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Decisione

60.2005.64

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).

7 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

4. L’istanza

Considerandi

va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica

amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§ Alla parte istante è

consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al

decreto d’accusa a carico di PI 1 n. __________ per violazione LArm, e presso

il comando di polizia degli atti relativi all’episodio del 3.9.2003.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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