Lexipedia

Decisione

60.2005.77

istanza di indennità per ingiusto procedimento.

13 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i richiedenti l’asilo che in data 27.6.2002 hanno ottenuto un permesso di corta

durata valido sino al 31.7.2002 (cfr. AI 1, allegato 19) hanno pure indicato

quali persone di riferimento sul cantiere l’istante ed in particolare il cugino

__________ __________;

che

i richiedenti l’asilo __________ __________, __________ __________ e __________

__________ hanno poi ammesso di avere iniziato i lavori di smontaggio già nel

corso del mese di __________, quando ancora erano sprovvisti delle necessarie

autorizzazioni, e di avere sempre visto sia __________ __________ sia l’istante

(AI 1, allegati 20, 26 e 29);

che

in occasione del primo controllo di polizia del 27.6.2002, allorquando sono

stati sorpresi nove operai stranieri sprovvisti dei necessari permessi,

l’istante era del resto presente sul cantiere (AI 1, allegati 1-11);

che

a giudizio di questa Camera appare pertanto sufficientemente provato che IS 1 rivestiva

una posizione di responsabile nella gestione del cantiere __________ __________,

assieme al cugino __________ __________;

che

questi ha ammesso di avere contattato alcuni richiedenti l’asilo che “(…)

dovevano provvedere a smontare il materiale da sgomberare e caricare sugli

autocarri della __________, che gratuitamente veniva trasportato direttamente

in __________”, che “vi era un accordo che gli asilanti, ogni mattina

verso le ore 0700 dovevano aspettare nei pressi dei rispettivi centri di Via __________

e Via __________ __________ a __________, che passava un nostro veicolo a

prenderli per portarli al cantiere __________ __________”, rilevando poi

che “gli asilanti impiegati, senza un permesso di polizia, erano circa una

decina” (AI 1, allegato 15, p. 2);

che

ha inoltre dichiarato che “(…) gli asilanti lavoravano gratuitamente, in

cambio della merce che si portavano in __________”, e quindi aggiunto che

di propria tasca pagava loro la somma di CHF 500.-- a settimana da dividersi

(AI 1, allegato 15, p. 3);

che

conformemente alla legislazione federale in materia di persone straniere,

l’assunzione di impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un

pertinente permesso di polizia degli stranieri (cfr. art. 3 LDDS e, con

particolare riferimento ai richiedenti l’asilo, art. 43 LAsi);

che

in tale contesto è considerato datore di lavoro colui che impiega un lavoratore

straniero sotto i propri poteri di direzione, mentre è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 dell’ordinanza che

limita l’effettivo degli stranieri, OLS);

che

appare pertanto indubbio che IS 1 – quale responsabile del cantiere – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto

civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo

sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) –, e meglio in contrasto con la legislazione

federale in materia di persone straniere;

che

è d’altronde in seguito a tale comportamento che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, rinviando agli scritti della Commissione paritetica

dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto della Sottocommissione

regionale __________, ha denunciato l’impiego abusivo di manodopera estera

presso il cantiere __________ __________ (cfr. AI 6);

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante

il pregiudizio da lui subito;

che

l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster