60.2005.71
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
2 maggio 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.71
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.71
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 1/2.4.2003
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel
giudizio 18.3.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CP;
richiamato lo
scritto 8/10.2003 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al
giudizio di questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decreto di accusa 8.4.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di
accusa davanti all'allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 e
ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di
circolazione in stato di ebrietà “(…) per aver condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere
medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico” ed infrazione
alle norme della circolazione “(…) per avere, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un palo
dell'illuminazione ivi esistente”, fatti avvenuti a __________ il 10.2.2002
(DAP __________);
che
con decisione 3.6.2002 il pretore del distretto di __________ ha confermato il
predetto decreto, riducendo nondimeno la pena privativa della libertà personale
a sei giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, ritenuto che “il dubbio può sussistere riguardo al tasso di alcolemia
al momento dell'incidente, avvenuto alle ore 07.00, mentre, tenuto conto dello
smaltimento valutato peritalmente nella misura di 0.1 grammi per mille all'ora,
ciò non può essere il caso per il primo tragitto, effettuato alle ore 05.30,
quando l'accusato doveva per forza di cose, avendo egli smesso di bere per sua
ammissione alle ore 04.00 e non avendo più assorbito alcolici dopo tale ora,
avere un tasso superiore al limite di 0.8 o/oo”, che “la circolazione in
stato di ebrietà è quindi da confermare soltanto per il primo tragitto” e
che “le conclusioni che precedono portano pure a dover dar atto all'accusato
che l'infrazione alle norme della circolazione non è avvenuta in concomitanza
con la circolazione in stato di ebrietà, donde l'assenza di nesso causale tra
questo stato e l'incidente” (decisione 3.6.2002, p. 3, inc. __________);
che
con giudizio 25.11.2002 la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello, adita con ricorso 17.6.2002 da IS 1, ha accolto
l'impugnativa - concernente solo la condanna per circolazione in stato di
ebrietà - ed ha rinviato gli atti al pretore viciniore per un nuovo giudizio a'
sensi dei combinati art. 250 cpv. 4 e 296 cpv. 2 CPP, l'istante essendo stato
condannato per una fattispecie non prospettata nel decreto di accusa (cfr. inc.
__________);
che
con decisione 18.3.2003 il giudice della Pretura penale - al quale l'incarto
era stato trasmesso per competenza - ha assolto l'istante dall'imputazione di
circolazione in stato di ebrietà “(…) per avere condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza alle ore 05.30 del __________”
(decisione 18.3.2003, inc. __________);
che
- dando atto che “(…) la sentenza 3/7giugno 2002 del pretore del distretto
Fatti
di __________ è regolarmente cresciuta in giudicato per quanto attiene la
dichiarazione di colpevolezza per infrazione alle norme di circolazione”
(decisione 18.3.2003, p. 4, inc. __________) - lo ha nondimeno condannato alla
multa di CHF 350.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che
con istanza 1/2.4.2003 - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF
3'494.40 per spese di patrocinio, già dedotti CHF 800.-- assegnatigli con
sentenza 25.11.2002 della Corte di cassazione e revisione penale a titolo di
ripetibili (cfr. doc. E);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
con sentenza 12.5.2004 questa Camera ha respinto la citata istanza,
considerando “che le due imputazioni erano comunque riferite al medesimo
fatto o complesso di fatti ed almeno una delle due accuse è stata accertata ed
ha portato alla condanna” (inc. __________);
che
IS 1 ha impugnato con ricorso di diritto pubblico 15/16.6.2004 al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo;
che
con sentenza 25.2.2005 il Tribunale federale ha annullato la decisione di
questa Camera, rilevando che “con il giudizio del Pretore del distretto di __________,
al ricorrente è (…) stata prospettata una nuova fattispecie riguardo
all’imputazione di guida in stato di ebrietà” che “(…) ha imposto
l’avvio di specifici atti di procedura per la difesa dell’accusato,
segnatamente un ricorso per cassazione alla CCRP e un secondo dibattimento
davanti al giudice della Pretura penale, che gli hanno quindi comportato un
dispendio supplementare di un certo rilievo”, rilevando inoltre che “(…)
la procedura successiva al primo dibattimento (…) ha assunto una portata
propria, sostanzialmente indipendente rispetto a quella che ha comportato la
condanna per la contravvenzione alle norme della circolazione stradale e con la
quale, dopo il primo processo, non può quindi più essere considerata strettamente
connessa” (decisione TF __________, p. 6) e che pertanto “(…) la
decisione di negare di principio al ricorrente un’indennità per gli atti
successivi al primo processo risulta per finire insostenibile nel risultato”
(decisione TF __________, p. 7);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'294.40 [di cui CHF 3'690.-- a
titolo di onorario, CHF 301.10 di spese e CHF 303.30 di IVA], dedotto l’importo
di CHF 800.-- di ripetibili concesse dalla Corte di cassazione e revisione
penale del Tribunale d’appello;
che
la tariffa oraria (che non viene precisata nella nota professionale) va
stabilità in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;
che
le prestazioni di data __________, relative al primo processo davanti al
pretore del distretto di __________, vanno stralciate ritenuto che in quella
sede “(…) l’imputazione di guida in stato di ebrietà rimproverata
all’accusato era ancora riferita al momento della perdita di padronanza del
veicolo” (decisione TF __________, p. 6);
che
le prestazioni di “fotocopie”, “invio”, “scritturazioni” e “allestito nota di
onorario” non vengono riconosciute, trattandosi di mansioni che vengono di
solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del
datore di lavoro;
che
viene ammesso un onorario pari a 12 ore e 10 minuti, di cui 10 minuti inerenti
le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti
(in media 10 minuti/scritto), 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 240
minuti inerenti l’allestimento del ricorso alla Corte di cassazione e revisione
penale, 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimeno ed il dibattimento
del 18.3.2003 presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle
ore 14.30 alle ore 15.00 circa) e 60 minuti inerenti l’allestimento della presente
istanza;
che
a titolo di onorario va quindi riconosciuta la somma di 2'241.70 (12 ore e 10
minuti a CHF 250.--/ora), già dedotto l’importo di CHF 800.-- assegnato dalla
Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello a titolo di ripetibili
con sentenza 25.11.2002;
che
le spese vengono ammesse in CHF 259.10, dedotte a CHF 30.-- quelle inerenti l’inoltro
della presente istanza;
che
l’IVA ammonta a CHF 190.10;
che
a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 2'690.90;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 18.3.2003 della Pretura penale (__________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 2'690.90.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
per
conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura
penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster