60.2005.7
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
13 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.7
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.7
Lugano
13 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.1.2005 presentata da
IS 1
già patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 11/12.1.2005 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;
rilevato che con scritto 25/26.1.2005 IS 1 - su espressa richiesta
di questa Camera di presentare le note professionale dettagliate dei precedenti
avvocati - evidenzia in particolare di non essere in possesso di dette note
dettagliate “(...) avendo concordato un forfait che ho regolarmente saldato
(...),” e conclude chiedendo di formulare la richiesta “(...) di liquidazione
sulla base di quanto in (...) possesso” di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 11.12.2000 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 e ha
proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di tre anni,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di violazione
della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri “(...) per
aver illegalmente soggiornato a __________ oltre il limite dei tre mesi
concessi quale turista, privo del richiesto permesso di soggiorno e per aver
inoltre svolto, fra l’ottobre 1999 e il 12 ottobre 2000, attività lucrativa
abusiva quale imprenditore” (DAP __________);
che con ulteriore decreto 16.5.2001 il procuratore
pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente pretore
della giurisdizione di __________ e ha proposto la sua condanna, a valere quale
pena aggiuntiva a quella inflittagli con DAP __________ dell’11.12.2000 di cui
è pendente l’opposizione davanti al Pretore di __________, alla pena di
quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il
domicilio degli stranieri “(...) per essere entrato in Svizzera 3-4 volte, a
__________ fra il 6.2. e il 4.5.2001, nonostante il divieto d’entrata emesso
nei suoi confronti dall’Ufficio federale degli stranieri e valido fino al
9.1.2003” (DAP __________);
che con decisione 16.7.2002 l’allora competente
pretore del distretto di __________ ha prosciolto IS 1 dall’imputazione di cui
al decreto di accusa 11.12.2000 DAP __________ (cfr. 16.7.2002, inc. __________);
che con successiva sentenza 17.3.2004 il giudice della
Pretura penale di Bellinzona, al quale l’incarto era stato trasmesso per
competenza, lo ha pure prosciolto dall’imputazione di cui al decreto di accusa
16.5.2001 DAP __________ (cfr. sentenza 17.3.2004, inc. __________);
che con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli l’importo di
CHF 2'589.80, oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, per spese di patrocinio del
suo allora legale di fiducia avv. PR 1 e CHF 25'996.20, oltre interessi al 5%
dal 31.12.2004, a titolo di risarcimento danni per le spese di patrocinio dei
suoi allora legali avv. __________ __________, avv. __________ __________ e
avv. __________ __________, nonché di __________ __________ (cfr. istanza
3/5.1.2005, p. 3 e doc. B e C allegati);
che giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di
indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento,
rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;
che - come esposto - nella presente fattispecie il
procedimento penale nei confronti di IS 1 di cui al decreto di accusa 11.12.2000
si è concluso con decisione 16.7.2002 dell’allora competente pretore del distretto
di __________ e quello di cui al decreto di accusa 16.5.2001 con sentenza
17.3.2004 del giudice della Pretura penale;
che l’istanza in esame è stata introdotta il
3/5.1.2005 e si riferisce ad entrambi i giudizi;
che la stessa è da considerarsi tardiva per quanto
attiene al procedimento penale sfociato nella decisione di assoluzione
16.7.2002 dell’allora competente pretore del distretto di __________ (cfr., al
proposito, inc. __________): di conseguenza la richiesta di risarcimento
inerente a detto procedimento viene integralmente respinta;
che per quanto concerne, per contro, il procedimento
penale sfociato nella sentenza 17.3.2004 del giudice della Pretura penale
l’istanza è da ritenersi tempestiva;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine
di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori
di fiducia avv. __________ __________, avv. __________ __________, avv. __________
__________, avv. PR 1, nonché di __________ __________;
che per quanto concerne la procedura alla base del decreto di accusa
16.5.2001 sfociata nella sentenza della Pretura penale 17.3.2004
l’istante è stato assistito dall’avv. __________ __________, dall’avv. __________
__________ e dall’avv. PR 1;
che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico
patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
circa le prestazioni fornite dall’avv. __________ __________ e dall’avv. __________
__________, non essendo stato prodotto il dettaglio della loro nota professionale,
le stesse verranno rifuse unicamente per quanto ricostruibile
dall’incarto;
che la tariffa applicata dall’avv. PR 1 - pari a CHF
250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri
indicati (cfr. nota dettagliata allegata all’istanza 3/5.1.2005);
che l’avv. __________ __________ e l’avv. __________ __________
hanno omesso di indicare nella loro nota professionale la tariffa oraria
applicata e pertanto l’onorario verrà rifuso secondo la prassi di questa
Camera, all’epoca del mandato;
che viene pertanto riconosciuto un dispendio orario di
7 ore a CHF 250.--/ora, di cui 10 minuti inerenti allo scritto 21/22.5.2001
dell’avv. __________ __________ (AI 4, inc. DAP __________), 10 minuti inerenti
allo scritto 9/13.1.2003 dell’avv. __________ __________ (AI 2, inc. __________),
20 minuti inerenti allo scritto 3/4.4.2003 dell’avv. __________ __________ (AI
3, inc. __________), 10 minuti inerenti allo scritto 13/16.2.2004 dell’avv. PR
1 (AI 8, inc. __________), 10 minuti inerenti allo scritto 16/17.2.2004
dell’avv. __________ __________ (AI 9, inc. __________), 60 minuti inerenti
all’esame incarto (come postulato), 30 minuti inerenti al colloquio con il
cliente (come postulato), 40 minuti inerenti ai colloqui telefonici (come postulato),
10 minuti inerenti al fax IMES (come postulato), 120 minuti inerenti alla
preparazione del processo (la fattispecie alla base del decreto di accusa 16.5.2001
non apparendo complessa né dal profilo fattuale né dal profilo giuridico) e 100
minuti inerenti al pubblico dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e riapertosi
alle ore 9.40 per esporre la motivazione e la lettura del dispositivo, incluso
il tempo impiegato per la trasferta), per un importo complessivo di CHF 1'750.--;
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 125.20, di cui CHF 50.-- inerenti all’apertura dell’incarto, CHF 20.--
inerenti agli scritti 21/22.5.2001 e 9/13.1.2003 dell’avv. __________ __________
(CHF 10.-- lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b
TOA), CHF 15.-- inerenti allo scritto 3/4.4.2003 dell’avv. __________ __________
(CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l’incarto, CHF
5.-- per l’invio postale raccomandato, art. 3 lit. b
TOA), CHF 10.-- inerenti allo scritto 13/16.2.2005 dell’avv. PR 1 (CHF 10.--
lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF
6.-- inerenti allo scritto 16/17.2.2004 dell’avv. __________ __________ (CHF
6.-- lettera/posta A, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 2.20
inerenti ai colloqui telefonici (come postulato), CHF 2.-- invio fax (come
postulato), CHF 20.-- inerenti alle fotocopie (come postulato);
che
l’IVA - al 7.6.% su CHF 1'823.55 - ammonta a CHF 8.75 [per lo scritto
21/22.5.2001 dell’avv. __________ __________ non viene invece rimborsata l’IVA,
ritenuto che l’istante in quel periodo era domiciliato all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. __________)];
che per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),
ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.1.2005 della presente
istanza;
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese
legali - l’importo complessivo di CHF 1'883.95, oltre interessi al 5% dal 3.1.2005;
che
ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 17.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'883.95, oltre interessi al 5% dal 3.1.2005.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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