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Decisione

60.2005.59

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

18 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i __________; (…) per lesioni gravi per insufficienza di prove sia in ordine ai

requisiti oggettivi (gravità delle lesioni) sia, quand’anche si volesse

ammettere la sussistenza dei primi, in ordine a quelli soggettivi (dolo)”,

decisione non impugnata;

che

con scritto 13/14.5.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con sentenza 10.12.2004 il presidente della Pretura penale – al quale l’incarto

era stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'688.40

(recte: 10'145.70), oltre interessi, per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 10'145.70 [di cui CHF

8'867.70 a titolo di onorario, CHF 561.40 di spese e CHF 716.60 di IVA (doc. D,

allegato all’istanza 7/8.3.2005)];

che

Considerandi

la tariffa applicata – di CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario, pari a 35 ore e 30 minuti circa, appare invece – per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di

fatto o di diritto;

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

l’incarto del Ministero pubblico si componeva della denuncia/querela penale

1/3.10.2001, del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.12.2001 (cinque

– brevi – verbali), dello scritto 12/14.12.2001 di __________ con tre annessi,

del decreto di accusa 7.5.2002 e dello scritto di opposizione 13/14.2.2002;

che

inoltre – come risulta dal verbale di dibattimento – nel corso dell’udienza

10.12.2004

il presidente ha interrogato solo la teste __________ e non – come

vorrebbe far intendere l’istante a giustificazione delle “obiettive

difficoltà” del caso – anche ulteriori testi, il denunciante e la moglie di

quest’ultimo, neppure presenti al processo (cfr. istanza 7/8.3.2005, p. 2);

che

anche la questione inerente l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed

adeguato tra i fatti dell’__________ ed i disturbi alla salute di PI 2 non

necessitava particolari approfondimenti: una rapida lettura dell’incarto “__________”

– assunto agli atti del procedimento penale – permetteva infatti di sufficientemente

chiarire l’inesistenza di un tale nesso tra i malanni del

denunciante/querelante ed i fatti di cui al decreto di accusa [che peraltro indicava

unicamente che l’accusato – “(…) strattonando ripetutamente e sbattendo

contro un muro PI 2, (…)” – avrebbe provocato a quest’ultimo “(…) dolori

diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, (…)” (DAP __________)];

che

la nota professionale comprende anche prestazioni a favore di __________ (cfr.,

per esempio, “allestito bozze arringhe” di data 19.11.2002), che con

giudizio 10.12.2004 è stata condannata per titolo di ingiuria [“(…) per

avere, l’__________, a __________, apostrofando __________ con gli epiteti di

“lazzarona e sporcacciona” offeso con parole l’onore di una persona” (cfr.

anche DAP __________)];

che,

infine, la somma postulata non si attiene manifestamente ai combinati art. 33

TOA (secondo cui per i processi davanti al pretore è dovuto un onorario fino a

CHF 3'000.--) e 37 TOA (secondo cui l’avvocato ha inoltre il diritto di

esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l’istruttoria e la preparazione del dibattimento un supplemento che non potrà

in nessun caso eccedere l’onorario massimo previsto – in concreto – dal citato

art. 33 TOA);

che

l’istante non invoca del resto l’art. 41 TOA, disposto comunque non applicabile

alla fattispecie, il procedimento in questione non essendo stato

particolarmente impegnativo;

che

– tenuto conto delle suddette considerazioni – viene pertanto ammesso un

onorario pari a 6 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1’583.35,

di cui 60 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 50

minuti inerenti gli scritti (spesso di poche righe), 30 minuti inerenti le

(ulteriori) telefonate, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione

del processo, 100 minuti inerenti il dibattimento (che concerneva anche __________)

e 50 minuti inerenti l’istanza di indennità in esame;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 561.40;

che

l’IVA ammonta a CHF 163.--;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione

in data 7.3.2005 della presente istanza;

che

al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005;

che le ripetibili –

protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il

procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;

che

si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 10.12.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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