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Decisione

60.2005.62

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

7 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.62

Data decisione, Autorità:

07.04.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.62

Lugano

7 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 9/10.3.2005 presentata dal

IS 1

intesa ad

ottenere l’autorizzazione a consultare un incarto penale relativo a PI 1, __________;

richiamato il

preavviso favorevole 15/16.3.2005 del procuratore pubblico Mario Branda;

rilevato che PI

1 non ha presentato osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

La

parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da

fuoco di PI 1, chiede di avere accesso all’incarto relativo al decreto d’accusa

n. __________ del 2.12.2002 con il quale quest’ultimo è stato condannato per

minaccia, infrazione alla LArm, per atti contro la pubblica incolumità, alla

pena di 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente.

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella

specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine

d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare,

l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie,

anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

4.

L’istanza

va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica

amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§ Alla parte istante è

consentito l’accesso presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al

decreto d’accusa a carico di PI 1 del 2.12.2002 per minaccia, violazione LArm e

atti contro la pubblica incolumità.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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