto la minaccia

di dover scontare il residuo più tardi, lascia d’altronde intendere che egli

ritiene probabile, o quanto meno concretamente possibile, una sua ulteriore

recidiva. Trattasi di un motivo in più per fissare un periodo di prova

relativamente lungo, la cui durata deve servire a trattenerlo il più possibile

da nuovi reati” (decisione TF 6A.61/1990 del 12.6.1990).

13.

In

considerazione di quanto esposto ai punti 8 e 12 di questa decisione, ritenuto

per un verso (a favore della durata) la necessità di tutelare le vittime visto

il tipo di reato, di aiutare il ricorrente (non solo con la terapia

ambulatoriale, ma anche con il patronato, per il collocamento), l’atteggiamento

del ricorrente, connesso con un pericolo di recidiva, e per altro verso

ritenuto (a sfavore della durata) il residuo di pena limitato, questa Camera

ritiene di dover ridurre il periodo di prova e la sottomissione al patronato a

tre anni, in luogo dei cinque di cui alla decisione del Consiglio di vigilanza.

14.

Per

quanto esposto al punto precedente, il ricorso è parzialmente accolto.

15.

Visto

anche l’esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per tutti questi motivi,

richiamati gli art. 38, 47 CP, 339 lit. a, 341 CPP, nonché ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ RI 1 è sottoposto a patronato

con un periodo di prova di tre anni, con scadenza quindi l’__________.

§ Gli altri punti (n. 1, 3, 4

e 5) della decisione impugnata sono confermati.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-;

- ();

- sede (rif.).

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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