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Decisione

60.2005.56

istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante.

4 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.56

Data decisione, Autorità:

04.04.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.56

Lugano

4 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.3.2005

presentata dall’

IS 1, ,

tendente ad

ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale contro il padre di __________

e __________ __________, PI 4 (patr. da: avv. PR 1, __________), procedimento

attualmente pendente presso questa Camera;

premesso che con

decisione 21.2.2005 della __________ di __________ (__________) la qui istante

è stata nominata curatrice educativa dei bambini PI 2, ed in tale veste è

chiamata a prendere decisioni pertinenti la cura e l’educazione dei due bambini;

preso atto che

con scritto 9/10.3.2005 il procuratore pubblico PI 3 ha comunicato il nulla

osta da parte sua;

preso atto che

con scritto 23/24.3.2005 il patrocinatore di PI 4 ha comunicato di non avere osservazioni;

preso atto che PI

1, con scritto pervenuto il 17.3.2005, si è opposta alla richiesta della

curatrice;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

I

coniugi PI 4 e PI 1 vivono separati. Con decreto 25.4.2003 il pretore di __________

ha ordinato l’istituzione a favore dei figli __________ e __________ __________

di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CCS per l’organizzazione e la

cura delle relazioni personali tra i figli ed il padre. Con decisione del

21.2.2005

(risoluzione __________), la __________ ha nominato la qui istante

quale curatrice ai sensi dell’art. 308 CCS in sostituzione di una precedente

persona. A seguito di questa nomina, la qui istante ha formulato la richiesta

di esame dell’incarto penale MP __________ e dell’incarto __________, attualmente

pendente presso questa Camera.

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

Questa

Camera ha riconosciuto in termini generali alle Commissioni tutorie regionali,

quali autorità giudiziarie, la facoltà di ispezionare atti senza la necessità

di formalizzare puntualmente la loro richiesta (cfr. decisione CRP del

14.9

, inc. __________). Ha pure riconosciuto un interesse legittimo da parte

del curatore ex art. 308 CCS che era stato incaricato in vista dell’adozione di

provvedimenti necessari per la protezione dei minorenni (decisione CRP del

7.2

, inc. __________).

4.

Nel

presente caso, si deve riconoscere l’esistenza di un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, in considerazione delle mansioni

attribuite dalla __________ alla curatrice, come risulta dal punto 4 della

decisione 21.2.2005. E questo malgrado l’opposizione della madre, che se per un

verso contrasta la nomina della curatrice, per altro verso auspica la

riattivazione e la continuazione della procedura penale a carico del marito. La

possibilità per la curatrice di prendere visione degli atti è nell’interesse

delle parti, dei figli e più in generale di un sano esercizio della giustizia

civile, in vista della determinazione del diritto di visita.

5.

Per

la natura dell'istanza, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e le

spese, che saranno rimborsate dalle parti al procedimento civile, come dal punto

5.

della decisione 21.2.2005 della __________. La curatrice potrà prendere

visione degli atti del procedimento inc. MP __________ e dell’incarto __________

presso questa Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27

CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

3. Intimazione:

-;

-

-

-

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

patr. da: PR 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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