60.2005.64
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).
7 aprile 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.64
Data decisione, Autorità:
07.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.64
Lugano
7 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 10/14.3.2005 presentata dal
IS 1
intesa ad
ottenere l’autorizzazione a consultare un incarto penale relativo a PI 1, __________;
richiamato il
preavviso favorevole 21.3.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani;
rilevato che PI
1 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti,
considerato
in fatto ed
1. La
parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da
fuoco di PI 1, chiede di avere accesso all’incarto relativo al decreto d’accusa
n. __________ per infrazione alla LArm, nonché l’accesso alle informazioni di
polizia relative ad un episodio del 3.9.2003, di minaccia con un arma da fuoco
nei confronti del padre di PI 1, che non sarebbe sfociato in una querela.
2. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.Nella fattispecie i presupposti di
legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà
dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10
LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al
segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente
che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio,
comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie
per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
Per
l’episodio del 3.9.2003, anche se lo stesso non è sfociato in una querela
penale ed in un procedimento penale, esiste un interesse all’accesso agli atti
di polizia, ritenuto come i fatti (minacce con una pistola) sembrano
direttamente pertinenti con la decisione che l’autorità istante è chiamata ad
emanare.
Fatti
4. L’istanza
Considerandi
va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica
amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Alla parte istante è
consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al
decreto d’accusa a carico di PI 1 n. __________ per violazione LArm, e presso
il comando di polizia degli atti relativi all’episodio del 3.9.2003.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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