60.2005.99
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
25 gennaio 2006Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.99
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.99
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2005 presentata da
IS 1,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale Marco
Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 11/12.4.2005 del procuratore pubblico
Nicola Respini;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 26.1.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
quarantacinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuta colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
“(…) per avere, senza essere autorizzata, a __________, affittato in diverse
occasioni a __________ delle serre e dei tunnel in plastica di sua proprietà,
che sapeva essere destinati alla coltivazione indoor di canapa finalizzata alla
immissione sul mercato quale sostanza stupefacente (marijuana) e meglio: nel
corso del 1998 affittato una serra di 600 mq ricevendo un compenso complessivo
di fr. 15'000.--; nel corso del 1999 affittato una serra di 600 mq ricevendo un
compenso complessivo di fr. 15'000.--, nel corso del 2000 affittato un tunnel
in plastica, ricevendo un compenso complessivo di fr. 5'000.--; nel corso del
2001 affittato due tunnel in plastica, ricevendo un compenso complessivo di fr.
5000.--; nel corso del 2002 affittato cinque tunnel in plastica, ricevendo un
compenso complessivo di fr. 5'000.--“ (DA __________);
che
con scritto 30.1/2.2.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 22.4.2004 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 15'841.85, oltre interessi, di cui CHF 7’141.85
per spese di patrocinio, CHF 1'200.-- per danno materiale, CHF 5'000.-- per torto
morale e CHF 2'500.-- per la presente domanda;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
la qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori
di fiducia, avv. __________ ed avv. PR 1, __________, di complessivi CHF
7'141.85 [di cui CHF 6'000.-- di onorario, CHF 637.40 di spese e CHF 504.45 di
IVA (doc. B, allegato all’istanza 5/6.4.2005)];
che
questa Camera – con scritto 9.1.2006 – ha chiesto di produrre il dettaglio
della nota in questione;
che
l’avv. PR 1 – in vece di quanto esatto in ossequio all’art. 7 cpv. 1 Lag
(secondo cui, in materia di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito
patrocinio, il patrocinatore deve presentare all’autorità di concessione la
nota professionale dettagliata, disposto applicabile per analogia anche in
questa sede) – ha inviato uno scritto nel quale afferma che “(…), avendo
fatturato le nostre prestazioni a norma degli artt. 31 ss. TOA, in quanto applicabili
ai procedimenti penali, in effetti non si è fatto riferimento ad un qualche
dettaglio preciso delle prestazioni erogate; l’impegno profuso dalla difesa, in
ogni caso, emerge senz’altro dall’incarto, il quale ovviamente è a (…)
disposizione; naturalmente si è ritenuto dovere tenere conto anche dell’esito
favorevole conseguito dalla cliente, ai fini della giusta commisurazione
dell’onorario spettante ai difensori; la stessa cliente ha espresso notevole
soddisfazione; a tanto si aggiungono infine le prestazioni per la presentazione
della domanda di indennità; (…)” (scritto 17/18.1.2006 a questa
Camera);
che
– pur riconoscendo che il caso presentava difficoltà
giuridiche dipendenti dal ruolo dell’istante nella fattispecie, problematiche
che necessariamente imponevano approfondimenti – il dispendio orario esposto,
pari a 24 ore a CHF 250.--/ora, appare, per un avvocato con le dovute
conoscenze in ambito penale, oggettivamente sproporzionato alla vicenda;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che
essi vadano applicati al patrocinio in questione;
che
l’incarto del Ministero pubblico si componeva peraltro unicamente del rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria 22.12.2003 [con i verbali di interrogatorio
22.12.2003 di IS 1 (tre pagine), 30.9.2003 di __________ (quattro pagine) e
30.9.2003 di __________ (undici pagine)], dell’estratto del casellario
giudiziale di IS 1, del decreto di accusa 26.1.2004 e dello scritto di opposizione
30.1/2.2.2004;
che
nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori –
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto
quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung
und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungsverfahren, Zurigo 1998, p. 106);
che – in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in
assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono
essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice
di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…)
per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di
rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione
prodotta dall'accusato prosciolto”] – viene quindi ammesso un onorario pari
a 7 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora – tariffa vigente all’epoca del mandato –,
per complessivi CHF 1'958.35, di cui 10 minuti inerenti lo scritto di opposizione
30.1/2.2.2004 al decreto di accusa, 15 minuti inerenti lo scritto 10/11.2.2004
alla Pretura penale, 5 minuti inerenti lo scritto 12/13.2.2004 alla Pretura
penale, 10 minuti inerenti lo scritto 9.4.2004 al Ministero pubblico, 20 minuti
inerenti lo scritto 8/13.4.2004 alla Pretura penale, 60 minuti inerenti i
colloqui con la qui istante, 150 minuti inerenti l’esame degli atti e la
preparazione del dibattimento, 110 minuti inerenti il dibattimento (apertosi
alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 10.35 per la motivazione del giudizio e la
lettura del dispositivo) e 90 minuti inerenti la trasferta __________ il giorno
del processo, stralciata la prestazione inerente l’istanza di ispezione degli
atti 21/22.4.2004, essa essendo pervenuta a questa Camera il giorno stesso del
processo a carico della qui istante e quindi tardivamente (non potendo manifestamente
essere evasa prima del dibattimento, fine per il quale è stata presentata; cfr.
