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Decisione

60.2005.441

istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.

16 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2.Con

l’istanza qui in esame, il patrocinatore di IS 1 in sede civile nel Canton __________

chiede di ottenere copia della denuncia contro il suo cliente. Il sostituto

procuratore pubblico ha fatto delle puntualizzazioni, ma non si è opposto

all’accesso agli atti. PI 2 si oppone all’istanza.

3.L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

Considerandi

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo

terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un

interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP

si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che

il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la

conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del

procedimento che l’ha visto accusato. Per semplicità, l’accesso agli atti è

limitato al testo della denuncia/querela ed al testo del DA __________;

entrambi i documenti saranno allegati alla presente decisione.

6.

L’istanza

è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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