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Decisione

60.2005.60

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

7 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.60

Data decisione, Autorità:

07.04.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.60

Lugano

7 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 4/8.3.2005 presentata dal

IS 1

intesa ad

ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti relativi ai precedenti

penali di PI 1, __________;

richiamato il

preavviso favorevole 17.3.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti

Perucchi;

rilevato che le

osservazioni 6/7.4.2005 di PI 1 sono manifestamente intempestive e pertanto non

vengono considerate;

letti ed

esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

La

parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di un fucile a

pompa di PI 1, chiede di avere accesso a degli incarti segnalati dalla Polizia,

relativi a delle condanne: del 12.1.2001 per vie di fatto, ripetuto

danneggiamento, ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuto abuso del

telefono, ripetuta minaccia; del 10.9.2001 per diffamazione; del 29.1.2002 per

ripetuta diffamazione, ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e danneggiamento.

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

3.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella

specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine

d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare,

l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie,

anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

4.

L’istanza

va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica

amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§ Alla parte istante è

consentito l’accesso presso il Ministero pubblico agli incarti relativi alle

sentenze 12.1.2001, 10.9.2001 e 29.1.2002.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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