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Decisione

60.2005.63

istanza di ricusa nei confronti del procuratore generale.

4 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

23.5.1995 e 26.9.1995). In questi verbali e in altri scritti l’istante ha

chiesto di essere sentita, così come poi avvenuto, per riferire di propri

sospetti riguardo ad un certo numero di persone, con le quali l’__________

avrebbe intrattenuto rapporti. In sostanza, par di dedurre che il rimprovero

mosso al Ministero pubblico __________ sia quello di non avere preso sul serio

le segnalazioni fatte dalla qui istante.

3. Nelle

proprie osservazioni il procuratore generale, in ordine, rileva come non ci

siano incarti pendenti a carico dell’istante, considerato come quelli indicati

(inc. MP __________ e __________) sono già stati definiti (in un caso per

ritiro di querela, nell’altro caso con formale abbandono decretato il

5.10.1998). Il procuratore generale evidenzia come a suo tempo il Ministero

pubblico ha sentito la qui istante per verificare la segnalazione da lei fatta,

ma che l’esito delle deposizioni (verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995) ha permesso

di ritenere l’inconsistenza degli addebiti formulati. Di modo che anche nel

merito ogni rimprovero al Ministero pubblico appare infondato. Alle proprie

osservazioni il procuratore generale ha allegato il decreto di abbandono

5.10.1998 (ABB __________ riferito all’incarto __________), il ritiro di

querela dell’8.10.1994 (relativo al procedimento __________), nonché copia dei

verbali 23.5.1995 e 26.9.1995 della qui istante.

4. Preliminarmente

occorre considerare come la ricusa prevista dagli art. 43 ss. CPP è riservata

alle parti al procedimento, come espressamente risulta dall’art. 43 cpv. 2 CPP

che recita: “il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e,

se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico”.

Sia

dal testo della ricusa, sia dalle osservazioni del procuratore generale, non

risulta che la qui istante sia attualmente parte ad un procedimento penale: non

è parte al procedimento tra l’__________ e l'__________. Al contrario, era

parte ai procedimenti MP __________ e __________, però conclusi da tempo (con

il decreto di abbandono ABB __________ l’incarto __________, con il ritiro

della querela l’8.10.1994 l’incarto __________).

Con

riferimento alla segnalazione a suo tempo fatta all’__________ ed al Ministero

pubblico (contenuta nei due verbali del 23.5.1995 e 26.9.1995 e nei diversi

scritti allegati alla segnalazione del 27.1.2005 al __________), la qui istante

può al massimo assumere la veste di denunciante.

Come

dispone l’art. 67 cpv. 2 CPP “il denunciante non assume veste di parte”.

E ciò in quanto, come ricorda la costante giurisprudenza di questa Camera:

“…la pretesa punitiva appartiene allo Stato.

Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico: la sua promozione, attraverso il

preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona, non può essere

lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve

fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. Solo eccezionalmente la

stessa può essere fatta dipendere dalla vittima o dal leso. Ciò avviene di

solito unicamente nei casi di reati perseguiti a querela di parte. (M. MINI, L’istanza

di promozione dell'accusa: art. 186 CPP TI, in RDiTi 2004 I p. 250).

Quanto

riportato vale a maggior ragione nei confronti del solo denunciante, figura che

non assurge a parte del procedimento, ed a cui non competono diritti

procedurali (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 309, n.

1403).

5. Per

questi motivi, l’istanza va respinta in ordine, mancando pacificamente

all’istante la legittimazione a presentare la ricusa. Per questo ci si può

dispensare da un esame del merito, che comunque, data l’inconsistenza delle

segnalazioni contenute nei verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995, porterebbe

alla reiezione dell’istanza.

6. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per tutti questi

motivi,

richiamati gli

art. 43 ss. e 67 CPP, per le spese l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

400.

-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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