60.2005.437
istanza di ispezione degli atti. commissione federale quale istante.
16 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.437
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. commissione federale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.437
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso all’incarto del Ministero pubblico
inc. __________ relativo alla PI 1 ed anche alla PI 3;
richiamate le osservazioni 4/9.1.2006 del procuratore pubblico PI 2,
che comunica il proprio nulla osta;
richiamate altresì le osservazioni 9/10.1.2006 della PI 3, che si
oppone all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso il
Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________ relativo
alla PI 1 ed anche alla PI 3.
L’autorità
istante è venuta a conoscenza di detto incarto a seguito di una segnalazione,
ex art. 49 LCG, operata dal procuratore pubblico in data 14.12.2005 (AI 65).
La
Commissione istante chiede di poter accedere agli atti sia quale autorità di
vigilanza (ai sensi dell’art. 16 della LF sulle case da gioco, LCG), sia in
relazione ad un’inchiesta aperta giusta l’art. 56 cpv. 1 LCG, in relazione al
contratto d’agenzia concluso tra PI 1PI 3. Lo scopo dell’accesso agli atti è
quello di chiarire il ruolo avuto all’interno dellaPI 3PI 1 e di verificare
l’adempimento degli obblighi di diligenza in relazione a somme di denaro
corrisposte dallaPI 1 alla casa da gioco (istanza p. 1 e 2).
2.Come
esposto in entrata, PI 3 si oppone alla richiesta per diverse ragioni.
Anzitutto la richiesta sarebbe nebulosa; inoltre violerebbe il principio “ne
bis in idem”; infine il procedimento ticinese riguarderebbe altre ipotesi di reato
(usura) rispetto all’inchiesta federale: per il reato d’usura l’autorità
istante non avrebbe competenza alcuna.
Per
la PI 3 l’autorità istante ha già aperto un’inchiesta per violazione
dell’obbligo di comunicazione, la cui istruzione è terminata da tempo. La
richiesta sarebbe perciò un inaccettabile tentativo di acquisire nuovi atti per
sostanziare delle infondate accuse. Da ultimo, le operazioni in denaro indicate
nella segnalazione del procuratore pubblico e dalla Commissione nella propria
istanza si riferirebbero a cambi per clienti della PI 1, operati conformemente
ad un’autorizzazione esistente e mai revocata.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso, il procuratore pubblico ha proceduto ad una segnalazione giusta
l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) in data 15.12.2005 (AI
65 dell’incarto MP 2003.7957): nella stessa il magistrato inquirente fa
riferimento ad un’ingente somma di denaro che la PI 1 avrebbe corrisposto alla PI
3 al momento dell’acquisto di gettoni barrati.
Conseguentemente alla segnalazione,
l’autorità istante ha presentato una richiesta d’accesso agli atti.
5.La
Commissione, quale autorità di vigilanza in virtù degli art. 16 della LRD e
dell’art. 48 LCG, a seguito di una segnalazione pertinente il suo ambito di
vigilanza, ha certamente diritto, anzi l’obbligo di accedere agli atti
dell’incarto segnalato (inc. MP __________). In questo senso è certamente dato
un interesse giuridico legittimo.
6.La PI 3
si oppone all’istanza in esame: occorre esaminare le obbiezioni sollevate, solo
ed esclusivamente nell’ottica dell’art. 27 CPP.
7.PI 3,
l’istanza sarebbe nebulosa. A torto, in quanto indica i motivi per cui è chiesto
l’accesso agli atti, in modo tale che sui medesimi la qui resistente ha potuto
prendere posizione e la Camera qui giudicante ha potuto verificare l’esistenza
di un interesse giuridico legittimo.
8.PI 3 l’istanza
violerebbe il principio “ne bis in idem”, perché non può servire a far rivivere
un nuovo processo e far subire una nuova pena, e ciò con riferimento anche
all’art. 27 CPP . A torto.
Già
solo per il fatto che il principio “ne bis in idem” va riferito non certo ad un’inchiesta
aperta, ma semmai ad una sentenza, che in nessun modo risulta essere stata
provata.
L’esistenza
di un’inchiesta condotta direttamente dall’autorità istante, già solo per il
fatto che riguarda (per ammissione della resistente) altre situazioni rispetto
a quelle oggetto dell’inchiesta ticinese, non è certo di ostacolo, in quanto
tale, all’accoglimento dell’istanza.
Pure
il fatto che l’istruttoria dell’inchiesta penale federale condotta
dall’autorità istante sarebbe terminata da tempo, non ostacola, nell’ambito
dell’art. 27 CPP, l’accesso agli atti. La resistente neppure indica quali norme
procedurali vi osterebbero: di certo non il principio del “ne bis in idem”.
L’argomento può, se del caso, essere sollevato nel contesto dell’inchiesta
federale.
9.Sempre
per la PI 3, il denaro cambiato dalla PI 1 rappresenterebbe un’operazione
regolare, effettuata in base ad un’autorizzazione concessa dall’autorità
istante. Così stando le cose, l’accesso agli atti non potrà che confermare
detta regolarità. Le spiegazioni fornite in questa sede non sono tali da
escludere (ma anzi confermano), nell’ottica dell’art. 27 CPP, l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità istante.
10.
Per questi motivi l’istanza è accolta.
L’autorità istante potrà accedere agli atti dell’incarto presso il Ministero
pubblico, concordando preventivamente la data e l’ora.
11.
In considerazione dell’autorità richiedente
e del fine della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per tutti questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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