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Decisione

60.2005.87

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.

6 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non sia

ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di

coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004

del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali

indiziate/accusate (decisione di questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________);

che

la citazione al processo in questione non precisava in quale veste il suo

destinatario sarebbe stato sentito;

che

tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la

Corte delle assise, verificata le regolarità della citazione, procede al

giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il

procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP (secondo

cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che,

regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni

inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non

applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e

teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato

deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti

disgiunti;

che

anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP

(secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia

penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il

perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne

sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa

disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere

raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di

arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate

rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal

presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di

cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione

disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle

valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della

decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente,

assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse

non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;

che

invero con scritto 1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato alle

persone precedentemente citate uno scritto, rendendo loro noto che “(…) – nella

misura in cui lei dovesse essere accusata/o o indiziata/o in un procedimento

penale connesso con i fatti imputati al dott. RI 1 – lei ha, in applicazione

dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi assistere da un avvocato durante

la sua audizione. Le anticipo quest’informazione unicamente per evitare che il

dibattimento possa subire dei ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi

di tale facoltà, presentarsi per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;

che

nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alle citazioni

del 25.3.2005 e del 29.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in

caso di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata

comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che esse verranno

sentite quali indiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti, ciò che comporta

il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in particolare quello di

essere assistito da un difensore e di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP),

facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente anche il diritto di non

presentarsi al dibattimento per il quale è prevista l’audizione (decisione di

questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria

penale predibattimentale, in REP. 2000, p. 47);

che

anche le citazioni spiccate nei confronti dei testi non appaiono rispettose

dell’art. 122 CPP, in quanto esse – oltre ad indicare a torto gli art. 312 e

313 CPP (che – come detto – concernono unicamente l’accusato) – non richiamano la

sanzione (in caso di assenza ingiustificata) della comparizione forzata (art.

122 cpv. 3 CPP);

che

stante quanto sopra tutte le citazioni inerenti i coindiziati/coaccusati ed i

testi devono essere annullate;

che

il ricorso è accolto, con tassa di giustizia, spese e ripetibili poste a carico

dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

Di

conseguenza:

§ Le

citazioni di data 25.3.2005 e di data 29.3.2005 inerenti i coindiziati/coaccusati

ed i testi sono annullate.

§§ Alla

presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________,

è fatto ordine di citare nuovamente i coindiziati/coaccusati (ossia le persone

nei confronti delle quali il procedimento penale non è ancora concluso),

indicando che essi verranno sentiti quali indiziati/accusati in procedimenti

disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà essere ordinata

la loro immediata comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP).

§§§ Alla

presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________,

è fatto ordine di citare nuovamente i testi, indicando che essi verranno

sentiti quali testi, con le menzioni di cui all’art. 122 CPP ed in particolare

le sanzioni in caso di assenza ingiustificata.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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