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Decisione

60.2005.5

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.

12 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Il

pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quello per cui é stato arrestato.

Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle

circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale

eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP 1989,

294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa

dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des

Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna

1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse

giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é

necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la

personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata

Considerandi

la misura delle detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente

del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati

durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna,

depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,

Zurigo 2004, n. 701b).

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, considerato come __________

PI 1 sia stata già condannata una prima volta con decreto d’accusa del

28.4.1997

per violazione e contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF.

300.

--, una seconda volta il 12.7.1999 alla pena di 15 giorni d’arresto per

violazione della LCStr, una terza volta con sentenza del 13.11.2002 dalla Corte

delle assise correzionali di __________ (inc. __________) per reati diversi, in

particolare per infrazione alla LStup, alla pena di 7 mesi di detenzione.

Per

questo motivo, esiste un concreto pericolo di recidiva.

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretta __________ PI 1 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in

particolare da un concreto pericolo di recidiva (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8.

La

limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é

rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati oggetto

dell’atto d’accusa e della probabile pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è prorogato fino al 2.2.2005,

rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

- sede (rif. inc.);

-, sede (rif. ACC);

- c/o

-;

-.

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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