60.2005.87
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.
6 aprile 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2005.87
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.
CITAZIONE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 117 CPP-TI
art. 122 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2005.87
Lugano
6 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Alessandro
Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 1.4.2005 presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro le
citazioni spiccate il 25.3.2005 ed il 29.3.2005 dalla presidente della Corte
delle assise criminali di __________, giudice __________;
richiamate le
osservazioni 1/5.4.2005 della presidente della suddetta Corte e 5/6.4.2005 del
procuratore pubblico __________ __________, che si rimettono al giudizio di
questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con atto di accusa 10.3.2004 – emanato in seguito al giudizio 2.9.2003 di
questa Camera, che aveva dichiarato nullo per vizio di forma l’atto di accusa
14.7.2003 (inc. __________) – l’allora procuratore pubblico __________ __________
ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________
RI 1, in detenzione preventiva dall'1.12.1998 al 24.12.1999, siccome accusato
di truffa, ripetuta, continuata ed aggravata perché perpetrata per mestiere –
nell'ambito dell'attività svolta nelle __________ a lui facenti capo, direttamente
o indirettamente, e dell'attività __________ svolta presso il suo __________ –
e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo dicembre 1988 –
novembre 1998 (cfr. ACC __________);
che
con scritti di data 25.3.2005 e 29.3.2005 la presidente della competente Corte
ha citato – “(…) sotto le comminatorie di legge richiamate in calce”
(art. 312, 313, 30 e 31 CPP) – un centinaio di persone a comparire nell’aula
penale di __________ per essere sentite nel processo di cui al predetto
atto di accusa;
che
con tempestivo ricorso RI 1 chiede che “(…) le citazioni staccate dal TPC in
data 25 e 29 marzo (le uniche che gli sono note), vengano dichiarate nulle, con
invito al presidente ad emanarne di nuove, questa volta corrette, con
l’indicazione ai destinatari della loro veste processuale, ciò nel rispetto dei
diritti dell’accusato dapprima, delle persone citate poi” (ricorso
1.4.2005, p. 1);
che
“il diritto ad un equo processo impone di vedere citati i destinatari di
convocazione con comprensibile indicazione della veste loro attribuita di
indiziati/accusati o testi, ossia senza equivoco sul ruolo processuale dei singoli:
(…)” (ricorso 1.4.2005, p. 1) e che “al tribunale penale è già stata
sollevata eccezione di nullità per verbali raccolti senza corretta
comunicazione dei diritti di cui all’art. 118 CPP (senza peraltro che nulla
ancora sia stato deciso), ciò che con le citazioni in questione viene non solo
proseguito, ma anche alimentato” (ricorso 1.4.2005, p. 2);
che
“le persone vengono citate senza indicazione della loro veste procedurale di
accusati/indagati o testi, fanno oggetto di comminatorie penali richiamate in
calce, che li portano ad equivocare ulteriormente sul loro ruolo, dando loro
d’intendere che la deposizione richiesta è paragonabile a quella di un teste, e
che verranno multati se non compariranno: queste comminatorie rendono nulle per
legge le citazioni”, che “le comminatorie di legge, con le quali queste
persone sono citate, riguardano anche la procedura contro gli assenti (art. 312
– 313): (…)” e che “le comminatorie espresse nei confronti degli
accusati sono state espresse anche nei confronti dei testi, in particolare
quelle riferibili alle procedure contro gli assenti (contumacia), quasi che in
caso di mancata comparsa, si proceda senz’altro: (egli) ha invece
preciso interesse a che i testi sappiano che sono tenuti a comparire e a dire
il vero” (ricorso 1.4.2005, p. 3);
che
giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP la Camera dei ricorsi penali è autorità di
ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del
Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria
disposizione di legge;
che
nel caso in esame le citazioni in questione – provvedimenti a’ sensi del
suddetto disposto – sono state emanate dalla presidente della Corte delle
assise criminali di __________ prima dell’inizio del pubblico dibattimento nei
confronti di RI 1: il gravame è quindi ricevibile, essendo questa Camera
competente ratione materiae [cfr. decisione 24.3.1995 di questa Camera in re
E.C. (inc. __________)] ed avendo il ricorrente un interesse legittimo giusta i
combinati art. 280 cpv. 2 e 284 CPP (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 285 CPP, p. 448 s.);
che
con decisione 17.3.2000 – che il qui ricorrente non ha contestato – l’allora
procuratore pubblico __________ __________ ha disposto, per motivi di
opportunità, la disgiunzione del procedimento penale a carico di RI 1 da quelli
degli altri indiziati/accusati (AI 216);
che
il 19.4.2001 l’allora procuratore pubblico __________ __________, subentrato
nella titolarità dell’inchiesta, ha respinto l’istanza 17.4.2001 dell’accusato
tesa – alla luce delle risultanze emerse in seguito a perizia, che attestavano
un danno di almeno CHF 20 milioni – al ricongiungimento dei procedimenti
[decisione confermata il 20.2.2002 dall’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto __________ __________ (inc. GIAR __________) ed il 14.3.2002 dal
Tribunale federale (inc. TF __________)];
che
il processo apertosi il 4.4.2005 concerne il solo RI 1 e non – come sancito, da
ultimo, da questa Camera con giudizio 23.3.2005 (inc. __________) – le altre
persone coinvolte nell’inchiesta “__________”, ossia quelle interrogate quali
indiziate oppure quelle alle quali era stato comunicato che a loro carico poteva
essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità oppure quelle nei
