60.2005.5
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
12 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2005.5
Data decisione, Autorità:
12.01.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.5
Lugano
12 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4.1.2005
presentata dal
presidente
della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice IS 1, ,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1,
__________ (patr. da: avv. __________ PR 1, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 10/11.1.2005 del procuratore
pubblico Luca Maghetti;
preso atto che
l'interessata non presenta osservazioni, come comunicato dal proprio patrocinatore
con fax 12.1.2005;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ PI 1 , in detenzione preventiva
dal 23.9.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 14.12.2004 l’atto d’accusa (ACC
__________), accusandola di infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato al 2.2.2005.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretta l'imputata fino al 2.2.2005,
data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare,
che ha già aggiornato diversi processi con detenuti nel corso del mese di
gennaio.
5. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni
parziali di __________ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP __________ relative
alla LStup (verbali 5.11.2004 delle ore 09.30, avanti al procuratore pubblico Moreno
Capella, AI 30).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Il
pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in libertà commetta
ulteriori reati o continui la commissione di quello per cui é stato arrestato.
Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere
concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle
circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale
eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP 1989,
294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa
dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des
Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna
1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse
giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é
necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la
personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata
Considerandi
la misura delle detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente
del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati
durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna,
depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo 2004, n. 701b).
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, considerato come __________
PI 1 sia stata già condannata una prima volta con decreto d’accusa del
28.4.1997
per violazione e contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF.
300.
--, una seconda volta il 12.7.1999 alla pena di 15 giorni d’arresto per
violazione della LCStr, una terza volta con sentenza del 13.11.2002 dalla Corte
delle assise correzionali di __________ (inc. __________) per reati diversi, in
particolare per infrazione alla LStup, alla pena di 7 mesi di detenzione.
Per
questo motivo, esiste un concreto pericolo di recidiva.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretta __________ PI 1 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di recidiva (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é
rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati oggetto
dell’atto d’accusa e della probabile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è prorogato fino al 2.2.2005,
rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- sede (rif. inc.);
-, sede (rif. ACC);
- c/o
-;
-.
terzi implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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