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Decisione

60.2005.95

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. citazione.

12 aprile 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non

sia ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di coindiziati/coaccusati

il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004 del 21.4.2004; N.

SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali

indiziate/accusate (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________);

che

la citazione del qui ricorrente al processo in questione non precisava in quale

veste sarebbe stato sentito;

che

tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la

Corte delle assise, verificata la regolarità della citazione, procede al

giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il

procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP

(secondo cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero

che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni

inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non

applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e

teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato

deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti

disgiunti;

che

anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP

(secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia

penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il

perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne

sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa

disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere

raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di

arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate

rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal

presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di

cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione

disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle

valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della

decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente,

assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse

non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;

che

invero l’1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato uno scritto

alle persone precedentemente citate, tra le quali il qui ricorrente, rendendo

loro noto che “(…) – nella misura in cui lei dovesse essere accusata/o o

indiziata/o in un procedimento penale connesso con i fatti imputati al dott. PI

2 – lei ha, in applicazione dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi

assistere da un avvocato durante la sua audizione. Le anticipo

quest’informazione unicamente per evitare che il dibattimento possa subire dei

ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi di tale facoltà, presentarsi

per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;

che

nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alla

citazione del 25.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in caso

di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata

comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che RI 1 [interrogato

quale indiziato il 9.4.1999 ed il 3.5.1999 (ricorso 5/6.4.2005, p. 1)] verrà

sentito quale coindiziato/coaccusato in un procedimento disgiunto, ciò che

comporta il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in particolare

quello di essere assistito da un difensore e di non rispondere (art. 118 cpv. 2

CPP), facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente anche il diritto

di non presentarsi al dibattimento per il quale è prevista l’audizione (decisione

24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove

nell’istruttoria penale predibattimentale, in REP. 2000, p. 47);

che

con giudizio 6.4.2005 questa Camera – adita da PI 2 con ricorso 1.4.2005 – ha

annullato, tra l’altro, tutte le citazioni al suo processo inerenti i

coindiziati/coaccusati, ordinando alla presidente della Corte di citarli

nuovamente, indicando che essi verranno sentiti quali coindiziati/coaccusati in

procedimenti disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà

essere ordinata la loro immediata comparizione forzata giusta l’art. 117 cpv. 1

CPP (inc. __________);

che

pertanto è stata annullata anche la citazione 25.3.2005 di RI 1, il quale verrà

citato di nuovo conformemente al suddetto ordine impartito alla presidente

della Corte;

che

di conseguenza il ricorso può ritenersi evaso in considerazione di quanto sopra

esposto, con assegnazione – stante la fondatezza del presente gravame – di

congrue ripetibili al ricorrente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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