60.2005.441
istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.
16 gennaio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.441
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.441
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/27.12.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
inc. __________ a suo carico;
richiamate le osservazioni 3.1.2006 del sostituto procuratore
pubblico PI 1, di cui si dirà in seguito;
richiamate altresì le osservazioni 3/5.1.2006 di PI 2, che si oppone
all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una denuncia/querela del __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino
ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di minaccia
ripetuta e ingiuria ripetuta (inc. MP. __________) a danno di PI 2 con
riferimento a fatti accaduti nel corso del mese di febbraio 2005. Il
procedimento si è concluso con un decreto d’accusa del __________, cresciuto in
giudicato (DA __________).
Fatti
2.Con
l’istanza qui in esame, il patrocinatore di IS 1 in sede civile nel Canton __________
chiede di ottenere copia della denuncia contro il suo cliente. Il sostituto
procuratore pubblico ha fatto delle puntualizzazioni, ma non si è opposto
all’accesso agli atti. PI 2 si oppone all’istanza.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
Considerandi
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo
terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un
interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP
si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che
il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del
procedimento che l’ha visto accusato. Per semplicità, l’accesso agli atti è
limitato al testo della denuncia/querela ed al testo del DA __________;
entrambi i documenti saranno allegati alla presente decisione.
6.
L’istanza
è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster