60.2005.76
istanza di indennità per ingiusto procedimento.
13 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.76
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.76
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 21/22.3.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.11.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________, __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che con decreto 10.9.2004 il giudice della Pretura penale
ha riunito il procedimento qui in esame con quello a carico del coaccusato __________
__________, che pure ha presentato istanza di indennità per ingiusto
procedimento in relazione alla citata sentenza 17.11.2004 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 24/25.3.2005 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni, che rileva come il diritto ad un’indennità in caso di
proscioglimento sia incontestabile giusta la vigente legislazione, rimettendosi
al ponderato giudizio di questa Camera per quanto attiene al quantum della
richiesta di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 21.6.2002 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha segnalato
l’impiego abusivo di manodopera estera nei lavori di ristrutturazione dell’__________
__________ di __________ __________, rinviando in particolare allo scritto
20.6.2002 della Commissione paritetica dell’Edilizia e del Genio Civile ed al
rapporto 17.6.2002 della Sottocommissione regionale __________ (cfr. AI 6,
allegato 1);
che
ulteriori irregolarità sono state denunciate in data 12.7.2002 (cfr. AI 6, allegato
12);
che
con decreto 3.6.2004 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato
di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla
multa di CHF 10'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri “per avere, nella sua veste di assistente di
direzione della __________ __________ SA e, tramite quest’ultima società, per
conto della __________ __________ __________ SA di __________ e della __________
__________ SA pure di __________, tutte società promotrici e operanti nella
ristrutturazione dell’__________ __________ di __________, nel periodo compreso
tra il __________ __________ e il __________ __________ __________, nell’intento
di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato,
retribuendoli sia in denaro che in natura, un numero imprecisato di richiedenti
d’asilo (…) nonché di stranieri (…) tutti privi di permesso di lavoro e ove in
particolare i richiedenti l’asilo venivano reclutati quotidianamente presso i
centri CRS di __________ di __________ __________ __________ e di __________ __________
ed impiegati dietro appunto compenso di denaro e/o vari suppellettili, per
lavori di demolizione e sgombero presso il sopraccitato cantiere ‘__________’”,
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS (DA __________);
che
con decreto di medesima data il magistrato inquirente ha pure proposto la
condanna di __________ __________ alla multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese per lo stesso titolo di reato (DA __________);
che
con decisione 17.11.2004 il giudice della Pretura penale, rilevato che la
fattispecie contestata ai due imputati non rientra nel campo di applicazione
dell’art. 23 cpv. 1 LDDS ma unicamente dell’art. 23 cpv. 4 LDDS e “che
l’azione penale per quest’ultimo possibile reato – contravvenzione a norma
degli art. 101 segg. CP – si è tuttavia estinta per prescrizione sia relativa (____________________)
che assoluta (fine __________, rispettivamente __________ __________)”, ha
assolto entrambi gli accusati dalle imputazioni (inc. __________, __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
4'054.-- per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto ad un’indennità indipendentemente dai
motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una
dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig
Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e
dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di
diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato – segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc__________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU respingere un’istanza di indennità
presentata da un accusato prosciolto – così come porre a suo carico le spese
del procedimento –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di
comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico
svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del
diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF
1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
in concreto IS 1, con particolare riferimento ai lavori di smontaggio e di
sgombero dell’arredamento dell’albergo iniziati nel corso del mese di __________
__________, ha ammesso di avere contattato alcuni richiedenti l’asilo che “(…)
dovevano provvedere a smontare il materiale da sgomberare e caricare sugli
autocarri della __________, che gratuitamente veniva trasportato direttamente
in __________”, che “vi era un accordo che gli asilanti, ogni mattina
verso le ore 0700 dovevano aspettare nei pressi dei rispettivi centri di Via __________
e Via __________ __________ a __________, che passava un nostro veicolo a
prenderli per portarli al cantiere __________ __________”, rilevando poi
che “gli asilanti impiegati, senza un permesso di polizia, erano circa una
decina” (AI 6, allegato 15, p. 2);
che
ha inoltre dichiarato che “(…) gli asilanti lavoravano gratuitamente, in
cambio della merce che si portavano in __________”, e quindi aggiunto che
di propria tasca pagava loro la somma di CHF 500.-- a settimana da dividersi
(AI 6, allegato 15, p. 3);
che dalle deposizioni di cui al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria dell’8.1.2003 emerge poi che l’istante rivestiva una posizione di responsabile
nella gestione del cantiere __________ __________, assieme al cugino __________
__________ (cfr. AI 6);
che
__________ __________ – amministratore unico delle società __________ __________
__________ SA (ora __________ __________ __________ SA) e __________ __________
SA nonché presidente (allora membro) della __________ __________ SA – ha infatti
indicato quali responsabili dell’assunzione del personale e dell’organizzazione
del lavoro il fratello IS 1 ed il cugino __________ __________ (AI 6, allegato
14);
che
Fatti
i richiedenti l’asilo che in data 27.6.2002 hanno ottenuto un permesso di corta
durata valido sino al 31.7.2002 (cfr. AI 6, allegato 19) hanno pure indicato
quali persone di riferimento sul cantiere l’istante ed il cugino __________ __________;
che
i richiedenti l’asilo __________ __________, __________ __________ e __________
__________ hanno poi ammesso di avere iniziato i lavori di smontaggio già nel
corso del mese di __________ /__________, quando ancora erano sprovvisti delle
necessarie autorizzazioni, e di avere sempre visto sia l’istante sia __________
__________ (AI 6, allegati 20, 26 e 29);
che
conformemente alla legislazione federale in materia di persone straniere,
l’assunzione di impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un
pertinente permesso di polizia degli stranieri (cfr. art. 3 LDDS e, con
particolare riferimento ai richiedenti l’asilo, art. 43 LAsi);
che
in tale contesto è considerato datore di lavoro colui che impiega un lavoratore
straniero sotto i propri poteri di direzione, mentre è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 dell’ordinanza che
limita l’effettivo degli stranieri, OLS);
che
è pertanto indubbio che IS 1 – quale responsabile del cantiere – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto
civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante
dalla legge (DTF 114 Ia 299) –, e meglio in contrasto con la legislazione federale
in materia di persone straniere;
che
è d’altronde in seguito a tale comportamento che la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, rinviando agli scritti della Commissione paritetica
dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto della Sottocommissione
regionale __________, ha denunciato l’impiego abusivo di manodopera estera
presso il cantiere __________ __________ (cfr. AI 6);
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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