60.2005.77
istanza di indennità per ingiusto procedimento.
13 gennaio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.77
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.77
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 21/22.3.2005
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.11.2004 del giudice della Pretura penale (inc.
__________, __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che con decreto 10.9.2004 il giudice della Pretura penale
ha riunito il procedimento qui in esame con quello a carico del coaccusato __________
__________, che pure ha presentato istanza di indennità per ingiusto
procedimento in relazione alla citata sentenza 17.11.2004 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 24/25.3.2005 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni, che rileva come il diritto ad un’indennità in caso di proscioglimento
sia incontestabile giusta la vigente legislazione, rimettendosi al ponderato
giudizio di questa Camera per quanto attiene al quantum della richiesta di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 21.6.2002 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha segnalato l’impiego
abusivo di manodopera estera nei lavori di ristrutturazione dell’__________ __________
di __________ __________, rinviando in particolare allo scritto 20.6.2002 della
Commissione paritetica dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto
17.6.2002 della Sottocommissione regionale __________ (cfr. AI 6, allegato 1);
che
ulteriori irregolarità sono state denunciate in data 12.7.2002 (cfr. AI 6, allegato
12);
che
con decreto 3.6.2004 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato
di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla
multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri “per avere, nella sua veste di addetto alle
spedizioni della __________ __________ __________ SA di __________, promotrice,
unitamente ad altre società del gruppo, alla ristrutturazione dell’__________ __________
di __________, nel periodo compreso tra il __________ __________ e il __________
__________, nell’intento di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente favorito l’impiego di un numero imprecisato di richiedenti
d’asilo (…), privi di permesso di lavoro che venivano reclutati presso i centri
CRS di __________ di __________ __________ __________ e di __________ __________
e quindi da lui raccolti e trasportati quotidianamente a __________ dove
venivano impiegati, dietro compenso in denaro e/o in natura, per lavori di
demolizione e sgombero presso il sopraccitato cantiere __________”, reato
previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS (DA __________);
che
con decreto di medesima data il magistrato inquirente ha pure proposto la
condanna di __________ __________ alla multa di CHF 10'000.-- ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese per lo stesso titolo di reato (DA __________);
che
con decisione 17.11.2004 il giudice della Pretura penale, rilevato che la
fattispecie contestata ai due imputati non rientra nel campo di applicazione
dell’art. 23 cpv. 1 LDDS ma unicamente dell’art. 23 cpv. 4 LDDS e “che
l’azione penale per quest’ultimo possibile reato – contravvenzione a norma
degli art. 101 segg. CP – si è tuttavia estinta per prescrizione sia relativa (____________________)
che assoluta (fine __________, rispettivamente __________ __________)”, ha
assolto entrambi gli accusati dalle imputazioni (inc. __________, __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 3'835.--
per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto ad un’indennità indipendentemente dai
motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una
dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig
Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e
dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di
diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato – segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU respingere un’istanza di indennità
presentata da un accusato prosciolto – così come porre a suo carico le spese
del procedimento –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di
comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico
svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del
diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF
1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
in concreto IS 1 ha dichiarato di avere iniziato a lavorare a tempo pieno
presso il cantiere __________ __________ unicamente a partire dal __________,
di essersi occupato dei contatti con le ditte impiegate nella ristrutturazione
e di avere seguito l’esecuzione dei lavori ma di non essersi mai personalmente
occupato dell’assunzione del personale, rilevando nondimeno che in un paio di
occasioni “(…) mi sono recato al CRS di __________ per prendere come accompagnare
gli asilanti” (AI 1, allegato 17, p. 3);
che
a precisa domanda dell’agente interrogante ha inoltre dichiarato di non sapere
nulla in merito ai richiedenti l’asilo impiegati nei lavori di sgombero dell’arredamento
dell’albergo nel periodo __________ /__________ e di non essere a conoscenza
del fatto che in occasione del primo controllo di polizia del 27.6.2002 vi
fossero degli operai senza i necessari permessi (AI 1, allegato 17, p. 2);
che
tali dichiarazioni si scontrano tuttavia con le deposizioni convergenti che
emergono dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.1.2003 (cfr. AI
1);
che
__________ __________ – amministratore unico delle società __________ __________
__________ SA (ora __________ __________ __________ SA) e __________ __________
SA nonché presidente (allora membro) della __________ __________ SA – ha infatti
indicato quali responsabili dell’assunzione del personale e dell’organizzazione
del lavoro il fratello __________ __________ ed il cugino IS 1 (AI 1, allegato
14);
che
Fatti
i richiedenti l’asilo che in data 27.6.2002 hanno ottenuto un permesso di corta
durata valido sino al 31.7.2002 (cfr. AI 1, allegato 19) hanno pure indicato
quali persone di riferimento sul cantiere l’istante ed in particolare il cugino
__________ __________;
che
i richiedenti l’asilo __________ __________, __________ __________ e __________
__________ hanno poi ammesso di avere iniziato i lavori di smontaggio già nel
corso del mese di __________, quando ancora erano sprovvisti delle necessarie
autorizzazioni, e di avere sempre visto sia __________ __________ sia l’istante
(AI 1, allegati 20, 26 e 29);
che
in occasione del primo controllo di polizia del 27.6.2002, allorquando sono
stati sorpresi nove operai stranieri sprovvisti dei necessari permessi,
l’istante era del resto presente sul cantiere (AI 1, allegati 1-11);
che
a giudizio di questa Camera appare pertanto sufficientemente provato che IS 1 rivestiva
una posizione di responsabile nella gestione del cantiere __________ __________,
assieme al cugino __________ __________;
che
questi ha ammesso di avere contattato alcuni richiedenti l’asilo che “(…)
dovevano provvedere a smontare il materiale da sgomberare e caricare sugli
autocarri della __________, che gratuitamente veniva trasportato direttamente
in __________”, che “vi era un accordo che gli asilanti, ogni mattina
verso le ore 0700 dovevano aspettare nei pressi dei rispettivi centri di Via __________
e Via __________ __________ a __________, che passava un nostro veicolo a
prenderli per portarli al cantiere __________ __________”, rilevando poi
che “gli asilanti impiegati, senza un permesso di polizia, erano circa una
decina” (AI 1, allegato 15, p. 2);
che
ha inoltre dichiarato che “(…) gli asilanti lavoravano gratuitamente, in
cambio della merce che si portavano in __________”, e quindi aggiunto che
di propria tasca pagava loro la somma di CHF 500.-- a settimana da dividersi
(AI 1, allegato 15, p. 3);
che
conformemente alla legislazione federale in materia di persone straniere,
l’assunzione di impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un
pertinente permesso di polizia degli stranieri (cfr. art. 3 LDDS e, con
particolare riferimento ai richiedenti l’asilo, art. 43 LAsi);
che
in tale contesto è considerato datore di lavoro colui che impiega un lavoratore
straniero sotto i propri poteri di direzione, mentre è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 dell’ordinanza che
limita l’effettivo degli stranieri, OLS);
che
appare pertanto indubbio che IS 1 – quale responsabile del cantiere – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto
civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo
sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) –, e meglio in contrasto con la legislazione
federale in materia di persone straniere;
che
è d’altronde in seguito a tale comportamento che la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, rinviando agli scritti della Commissione paritetica
dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto della Sottocommissione
regionale __________, ha denunciato l’impiego abusivo di manodopera estera
presso il cantiere __________ __________ (cfr. AI 6);
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster