60.2005.94
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
11 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.94
Data decisione, Autorità:
11.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.94
Lugano
11 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 5.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è
astretto PI 2, __________ (patr. da: PR 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 6/7.4.2005 del procuratore
pubblico Marco Villa;
preso atto che
l'interessato non ha particolari osservazioni da formulare, come comunicato con
lettera 7/8.4.2005;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dall’8.9.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 17.3.2005 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo
di infrazione parzialmente aggravata alla LStup, conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione, ripetuta ricettazione, infrazione e contravvenzione alla
LDDS, contravvenzione alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato al 10.5.2005,
ed è previsto sull’arco di una giornata.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 10.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale in generale, e del presidente istante in particolare.
Un altro
giudice del TPC ha appena celebrato un importante processo finanziario ed è
alle prese con la motivazione. Un altro giudice del TPC è occupato per tre mesi
di dibattimento. Gli altri due giudici, tra i quali i presidente istante, devono
aggiornare tutti gli altri dibattimenti, ritenuto come dall’inizio dell’anno
siano approdati in cancelleria penale 37 atti d’accusa, con 21 detenuti.
5.
Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi
dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di PI 2 (verbale del 1.12.2004,
__________
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente
caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF
1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della
carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per
impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta.
L’accusato
non ha legami significativi con il nostro territorio, ed ha manifestato
l’intenzione di rientrare in __________ (verbale del 10.11.2004 AI 72 inc. __________).
Il legame di PI 2 con la coimputata non è tale da escludere il pericolo di
fuga. Per il che, l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a
disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una
sanzione penale eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l’imminenza
del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad
art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva
si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per
sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre
considerare che la durata della proroga è di poco superiore ad una decina di
giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga
rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva
e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato
fino al 10.5.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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