60.2005.54
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato.
18 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2005.54
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.54
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.2/1.3.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.2.2005 emanato dal
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (NLP __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 10/11.3.2005 del magistrato inquirente,
concludenti per la reiezione della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 19/20.7.2001 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha
segnalato al Ministero pubblico il sospetto che oggetti già di proprietà di __________,
__________, fallita con decreto __________, potessero essere stati sottratti a
danno dei creditori della società;
che
– nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento e diminuzione dell’attivo in danno dei
creditori – il procuratore pubblico ha in particolare richiamato dall’Ufficio
denunciante, dall’Ufficio del registro di commercio di __________ e da __________,
__________ – ufficio di revisione di __________ –, gli atti concernenti la
fallita;
che
ha inoltre proceduto, per il tramite del segretario giudiziario, ad alcuni
interrogatori [audizioni 9.8.2001 di IS 1 e __________ (azionista,
rispettivamente amministratore unico della società), 18.1.2005 di __________
(per __________) e 31.1.2005 di IS 1];
che
con decisione 3.2.2005 – in assenza dei presupposti costitutivi dei reati
ipotizzati – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in
ordine al suddetto esposto, giudizio cresciuto in giudicato;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
2'279.20, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere;
che
non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
– come detto – le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato l’assunzione
agli atti della documentazione concernente __________ e gli interrogatori della
qui istante (il 9.8.2001, a confronto con __________, ed il 31.1.2005) e di __________
(il 18.1.2005);
che
il fatto che sia stata interrogata in due occasioni non fonda un’istruttoria
preliminare “laboriosa”, come pretende la qui istante, che non sostanzia
ulteriormente l’ammissibilità in ordine della domanda (cfr. istanza
28.2/1.3.2005, p. 1 s.);
che
il caso non presentava peraltro difficoltà di fatto o di diritto da imporre la
presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;
che
dai verbali di interrogatorio si evince del resto come IS 1 fosse in grado di
spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti sui quali era interrogata;
che
non ha inoltre subito perquisizioni o sequestri, per cui il procedimento penale
non ha avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera
personale, come esatto dalla giurisprudenza per riconoscere la qualità di “accusato”;
che
le audizioni 9.8.2001 e 31.1.2005 concernevano peraltro anche i procedimenti
penali di cui agli inc. MP __________ e __________, sfociati nel decreto di
accusa 7.2.2005 [con il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di
accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla
multa di CHF 500.--, al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla
fonte dell’importo di CHF 3'086.20 a titolo di risarcimento ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di ripetuta
appropriazione indebita d’imposta alla fonte “(…) per avere, a __________,
durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale
amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________,
omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti
a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli
ad altri scopi, per un totale di fr. 3'086.20” (DA __________), decreto confermato
– ridotta la multa a CHF 200.-- – con giudizio 18.5.2005 (inc. __________)],
circostanza sottaciuta dall’istante (che postula per esempio il risarcimento
integrale dell’onorario inerente l’interrogatorio 31.1.2005);
che
pertanto IS 1 non può essere ritenuta “accusata” a' sensi dell'art. 317
CPP;
che
quindi l’onere delle spese di patrocinio restano a suo carico, avendo
liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che
l’istanza è respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
Considerandi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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