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Decisione

60.2005.71

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

2 maggio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di __________ è regolarmente cresciuta in giudicato per quanto attiene la

dichiarazione di colpevolezza per infrazione alle norme di circolazione”

(decisione 18.3.2003, p. 4, inc. __________) - lo ha nondimeno condannato alla

multa di CHF 350.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

che

con istanza 1/2.4.2003 - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP - IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF

3'494.40 per spese di patrocinio, già dedotti CHF 800.-- assegnatigli con

sentenza 25.11.2002 della Corte di cassazione e revisione penale a titolo di

ripetibili (cfr. doc. E);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

con sentenza 12.5.2004 questa Camera ha respinto la citata istanza,

considerando “che le due imputazioni erano comunque riferite al medesimo

fatto o complesso di fatti ed almeno una delle due accuse è stata accertata ed

ha portato alla condanna” (inc. __________);

che

IS 1 ha impugnato con ricorso di diritto pubblico 15/16.6.2004 al Tribunale

federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo;

che

con sentenza 25.2.2005 il Tribunale federale ha annullato la decisione di

questa Camera, rilevando che “con il giudizio del Pretore del distretto di __________,

al ricorrente è (…) stata prospettata una nuova fattispecie riguardo

all’imputazione di guida in stato di ebrietà” che “(…) ha imposto

l’avvio di specifici atti di procedura per la difesa dell’accusato,

segnatamente un ricorso per cassazione alla CCRP e un secondo dibattimento

davanti al giudice della Pretura penale, che gli hanno quindi comportato un

dispendio supplementare di un certo rilievo”, rilevando inoltre che “(…)

la procedura successiva al primo dibattimento (…) ha assunto una portata

propria, sostanzialmente indipendente rispetto a quella che ha comportato la

condanna per la contravvenzione alle norme della circolazione stradale e con la

quale, dopo il primo processo, non può quindi più essere considerata strettamente

connessa” (decisione TF __________, p. 6) e che pertanto “(…) la

decisione di negare di principio al ricorrente un’indennità per gli atti

successivi al primo processo risulta per finire insostenibile nel risultato”

(decisione TF __________, p. 7);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'294.40 [di cui CHF 3'690.-- a

titolo di onorario, CHF 301.10 di spese e CHF 303.30 di IVA], dedotto l’importo

di CHF 800.-- di ripetibili concesse dalla Corte di cassazione e revisione

penale del Tribunale d’appello;

che

la tariffa oraria (che non viene precisata nella nota professionale) va

stabilità in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;

che

le prestazioni di data __________, relative al primo processo davanti al

pretore del distretto di __________, vanno stralciate ritenuto che in quella

sede “(…) l’imputazione di guida in stato di ebrietà rimproverata

all’accusato era ancora riferita al momento della perdita di padronanza del

veicolo” (decisione TF __________, p. 6);

che

le prestazioni di “fotocopie”, “invio”, “scritturazioni” e “allestito nota di

onorario” non vengono riconosciute, trattandosi di mansioni che vengono di

solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del

datore di lavoro;

che

viene ammesso un onorario pari a 12 ore e 10 minuti, di cui 10 minuti inerenti

le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti

(in media 10 minuti/scritto), 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 240

minuti inerenti l’allestimento del ricorso alla Corte di cassazione e revisione

penale, 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimeno ed il dibattimento

del 18.3.2003 presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle

ore 14.30 alle ore 15.00 circa) e 60 minuti inerenti l’allestimento della presente

istanza;

che

a titolo di onorario va quindi riconosciuta la somma di 2'241.70 (12 ore e 10

minuti a CHF 250.--/ora), già dedotto l’importo di CHF 800.-- assegnato dalla

Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello a titolo di ripetibili

con sentenza 25.11.2002;

che

le spese vengono ammesse in CHF 259.10, dedotte a CHF 30.-- quelle inerenti l’inoltro

della presente istanza;

che

l’IVA ammonta a CHF 190.10;

che

a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 2'690.90;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 18.3.2003 della Pretura penale (__________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 2'690.90.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

per

conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

- Pretura

penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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