60.2005.86
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.
12 aprile 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.86
Data decisione, Autorità:
12.04.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.
CITAZIONE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 117 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2005.86
Lugano
12 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Alessandro
Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 31.3/1.4.2005 presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro la
citazione spiccata il 29.3.2005 dalla presidente della Corte delle assise
criminali di __________, giudice __________, nell’ambito del procedimento
penale pendente a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);
richiamate le osservazioni
1/5.4.2005 della presidente della suddetta Corte e 5/6.4.2005 del procuratore
pubblico PI 1, che si rimettono al giudizio di questa Camera;
rilevato che PI
2 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con atto di accusa 10.3.2004 – emanato in seguito al giudizio 2.9.2003 di
questa Camera, che aveva dichiarato nullo per vizio di forma l’atto di accusa
14.7.2003 (inc. __________) – l’allora procuratore pubblico __________ __________
ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________
PI 2, in detenzione preventiva dall'1.12.1998 al 24.12.1999, siccome accusato
di truffa, ripetuta, continuata ed aggravata perché perpetrata per mestiere –
nell'ambito dell'attività svolta nelle __________ a lui facenti capo, direttamente
o indirettamente, e dell'attività __________ svolta presso il suo __________ –
e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo dicembre 1988 –
novembre 1998 (cfr. ACC __________);
che
con scritto di data 29.3.2005 la presidente della competente Corte ha citato –
“(…) sotto le comminatorie di legge richiamate in calce” (art. 312, 313,
30 e 31 CPP) –, tra gli altri, RI 1 a comparire nell’aula penale di __________
per essere sentito nel processo di cui al predetto atto di accusa;
che
con tempestivo ricorso RI 1 chiede di annullare detta citazione siccome formalmente
irrita;
che
giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP la Camera dei ricorsi penali è autorità di
ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del
Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria
disposizione di legge;
che
nel caso in esame la citazione in questione – provvedimento a’ sensi del
suddetto disposto – è stata emanata dalla presidente della Corte delle assise
criminali di __________ prima dell’inizio del pubblico dibattimento nei
confronti di PI 2: il gravame è quindi ricevibile, essendo questa Camera
competente ratione materiae [cfr. decisione 24.3.1995 di questa Camera in re
E.C. (inc. __________)] ed avendo il ricorrente un interesse legittimo giusta i
combinati art. 280 cpv. 2 e 284 CPP (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 285 CPP, p. 448 s.);
che
con decisione 17.3.2000 – che PI 2 non ha contestato – l’allora procuratore
pubblico __________ __________ ha disposto, per motivi di opportunità, la
disgiunzione del procedimento penale a carico dell’accusato da quelli degli
altri indiziati/accusati;
che
il 19.4.2001 l’allora procuratore pubblico __________ __________, subentrato
nella titolarità dell’inchiesta, ha respinto l’istanza 17.4.2001 di PI 2 tesa –
alla luce delle risultanze emerse in seguito a perizia, che attestavano un
danno di almeno __________ – al ricongiungimento dei procedimenti [decisione
confermata il 20.2.2002 dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto __________
__________ (inc. GIAR __________) ed il 14.3.2002 dal Tribunale federale (inc.
TF __________)];
che
il processo apertosi il __________ concerne il solo PI 2 e non – come sancito,
da ultimo, da questa Camera con giudizio 23.3.2005 (inc. __________) – le altre
persone coinvolte nell’inchiesta “__________”, ossia quelle interrogate quali
indiziate oppure quelle alle quali era stato comunicato che a loro carico
poteva essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità oppure
quelle nei cui confronti era stata promossa l’accusa;
che
le suddette persone non sono pertanto oggetto del processo nel quale sono
chiamate a deporre;
che
nondimeno esse restano coindiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti e non ancora
conclusi, la disgiunzione non sopprimendo detta qualità;
che
quindi il loro ruolo rimane quello di coindiziati/coaccusati, ciò che esclude
la loro audizione in qualità di testi (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 460, in particolare 463; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1175);
che
esse non possono nemmeno essere interrogate quali “persone informate sui
fatti” [“Auskunftsperson” (cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit.,
n. 463 e 659a ss.)], tale figura essendo sconosciuta al nostro Codice di
procedura penale;
che
Fatti
di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non
sia ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di
coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004
del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate
quali indiziate/accusate (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc.
__________);
che
la citazione del qui ricorrente al processo in questione non precisava in quale
veste sarebbe stato sentito;
che
tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la
Corte delle assise, verificata la regolarità della citazione, procede al
giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il
procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP
(secondo cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero
che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni
inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non
applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e
teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato
deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti
disgiunti;
che
anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP
(secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia
penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il
perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne
sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa
disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere
raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di
arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate
rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal
presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di
cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione
disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle
valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della
decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte
le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse non riguardando
l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;
che
invero l’1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato uno scritto alle
persone precedentemente citate, tra le quali il qui ricorrente, rendendo loro
noto che “(…) – nella misura in cui lei dovesse essere accusata/o o
indiziata/o in un procedimento penale connesso con i fatti imputati al dott. PI
2 – lei ha, in applicazione dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi
assistere da un avvocato durante la sua audizione. Le anticipo
quest’informazione unicamente per evitare che il dibattimento possa subire dei
ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi di tale facoltà, presentarsi
per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;
che
nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alla
citazione del 29.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in caso
di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata
comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che RI 1 [interrogato
quale indiziato l’1.12.1998 (ricorso 31.3/1.4.2005, p. 1)] verrà sentito quale coindiziato/coaccusato
in un procedimento disgiunto, ciò che comporta il rispetto dei diritti garantiti
ad ogni accusato, in particolare quello di essere assistito da un difensore e
di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP), facoltà – quest’ultima – che non
implica evidentemente anche il diritto di non presentarsi al dibattimento per
il quale è prevista l’audizione (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re
E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale,
in REP. 2000, p. 47);
che
con giudizio 6.4.2005 questa Camera – adita da PI 2 con ricorso 1.4.2005 – ha
annullato, tra l’altro, tutte le citazioni al suo processo inerenti i
coindiziati/coaccusati, ordinando alla presidente della Corte di citarli
nuovamente, indicando che essi verranno sentiti quali coindiziati/coaccusati in
procedimenti disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà
essere ordinata la loro immediata comparizione forzata giusta l’art. 117 cpv. 1
CPP (inc. __________);
che
pertanto è stata annullata anche la citazione 29.3.2005 di RI 1, il quale verrà
citato di nuovo conformemente al suddetto ordine impartito alla presidente
della Corte;
che
di conseguenza il ricorso può ritenersi evaso in considerazione di quanto sopra
esposto, con assegnazione – stante la fondatezza del presente gravame – di
congrue ripetibili al ricorrente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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