60.2005.98
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
13 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2005.98
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.98
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 5/6.4.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc.
____________________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 13/14.4.2005 del procuratore pubblico Mario
Branda, che rinuncia alla formulazione di osservazioni, rimettendosi al
prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 4.10.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1, in detenzione preventiva dal 7.9.2004
all’8.9.2004, e ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di
lesioni semplici ripetute “per avere, nel corso del mese di __________ __________,
in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ __________
__________, procurandole dei lividi ed un gonfiore, cagionato un danno al corpo
o alla salute di una persona”, reato previsto dall’art. 123 cifra 2 CP (DA __________);
che
con medesima decisione il procuratore pubblico ha inoltre decretato l’abbandono
del procedimento per i reati di violenza carnale (art. 190 CP), coazione
sessuale (art. 189 CP) e minaccia (art. 180) “(…) per insufficienza di
prove, risp. insussistenza degli estremi di reato” (DA __________);
che
con sentenza 17.3.2005 il giudice della Pretura penale ha infine assolto
l’istante dall’accusa di lesioni semplici ripetute (inc. __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli un importo per spese di patrocinio, da quantificare da questa
Camera, e CHF 200.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
con decisione 19.10.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante, ammettendolo in seguito,
con decisione 11.11.2004, al beneficio del gratuito patrocinio;
che
– essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di
chiedere la rifusione delle spese di patrocinio a questa Camera;
che
al proposito l’istante – che non quantifica la pretesa – rinvia alla nota professionale
4.4.2005 del suo patrocinatore, da cui emerge un dispendio orario pari a 11 ore
e 15 minuti nonché spese per complessivi CHF 226.20;
che
la tariffa oraria va stabilita in CHF 250.--/ora, conformemente ai predetti
principi;
che
il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non
presentava difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla stesura del complemento all’istanza
di gratuito patrocinio (già inoltrata dall’istante medesimo) nonché alla preparazione
del dibattimento ed al dibattimento davanti alla Pretura penale nell’ambito
della procedura penale promossa per titolo di lesioni semplici ripetute, il
procedimento per i reati di violenza carnale, coazione sessuale e minaccia
essendo già stato abbandonato dal procuratore pubblico con decisione 4.10.2004
(cfr. DA __________);
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 1'500.--, di cui 30 minuti inerenti i colloqui telefonici (in
media 5 minuti/telefonata), 10 minuti inerenti l’esame dell’incarto di data
20.10.2004, 10 minuti inerenti lo scritto di data 20.10.2004, 5 minuti inerenti
lo scritto di data 27.10.2004 (trattandosi di una semplice comunicazione alla
Pretura penale), 15 minuti inerenti la stesura del complemento all’istanza di
gratuito patrocinio di data 5.11.2004, 30 minuti inerenti i colloqui con
l’istante (sufficienti in relazione alla semplicità della fattispecie), 30
minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti inerenti la
trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è
protratto dalle ore 9.00 alle ore 10.50 circa) ed infine 30 minuti inerenti la
stesura della presente istanza (che non presentava difficoltà particolari ed il
cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale
già conosceva la fattispecie), stralciate invece le prestazioni di data
12.11.2004 “esame decisione GIAR (concessione gratuito..)” e di data
24.12.2004 “esame citazione a dibattimento” in quanto tali scritti non
necessitavano alcun approfondimento;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, ammesse come esposte (CHF 226.20);
che
l’IVA ammonta a CHF 131.20;
che
all’istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
1'857.40;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
Fatti
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr.
decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
Considerandi
che
al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 200.-- “(…) corrispondente
ad un risarcimento di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione” (istanza
di indennità 5/6.4.2005, p. 5);
che
questi è stato arrestato il 7.9.2004 (AI 1, rapporto d’arresto 7.9.2004) e
scarcerato il giorno successivo con divieto di avvicinarsi a meno di cinquanta metri
dal domicilio e dal luogo di lavoro della moglie (AI 3, ordine di scarcerazione
8.9
);
che
viene pertanto ammessa la somma di CHF 200.-- oltre interessi al 5%
dall’8.9.2004, così come domandato;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di
CHF 2'057.40, di cui CHF 1'857.40 per spese di patrocinio e CHF 200.-- a titolo
di torto morale, oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su CHF 200.--;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 17.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. 10.2004.406/AMM),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'057.40 oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su
CHF 200.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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