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Decisione

60.2005.98

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

13 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr.

decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

Considerandi

che

al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 200.-- “(…) corrispondente

ad un risarcimento di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione” (istanza

di indennità 5/6.4.2005, p. 5);

che

questi è stato arrestato il 7.9.2004 (AI 1, rapporto d’arresto 7.9.2004) e

scarcerato il giorno successivo con divieto di avvicinarsi a meno di cinquanta metri

dal domicilio e dal luogo di lavoro della moglie (AI 3, ordine di scarcerazione

8.9

);

che

viene pertanto ammessa la somma di CHF 200.-- oltre interessi al 5%

dall’8.9.2004, così come domandato;

che,

alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 2'057.40, di cui CHF 1'857.40 per spese di patrocinio e CHF 200.-- a titolo

di torto morale, oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su CHF 200.--;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 17.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. 10.2004.406/AMM),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'057.40 oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su

CHF 200.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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