60.2006.100
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte quale istante. diritto della parte civile sulla cauzione.
12 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.100
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte quale istante. diritto della parte civile sulla cauzione.
DECADENZA OPE LEGIS
DIRITTI DELLA PARTE CIVILE
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.100
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2006 presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF
7'966.55 prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 5/6.4.2006 di PI 2, che comunica di non
opporsi alla decadenza della cauzione a favore dello Stato;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani,
che comunica di ritenere fondata la richiesta di decadenza della cauzione;
richiamate le osservazioni 6/7.4.2006 di PI 3 che, con riferimento
al dispositivo della sentenza del 20.12.005, chiede la devoluzione a suo favore
della cauzione;
richiamate le osservazioni 10/12.4.2006 di PI 5, che chiede il risarcimento
di un importo di CHF 1'270.-- (corrispondente a US$ 1'000.--);
rilevato che PI 4 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 20.12.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC
__________), PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuta
truffa, consumata e mancata, ripetuta falsità in documenti alla pena di 8 mesi
di detenzione, all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 300.-- e delle spese processuali. La Corte ha
pure condannato PI 2 al pagamento di CHF 1'270.50 alla PI 5, di CHF 29'200.--
al PI 4, e di CHF 6'250.-- a PI 3 (dispositivo punto 6).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore
dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 7'966.55, considerato come
nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza
20.12
, p. 3).
3.
Se
difensore e procuratore pubblico hanno dato il loro consenso alla decadenza a
favore dello Stato, due delle tre parti civili interpellate hanno chiesto la
devoluzione a loro favore della somma depositata a titolo di cauzione.
4.
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello
Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un
atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,
già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore
dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n.
2451-2454, in particolare n. 221). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione
decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché
l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o
all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza
della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso.
5.
La
parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato
siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
6.
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al
momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato
si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza
della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993
in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere
solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e
indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.
REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione
codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art.
51.
e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà
provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva
argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione
costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,
ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere
l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano
essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore
dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme
contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad
un'eventuale espiazione della pena.
7.
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte
(sentenza 20.12.2005, p. 3), costituisce condizione e causa di decadenza della
cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p.
449).
8.
In
sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato PI 2 a risarcire
tre parte civili, due delle quali hanno chiesto l’attribuzione a titolo di
risarcimento dell’importo depositato a titolo di cauzione.
9.
L'art.
112.
cpv. 2 CPP prevede questo diritto delle parti civili, a condizione che la
pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che
prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte
civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla
terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del
condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia
giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).
10.
Nel
presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui
istante riconosciuto le pretese delle due parti civili che chiedono di essere
indennizzate (punto 6 del dispositivo della sentenza 20.12.2005). I due importi
riconosciuti alle parti civili, sommati, sono superiori all’importo della
cauzione. Non risulta neppure che i danni subiti dalle due parti civili in
conseguenza degli illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto
anche l’atteggiamento di PI 2 nei confronti della Corte, è più che probabile
che non risarcirà le parti lese. Considerato anche il criterio di equità alla
base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell'8.11.1994 della
Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44), che impone anche di non
essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP
alla parte civile, questa Camera attribuisce alle parti civili l’importo della
cauzione fino a concorrenza del loro credito.
11.
L’importo
della cauzione (CHF 7'966.55) è attribuito per CHF 6'250.-- a favore di PI 3,
per CHF 1'270.50 a favore di PI 5, mentre il saldo di CHF 446.05 sarà devoluto
allo Stato.
12.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 7'966.55 prestata da PI 2, __________, è
dichiarata decaduta a favore dello Stato per l'importo di CHF 446.05, assegnata
per CHF 6'250.-- alla parte civile PI 3, __________, e per CHF 1'270.50 a
favore di PI 5, __________.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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