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Decisione

60.2006.100

istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte quale istante. diritto della parte civile sulla cauzione.

12 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.100

Data decisione, Autorità:

12.05.2006, CRP

Titolo:

istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte quale istante. diritto della parte civile sulla cauzione.

DECADENZA OPE LEGIS

DIRITTI DELLA PARTE CIVILE

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA

art. 112 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.100

Lugano

12 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2006 presentata dal

IS 1

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF

7'966.55 prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamate le osservazioni 5/6.4.2006 di PI 2, che comunica di non

opporsi alla decadenza della cauzione a favore dello Stato;

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani,

che comunica di ritenere fondata la richiesta di decadenza della cauzione;

richiamate le osservazioni 6/7.4.2006 di PI 3 che, con riferimento

al dispositivo della sentenza del 20.12.005, chiede la devoluzione a suo favore

della cauzione;

richiamate le osservazioni 10/12.4.2006 di PI 5, che chiede il risarcimento

di un importo di CHF 1'270.-- (corrispondente a US$ 1'000.--);

rilevato che PI 4 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

sentenza 20.12.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC

__________), PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuta

truffa, consumata e mancata, ripetuta falsità in documenti alla pena di 8 mesi

di detenzione, all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, al pagamento

della tassa di giustizia di CHF 300.-- e delle spese processuali. La Corte ha

pure condannato PI 2 al pagamento di CHF 1'270.50 alla PI 5, di CHF 29'200.--

al PI 4, e di CHF 6'250.-- a PI 3 (dispositivo punto 6).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore

dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 7'966.55, considerato come

nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza

20.12

, p. 3).

3.

Se

difensore e procuratore pubblico hanno dato il loro consenso alla decadenza a

favore dello Stato, due delle tre parti civili interpellate hanno chiesto la

devoluzione a loro favore della somma depositata a titolo di cauzione.

4.

La

cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello

Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un

atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non

correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che

constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,

già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore

dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n.

2451-2454, in particolare n. 221). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione

decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché

l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o

all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza

della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le

condizioni elencate da questo capoverso.

5.

La

parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato

siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente

esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,

non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

6.

La

successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei

ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della

Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,

limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al

momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato

si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza

della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993

in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere

solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e

indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.

REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione

codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art.

51.

e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso

sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese

non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà

provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva

argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione

costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,

ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere

l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano

essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore

dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme

contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento

dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi

coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad

un'eventuale espiazione della pena.

7.

Nella

fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte

(sentenza 20.12.2005, p. 3), costituisce condizione e causa di decadenza della

cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p.

449).

8.

In

sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato PI 2 a risarcire

tre parte civili, due delle quali hanno chiesto l’attribuzione a titolo di

risarcimento dell’importo depositato a titolo di cauzione.

9.

L'art.

112.

cpv. 2 CPP prevede questo diritto delle parti civili, a condizione che la

pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che

prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte

civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla

terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del

condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia

giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).

10.

Nel

presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui

istante riconosciuto le pretese delle due parti civili che chiedono di essere

indennizzate (punto 6 del dispositivo della sentenza 20.12.2005). I due importi

riconosciuti alle parti civili, sommati, sono superiori all’importo della

cauzione. Non risulta neppure che i danni subiti dalle due parti civili in

conseguenza degli illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto

anche l’atteggiamento di PI 2 nei confronti della Corte, è più che probabile

che non risarcirà le parti lese. Considerato anche il criterio di equità alla

base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell'8.11.1994 della

Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44), che impone anche di non

essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP

alla parte civile, questa Camera attribuisce alle parti civili l’importo della

cauzione fino a concorrenza del loro credito.

11.

L’importo

della cauzione (CHF 7'966.55) è attribuito per CHF 6'250.-- a favore di PI 3,

per CHF 1'270.50 a favore di PI 5, mentre il saldo di CHF 446.05 sarà devoluto

allo Stato.

12.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza la cauzione di CHF 7'966.55 prestata da PI 2, __________, è

dichiarata decaduta a favore dello Stato per l'importo di CHF 446.05, assegnata

per CHF 6'250.-- alla parte civile PI 3, __________, e per CHF 1'270.50 a

favore di PI 5, __________.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

4.

PI 4

5.

PI 5

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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