60.2005.62
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).
7 aprile 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.62
Data decisione, Autorità:
07.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.62
Lugano
7 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 9/10.3.2005 presentata dal
IS 1
intesa ad
ottenere l’autorizzazione a consultare un incarto penale relativo a PI 1, __________;
richiamato il
preavviso favorevole 15/16.3.2005 del procuratore pubblico Mario Branda;
rilevato che PI
1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti,
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
La
parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da
fuoco di PI 1, chiede di avere accesso all’incarto relativo al decreto d’accusa
n. __________ del 2.12.2002 con il quale quest’ultimo è stato condannato per
minaccia, infrazione alla LArm, per atti contro la pubblica incolumità, alla
pena di 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente.
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella
specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine
d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare,
l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie,
anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
4.
L’istanza
va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica
amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Alla parte istante è
consentito l’accesso presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al
decreto d’accusa a carico di PI 1 del 2.12.2002 per minaccia, violazione LArm e
atti contro la pubblica incolumità.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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