60.2005.63
istanza di ricusa nei confronti del procuratore generale.
4 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.63
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di ricusa nei confronti del procuratore generale.
RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 43 CPP-TI
art. 67 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.63
Lugano
4 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di ricusa 9/10.3.2005 presentata da
IS 1, ,
nei confronti del procuratore generale Bruno Balestra;
richiamate le
osservazioni 24/29.3.2005 del procuratore generale, che chiede di respingere in
ordine e nel merito l’istanza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istanza
di ricusa nei confronti del procuratore generale è stata inviata direttamente a
questa Camera, con la richiesta della designazione di un nuovo procuratore
pubblico, di cui l’istante ha anche fatto il nome. Allegata all’istanza di
ricusa c’è la copia di uno scritto indirizzato al __________ datato 27.1.2005.
In base all’istanza, la ricusa sarebbe giustificata da un abuso
d’autorità consistito nell’occultamento (nei confronti di un procuratore pubblico
del __________ - __________) di due incarti relativi alla qui istante (inc. __________
e __________), da un favoreggiamento nei confronti di un __________, ora presso
la __________, e da uno sviamento della giustizia non meglio precisato. La
ricusa sarebbe mossa da motivi di coscienza, che impedirebbero all’istante di
rimanere in silenzio, e da senso civico, per evitare da cittadina la
commissione di una denegata giustizia.
2. L’allegata
segnalazione al __________ del 27.1.2005 fa riferimento ad una poco gloriosa
vicenda relativa ad un __________ ed all’__________.
L’ultimo
episodio di questa vicenda, a cui fa riferimento l’istante, si è svolto nel
mese di dicembre dello scorso anno avanti alla __________, con la condanna del
primo per diffamazione nei confronti del secondo. Di quest’ultima procedura si
occupa attualmente la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) a
seguito di un ricorso pendente.
Il
penultimo episodio di questa vicenda è stato scritto dal __________ che, a
distanza di anni dai fatti e dopo due inchieste __________, ha aperto
un’inchiesta a carico dell’__________, per poi doverla abbandonare: in questo
procedimento, sia il difensore dell’__________, sia l’istante stessa, sono
intervenuti segnalando al __________ l’esistenza di un incarto penale (inc. MP __________)
pendente presso il Ministero pubblico __________ che sarebbe stato utile ai fini
dell’inchiesta federale (lettera 2.7.2004 e scritto non datato allegati alla
segnalazione del 27.1.2005). Ciò con riferimento ad una segnalazione che la qui
istante avrebbe fatto all’__________ il 19.8.1994 prima, al Ministero pubblico
poi. Allegati alla segnalazione al __________ vi sono diversi verbali relativi
alla procedura inc. MP __________ e __________, aperta a carico dell’istante
per abuso del telefono, furto e danneggiamento (verbali del 13.12.1994,
Fatti
23.5.1995 e 26.9.1995). In questi verbali e in altri scritti l’istante ha
chiesto di essere sentita, così come poi avvenuto, per riferire di propri
sospetti riguardo ad un certo numero di persone, con le quali l’__________
avrebbe intrattenuto rapporti. In sostanza, par di dedurre che il rimprovero
mosso al Ministero pubblico __________ sia quello di non avere preso sul serio
le segnalazioni fatte dalla qui istante.
3. Nelle
proprie osservazioni il procuratore generale, in ordine, rileva come non ci
siano incarti pendenti a carico dell’istante, considerato come quelli indicati
(inc. MP __________ e __________) sono già stati definiti (in un caso per
ritiro di querela, nell’altro caso con formale abbandono decretato il
5.10.1998). Il procuratore generale evidenzia come a suo tempo il Ministero
pubblico ha sentito la qui istante per verificare la segnalazione da lei fatta,
ma che l’esito delle deposizioni (verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995) ha permesso
di ritenere l’inconsistenza degli addebiti formulati. Di modo che anche nel
merito ogni rimprovero al Ministero pubblico appare infondato. Alle proprie
osservazioni il procuratore generale ha allegato il decreto di abbandono
5.10.1998 (ABB __________ riferito all’incarto __________), il ritiro di
querela dell’8.10.1994 (relativo al procedimento __________), nonché copia dei
verbali 23.5.1995 e 26.9.1995 della qui istante.
4. Preliminarmente
occorre considerare come la ricusa prevista dagli art. 43 ss. CPP è riservata
alle parti al procedimento, come espressamente risulta dall’art. 43 cpv. 2 CPP
che recita: “il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e,
se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico”.
Sia
dal testo della ricusa, sia dalle osservazioni del procuratore generale, non
risulta che la qui istante sia attualmente parte ad un procedimento penale: non
è parte al procedimento tra l’__________ e l'__________. Al contrario, era
parte ai procedimenti MP __________ e __________, però conclusi da tempo (con
il decreto di abbandono ABB __________ l’incarto __________, con il ritiro
della querela l’8.10.1994 l’incarto __________).
Con
riferimento alla segnalazione a suo tempo fatta all’__________ ed al Ministero
pubblico (contenuta nei due verbali del 23.5.1995 e 26.9.1995 e nei diversi
scritti allegati alla segnalazione del 27.1.2005 al __________), la qui istante
può al massimo assumere la veste di denunciante.
Come
dispone l’art. 67 cpv. 2 CPP “il denunciante non assume veste di parte”.
E ciò in quanto, come ricorda la costante giurisprudenza di questa Camera:
“…la pretesa punitiva appartiene allo Stato.
Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico: la sua promozione, attraverso il
preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona, non può essere
lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve
fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. Solo eccezionalmente la
stessa può essere fatta dipendere dalla vittima o dal leso. Ciò avviene di
solito unicamente nei casi di reati perseguiti a querela di parte. (M. MINI, L’istanza
di promozione dell'accusa: art. 186 CPP TI, in RDiTi 2004 I p. 250).
Quanto
riportato vale a maggior ragione nei confronti del solo denunciante, figura che
non assurge a parte del procedimento, ed a cui non competono diritti
procedurali (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 309, n.
1403).
5. Per
questi motivi, l’istanza va respinta in ordine, mancando pacificamente
all’istante la legittimazione a presentare la ricusa. Per questo ci si può
dispensare da un esame del merito, che comunque, data l’inconsistenza delle
segnalazioni contenute nei verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995, porterebbe
alla reiezione dell’istanza.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per tutti questi
motivi,
richiamati gli
art. 43 ss. e 67 CPP, per le spese l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
400.
-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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