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Decisione

60.2005.76

istanza di indennità per ingiusto procedimento.

13 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i richiedenti l’asilo che in data 27.6.2002 hanno ottenuto un permesso di corta

durata valido sino al 31.7.2002 (cfr. AI 6, allegato 19) hanno pure indicato

quali persone di riferimento sul cantiere l’istante ed il cugino __________ __________;

che

i richiedenti l’asilo __________ __________, __________ __________ e __________

__________ hanno poi ammesso di avere iniziato i lavori di smontaggio già nel

corso del mese di __________ /__________, quando ancora erano sprovvisti delle

necessarie autorizzazioni, e di avere sempre visto sia l’istante sia __________

__________ (AI 6, allegati 20, 26 e 29);

che

conformemente alla legislazione federale in materia di persone straniere,

l’assunzione di impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un

pertinente permesso di polizia degli stranieri (cfr. art. 3 LDDS e, con

particolare riferimento ai richiedenti l’asilo, art. 43 LAsi);

che

in tale contesto è considerato datore di lavoro colui che impiega un lavoratore

straniero sotto i propri poteri di direzione, mentre è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 dell’ordinanza che

limita l’effettivo degli stranieri, OLS);

che

è pertanto indubbio che IS 1 – quale responsabile del cantiere – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto

civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante

dalla legge (DTF 114 Ia 299) –, e meglio in contrasto con la legislazione federale

in materia di persone straniere;

che

è d’altronde in seguito a tale comportamento che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, rinviando agli scritti della Commissione paritetica

dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto della Sottocommissione

regionale __________, ha denunciato l’impiego abusivo di manodopera estera

presso il cantiere __________ __________ (cfr. AI 6);

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante

il pregiudizio da lui subito;

che

l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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