60.2005.60
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).
7 aprile 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.60
Data decisione, Autorità:
07.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.60
Lugano
7 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 4/8.3.2005 presentata dal
IS 1
intesa ad
ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti relativi ai precedenti
penali di PI 1, __________;
richiamato il
preavviso favorevole 17.3.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti
Perucchi;
rilevato che le
osservazioni 6/7.4.2005 di PI 1 sono manifestamente intempestive e pertanto non
vengono considerate;
letti ed
esaminati gli atti,
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
La
parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di un fucile a
pompa di PI 1, chiede di avere accesso a degli incarti segnalati dalla Polizia,
relativi a delle condanne: del 12.1.2001 per vie di fatto, ripetuto
danneggiamento, ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuto abuso del
telefono, ripetuta minaccia; del 10.9.2001 per diffamazione; del 29.1.2002 per
ripetuta diffamazione, ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e danneggiamento.
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
3.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella
specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine
d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare,
l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie,
anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
4.
L’istanza
va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica
amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Alla parte istante è
consentito l’accesso presso il Ministero pubblico agli incarti relativi alle
sentenze 12.1.2001, 10.9.2001 e 29.1.2002.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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