60.2005.83
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
6 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.83
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.83
Lugano
6 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 30.3.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è
astretto PI 2, __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 4.4.2005 del procuratore pubblico PI
1 ;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera
4/5.4.2005 del proprio patrocinatore ;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1.Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal 14.12.2004, il
procuratore pubblico ha emanato l’11.3.2005 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo
di infrazione ripetuta alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato a mercoledì 4.5.2005: è previsto su di
una sola giornata.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 4.5.2005,
data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel
caso in esame, sono anzitutto dati i motivi per la richiesta di proroga del
carcere preventivo. Occorre considerare come un presidente del Tribunale penale
cantonale sarà occupato con un dibattimento alle criminali per tre mesi, mentre
un altro sta motivando una sentenza delle criminali e ha già aggiornato altri
dibattimenti. Il presidente istante e l’altro presidente devono far fronte ai
diversi atti d’accusa con detenuti (37 dall’inizio dell’anno, con 21 detenuti),
aggiornando quindi tutti i diversi dibattimenti.
5. Nel
presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP.
Benché PI 2 neghi categoricamente ogni addebito (verbale del 18.1.2005 p. 2,
verbale 17.2.2005 p. 1, AI 22 e 32), le affermazioni di almeno cinque persone
lo chiamano in causa per la vendita di stupefacente (AI 26, verbali allegati 19
a 24).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente
caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF
1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della
carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per
impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta.
L’accusato
non ha legami significativi con il nostro territorio. Per il che, non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da
scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio
che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La
tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o
all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed
il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile
in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
7. La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8.Nella valutazione del rispetto del
principio della proporzionalità occorre considerare che la durata della proroga
è di una quindicina di giorni: a rigore, e considerato che l’accusato non ha
ancora rinunciato agli assessori giurati, sarebbe ancora rispettato il termine
dell’art. 230 cpv. 2 CPP: correttamente però il presidente ha chiesto la
proroga, per l’ipotesi (adombrata nelle osservazioni presentate del
patrocinatore di PI 2 a questa Camera), di rinuncia agli assessori giurati. Ritenuti
Fatti
i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio
della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa
del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto PI 2 è
prorogato fino al 4.5.2005, rispettivamente fino
alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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