60.2005.59
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
18 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.59
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.59
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 10.12.2004 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 21/22.3.2005 del procuratore pubblico
Mario Branda, che si rimette al giudizio di questa Camera, e 30/31.3.2005 di PI
2, che postula la reiezione della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 7.5.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 e ha
proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici “(…) per avere, l’__________, a __________, strattonando
ripetutamente e sbattendo contro un muro PI 2, provocandogli per il colpo
subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia,
intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla salute di
una persona” (DAP __________);
che
con medesimo atto ha decretato il non luogo a procedere “(…) per i reati di
ingiuria, minacce e coazione per insufficienza di prove (…); (…) per il reato
di violazione di domicilio poiché non risulta che il giardino dell’immobile
teatro della lite fosse riservato all’uso esclusivo di PI 2 e __________; nello
stesso edificio abiterebbe infatti anche la madre __________ – avente diritto
ex art. 186 CP alla stregua degli altri abitanti – dove potevano essere diretti
Fatti
i __________; (…) per lesioni gravi per insufficienza di prove sia in ordine ai
requisiti oggettivi (gravità delle lesioni) sia, quand’anche si volesse
ammettere la sussistenza dei primi, in ordine a quelli soggettivi (dolo)”,
decisione non impugnata;
che
con scritto 13/14.5.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con sentenza 10.12.2004 il presidente della Pretura penale – al quale l’incarto
era stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'688.40
(recte: 10'145.70), oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 10'145.70 [di cui CHF
8'867.70 a titolo di onorario, CHF 561.40 di spese e CHF 716.60 di IVA (doc. D,
allegato all’istanza 7/8.3.2005)];
che
Considerandi
la tariffa applicata – di CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario, pari a 35 ore e 30 minuti circa, appare invece – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di
fatto o di diritto;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
l’incarto del Ministero pubblico si componeva della denuncia/querela penale
1/3.10.2001, del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.12.2001 (cinque
– brevi – verbali), dello scritto 12/14.12.2001 di __________ con tre annessi,
del decreto di accusa 7.5.2002 e dello scritto di opposizione 13/14.2.2002;
che
inoltre – come risulta dal verbale di dibattimento – nel corso dell’udienza
10.12.2004
il presidente ha interrogato solo la teste __________ e non – come
vorrebbe far intendere l’istante a giustificazione delle “obiettive
difficoltà” del caso – anche ulteriori testi, il denunciante e la moglie di
quest’ultimo, neppure presenti al processo (cfr. istanza 7/8.3.2005, p. 2);
che
anche la questione inerente l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed
adeguato tra i fatti dell’__________ ed i disturbi alla salute di PI 2 non
necessitava particolari approfondimenti: una rapida lettura dell’incarto “__________”
– assunto agli atti del procedimento penale – permetteva infatti di sufficientemente
chiarire l’inesistenza di un tale nesso tra i malanni del
denunciante/querelante ed i fatti di cui al decreto di accusa [che peraltro indicava
unicamente che l’accusato – “(…) strattonando ripetutamente e sbattendo
contro un muro PI 2, (…)” – avrebbe provocato a quest’ultimo “(…) dolori
diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, (…)” (DAP __________)];
che
la nota professionale comprende anche prestazioni a favore di __________ (cfr.,
per esempio, “allestito bozze arringhe” di data 19.11.2002), che con
giudizio 10.12.2004 è stata condannata per titolo di ingiuria [“(…) per
avere, l’__________, a __________, apostrofando __________ con gli epiteti di
“lazzarona e sporcacciona” offeso con parole l’onore di una persona” (cfr.
anche DAP __________)];
che,
infine, la somma postulata non si attiene manifestamente ai combinati art. 33
TOA (secondo cui per i processi davanti al pretore è dovuto un onorario fino a
CHF 3'000.--) e 37 TOA (secondo cui l’avvocato ha inoltre il diritto di
esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l’istruttoria e la preparazione del dibattimento un supplemento che non potrà
in nessun caso eccedere l’onorario massimo previsto – in concreto – dal citato
art. 33 TOA);
che
l’istante non invoca del resto l’art. 41 TOA, disposto comunque non applicabile
alla fattispecie, il procedimento in questione non essendo stato
particolarmente impegnativo;
che
– tenuto conto delle suddette considerazioni – viene pertanto ammesso un
onorario pari a 6 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1’583.35,
di cui 60 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 50
minuti inerenti gli scritti (spesso di poche righe), 30 minuti inerenti le
(ulteriori) telefonate, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione
del processo, 100 minuti inerenti il dibattimento (che concerneva anche __________)
e 50 minuti inerenti l’istanza di indennità in esame;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 561.40;
che
l’IVA ammonta a CHF 163.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 7.3.2005 della presente istanza;
che
al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005;
che le ripetibili –
protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il
procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;
che
si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 10.12.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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