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Decisione

60.2005.99

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

25 gennaio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni a tale fine;

che

la qui istante è peraltro stata interrogata in una sola occasione (verbale di

interrogatorio 22.12.2003, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 22.12.2003), unico atto istruttorio nei suoi confronti;

che

– per suo stesso dire – il procedimento penale, di breve durata, non ha avuto

alcuna risonanza, tanto è vero che neppure i genitori ed i suoceri ne sarebbero

venuti a conoscenza;

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura

penale e dalla presente decisione;

Considerandi

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

la qui istante postula infine un’indennità di almeno CHF 2'500.-- per il

presente procedimento;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi

del 5% dal 5.4.2005;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 2'599.30, oltre interessi, di cui CHF 2'349.30 per spese di patrocinio e

CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'599.30, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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