cui confronti era stata promossa l’accusa;
che
le suddette persone non sono pertanto oggetto del processo nel quale sono
chiamate a deporre;
che
nondimeno esse restano coindiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti e non ancora
conclusi, la disgiunzione non sopprimendo detta qualità;
che
quindi il loro ruolo rimane quello di coindiziati/coaccusati, ciò che esclude
la loro audizione in qualità di testi (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 460, in particolare 463; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1175);
che
esse non possono nemmeno essere interrogate quali “persone informate sui
fatti” [“Auskunftsperson” (cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit.,
n. 463 e 659a ss.)], tale figura essendo sconosciuta al nostro Codice di
procedura penale;
che
Fatti
di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non sia
ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di
coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004
del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali
indiziate/accusate (decisione di questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________);
che
la citazione al processo in questione non precisava in quale veste il suo
destinatario sarebbe stato sentito;
che
tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la
Corte delle assise, verificata le regolarità della citazione, procede al
giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il
procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP (secondo
cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che,
regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni
inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non
applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e
teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato
deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti
disgiunti;
che
anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP
(secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia
penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il
perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne
sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa
disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere
raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di
arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate
rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal
presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di
cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione
disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle
valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della
decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente,
assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse
non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;
che
invero con scritto 1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato alle
persone precedentemente citate uno scritto, rendendo loro noto che “(…) – nella
misura in cui lei dovesse essere accusata/o o indiziata/o in un procedimento
penale connesso con i fatti imputati al dott. RI 1 – lei ha, in applicazione
dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi assistere da un avvocato durante
la sua audizione. Le anticipo quest’informazione unicamente per evitare che il
dibattimento possa subire dei ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi
di tale facoltà, presentarsi per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;
che
nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alle citazioni
del 25.3.2005 e del 29.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in
caso di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata
comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che esse verranno
sentite quali indiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti, ciò che comporta
il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in particolare quello di
essere assistito da un difensore e di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP),
facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente anche il diritto di non
presentarsi al dibattimento per il quale è prevista l’audizione (decisione di
questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria
penale predibattimentale, in REP. 2000, p. 47);
che
anche le citazioni spiccate nei confronti dei testi non appaiono rispettose
dell’art. 122 CPP, in quanto esse – oltre ad indicare a torto gli art. 312 e
313 CPP (che – come detto – concernono unicamente l’accusato) – non richiamano la
sanzione (in caso di assenza ingiustificata) della comparizione forzata (art.
122 cpv. 3 CPP);
che
stante quanto sopra tutte le citazioni inerenti i coindiziati/coaccusati ed i
testi devono essere annullate;
che
il ricorso è accolto, con tassa di giustizia, spese e ripetibili poste a carico
dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
Di
conseguenza:
§ Le
citazioni di data 25.3.2005 e di data 29.3.2005 inerenti i coindiziati/coaccusati
ed i testi sono annullate.
§§ Alla
presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________,
è fatto ordine di citare nuovamente i coindiziati/coaccusati (ossia le persone
nei confronti delle quali il procedimento penale non è ancora concluso),
indicando che essi verranno sentiti quali indiziati/accusati in procedimenti
disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà essere ordinata
la loro immediata comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP).
§§§ Alla
presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________,
è fatto ordine di citare nuovamente i testi, indicando che essi verranno
sentiti quali testi, con le menzioni di cui all’art. 122 CPP ed in particolare
le sanzioni in caso di assenza ingiustificata.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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