anche decisione 29.4.2004 di questa Camera, che ha stralciato l’istanza, inc. __________);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute, per quanto
ricostruibili dagli atti, in CHF 225.--, di cui CHF 50.-- per la formazione/archiviazione
dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 5.-- per la procura, CHF 62.-- per
gli scritti [CHF 12.-- per la lettera di opposizione 30.1/2.2.2004 al decreto
di accusa: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio
raccomandato e CHF 2.-- per copia della procura (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA); CHF
11.-- per lo scritto 10/11.2.2004 alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3
cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; CHF 10.-- per lo scritto 12/13.2.2004
alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per
invio raccomandato; CHF 14.-- per lo scritto 9.4.2004 al Ministero pubblico:
CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e
CHF 4.-- per due fotocopie allegate (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA); CHF 15.-- per
lo scritto 8/13.4.2004 alla Pretura penale: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit.
b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 4.-- per le fotocopie [copia
degli scritti 9.4.2004 al Ministero pubblico e 20.4.2004 del procuratore
pubblico all’avv. PR 1, entrambi prodotti al dibattimento (art. 3 cpv. 2 lit. b
TOA), stralciate le copie dell’istanza di ispezione degli atti] e CHF 104.-- per
la trasferta __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 52 km a tratta
(secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano,
Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)],
stralciate – come in precedenza – le spese dipendenti dall’istanza di ispezione
degli atti 21/22.4.2004;
che
l’IVA ammonta a CHF 165.95;
che
alla qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 2'349.30, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005, come richiesto;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante afferma al proposito che “a causa dell’accusa a lei rivolta e
della necessità di difendersi in giudizio, (…) ha dedicato parte rilevante del
suo tempo allo studio della materia ed alla sua preparazione per il
dibattimento; il giorno del dibattimento è mancata dal suo abituale lavoro di
direttrice di azienda tutto il mattino”, che “il tempo dedicato
(…) al procedimento (per esame dell’incarto, per riunioni con l’avvocato, per
corrispondenza epistolare e telefonica, per trasferta a Bellinzona ed udienza)
e dunque sottratto alla propria azienda è di almeno 20 ore” e che “calcolando
la perdita del guadagno derivante dall’impedimento a svolgere regolarmente le
funzioni di direttrice della propria azienda agricola in Fr. 60.--/ora, il
danno emergente subito (…) ascende a complessivi Fr. 1'200.--“ (istanza
5/6.4.2005, p. 6 s.);
che
nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando,
come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per
le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di
rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione
prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;
che,
invero, avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno
la dichiarazione fiscale, l’eventuale contratto di lavoro e/o documenti analoghi;
che
è inoltre verosimile ritenere che la sua attività professionale le avrebbe
permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una
certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in
applicazione dell’art. 44 CO;
che
non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato
ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente
alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997
dell’8.3.2005);
che
– in queste circostanze, a prescindere dalla possibile esistenza di un nesso di
causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)
tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto
nocumento – nulla le è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
IS 1 sostiene che “il reato, di cui è stata accusata (…) è grave ed
infamante”, che “considerata la natura infamante dell’accusa e la pubblicità
dell’inchiesta sulla canapa in Ticino, vista la tendenza nell’opinione pubblica
a non distinguere i colpevoli dagli innocenti, (…) ha rischiato di essere
stigmatizzata e parificata (nell’opinione pubblica e nel contesto familiare e
delle amicizie in paese) a chi per mestiere ha trafficato con la canapa
destinata a finalità stupefacente”, che “il contesto della (sua) vita
quotidiana (…) è di carattere agreste: l’accusa infamante di violazione della
LStup avrebbe compromesso la sua reputazione e quella del marito, docente
presso la scuola cantonale”, che “(…) ha cercato in tutti i modi di
proteggere la propria onorabilità, limitando, drasticamente, la sua libertà di
parola e di pensiero”, che “la difesa ha dovuto intervenire presso la
stampa, affinché la notizia non venisse diffusa”, che “gli stessi
genitori ed i suoceri (…) ad oggi non hanno notizia dei fatti accaduti”,
che gli atti istruttori subiti (sarebbe stata ricercata diverse volte
dall’usciere comunale) sarebbero particolarmente pregiudizievoli e che “le
restrizioni della libertà di parola e di pensiero, le preoccupazioni e la
sofferenza (…) durante un periodo lungo quasi tre mesi giustificano la
richiesta di indennità per torto morale, la quale si propone nella somma di Fr.
5'000.--“ (istanza 5/6.4.2005, p. 8 s.);
che
– interrogata il 22.12.2003 – ha asserito che “(…) sono stata io
personalmente che ho trattato l’affitto dei terreni con il signor __________”
(verbale di interrogatorio 22.12.2003, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 22.12.2003), terreni coltivati – come lei sapeva – a
canapa;
che
quindi – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detta coltura, notori –
deve assumersi gli eventuali pregiudizi dipendenti dalla sua scelta di affittare
Fatti
i terreni a tale fine;
che
la qui istante è peraltro stata interrogata in una sola occasione (verbale di
interrogatorio 22.12.2003, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 22.12.2003), unico atto istruttorio nei suoi confronti;
che
– per suo stesso dire – il procedimento penale, di breve durata, non ha avuto
alcuna risonanza, tanto è vero che neppure i genitori ed i suoceri ne sarebbero
venuti a conoscenza;
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura
penale e dalla presente decisione;
Considerandi
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
la qui istante postula infine un’indennità di almeno CHF 2'500.-- per il
presente procedimento;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza
– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi
del 5% dal 5.4.2005;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'599.30, oltre interessi, di cui CHF 2'349.30 per spese di patrocinio e
CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 22.4.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'599.30, oltre interessi del 5% dal 5.4.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster