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Decisione

60.2006.101

Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. gratuito patrocinio. indigenza (obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne)

4 maggio 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a.Nell’ambito

del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di incendio intenzionale,

ripetuto abuso d’impianti di telecomunicazione e ripetute minacce (AI 27, richiesta

di conferma d’arresto 18.11.2005, inc. MP __________), con istanza

25/30.11.2005 RI 1 - in detenzione preventiva dal 17.11.2005 al 7.12.2005 (AI

29, verbale di notifica di arresto e di decisione 18.11.2005; AI 79, ordine di

scarcerazione 7.12.2005, inc. MP __________) - ha postulato la concessione del

beneficio del gratuito patrocinio (AI 1, istanza 25/30.11.2005, inc. Giar __________).

In data 2.12.2005 il sostituto procuratore pubblico Chiara

Borelli ha esteso l’accusa nei suoi confronti per titolo di danneggiamento (AI

65, verbale d’interrogatorio 2.12.2005 di RI 1, p. 1, inc. MP __________) e, in

data 20.2.2006, per titolo di ricettazione e istigazione a falsa testimonianza

(AI 104, verbale d’interrogatorio 20.2.2006 di RI 1, p. 7, inc. MP __________).

b.

Con decisione 2.3.2006 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta 25/30.11.2005 -

completata con gli scritti 12/13.1.2006 e 20/21.2.2006 - essendo, a suo

giudizio, RI 1 “(...) in grado di sopperire alle spese della difesa, in

quanto dalla documentazione prodotta risulta convivente con i suoi genitori

oltre che lavorare per il negozio d’alimentari della madre, ed il reddito

complessivo del nucleo famigliare ammonta a CHF 5'975.-- mensili (CHF 8'554.--

e 24'144.-- annui dall’assicurazione II pilastro e dalla rendita AVS del padre

dell’accusato, oltre ad un reddito da attività indipendente della madre accertato

dalle Autorità fiscali di CHF 15'000.-- l’anno, a cui va sommato il reddito di

CHF 24'000.-- dell’accusato) dai quali va dedotto l’importo di CHF 2'600.--

complessivi annui per il minimo vitale, CHF 1'007.50 per cassa malati e CHF

895.-- per locazione e spese accessorie; rimangono CHF 1'472.30 con i quali far

fronte, unitamente se del caso ai risparmi depositati presso la Banca __________

per un ammontare di CHF 10'186.--, alle spese di patrocinio” (AI 6,

decisione 2.3.2006, inc. Giar __________).

c.

Con il presente tempestivo gravame RI 1

postula, in via principale, che gli sia “(...) concessa l’assistenza

giudiziaria nell’ambito della pendenza penale presso il Ministero pubblico. A

tale proposito è nominata quale difensore la dott. iur. PR 1 (...)”; in via

subordinata, che gli sia “(...) concesso il gratuito patrocinio nella

pendenza penale presso il Ministero pubblico. A tale proposito è nominata quale

difensore la dott. iur. PR 1 (...)” (ricorso 17/20.3.2006, p. 7).

Il ricorrente afferma come sarebbe noto

alle autorità inquirenti che egli è il padre di __________ __________,

evidenziando nondimeno che la procedura di riconoscimento non sarebbe ancora

conclusa e che egli vorrà provvedere al di lui sostentamento (cfr. ricorso

17/20.3.2006, p. 3). Lamenta il fatto che la decisione impugnata non prende in

considerazione questa circostanza, rilevando parimenti che dall’incarto penale

risulta che colei che si è costituita parte civile è la madre di __________

(ndr: __________ __________), che “è dunque pacifico che (...) avrà presto

nuove uscite, dovendo mantenere il figlio __________ e sicuramente dovendo a

titolo alimentare anche una rendita - seppur minima - alla di lui madre __________

__________” e che “(...) è pure pacifico che gli alimenti saranno

retroattivi ex lege” (ricorso 17/20.3.2006, p. 4). Sostiene inoltre che “(...)

la situazione dei genitori non va di principio conteggiata in quella economica

del figlio” (ricorso 17/20.3.2006, p. 6). Delle sue ulteriori motivazioni

si dirà, laddove necessario, nelle considerazioni di diritto.

in

diritto

1. 1.1.

Il

principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria

gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale

cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non

assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,

possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non

dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua

causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha

il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria

scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere

assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli

interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una

protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che

garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004

del 22.6.2005,1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,

1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re

J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).

1.2.

Giusta

l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha

effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso

dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a

chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa

disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non

ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle

spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi

dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio

n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale

dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei

casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2

e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare

"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche

se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito

patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non

rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio

deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori

preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del

gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione

di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto

fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta

eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che

legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del

17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

Considerandi

2.

2.1.

Come detto, perché ad una persona indigente sia

riconosciuto il gratuito patrocinio occorre che i suoi interessi siano colpiti

in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo

fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria la presenza di un

avvocato (cfr. decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202 consid.

3b).

Nel caso in esame la necessità per il ricorrente di

essere assistito da un legale non sembra essere litigiosa.

2.2

Giusta

l'art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità

di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio, ossia che non è in grado di affrontare i costi della procedura

senza dovere utilizzare i mezzi necessari per soddisfare il suo minimo vitale e

quello della sua famiglia. Per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere

in considerazione l'intera situazione dell'istante, ossia il suo reddito e la

sua condizione patrimoniale; non è tuttavia determinante l'applicazione

schematica del minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo: si deve invece

tenere obiettivamente conto delle circostanze individuali, per cui uno stato di

bisogno potrebbe essere rilevato anche quando il reddito del richiedente ecceda

l'importo assolutamente necessario per vivere. Decisivo è infatti l'interesse

dell'accusato di poter seguire la procedura senza dover limitare eccessivamente

le sue esigenze di vita; l'assistenza giudiziaria ha infatti anche lo scopo di

impedire che l'istante si indebiti ulteriormente o non adempia ad obblighi

importanti per pagarsi una difesa oggettivamente necessaria (cfr. decisioni TF

1P.542/2003 del 20.10.2003, e 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT

65/II - 2002; DTF 127 I 202 e 124 I 1; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 9 ad art. 52 vCPP e B. COCCHI / F. TREZZINI, Codice di procedura

civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 e 19 ad art. 155

vCPC e n. 570).

2.3

Come

esposto, per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere in considerazione

l'intera situazione dell'istante al momento della presentazione della domanda

(cfr. decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 120 Ia 179; cfr. anche

decisione TF del 4.2.1998, pubblicata in RDAT 36/II - 1998). Spetta al

richiedente dimostrare compiutamente la propria difficoltà economica (cfr.

decisione TPF BB.2005.26 del 14.6.2005; decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003;

DTF 125 IV 164; DTF 120 Ia 181 e 182). Si possono richiedere maggiori sforzi da

parte sua nell’esposizione chiara e completa della sua situazione finanziaria,

maggiormente complessi sono questi rapporti (cfr. decisione TPF BB.2005.26 del

14.6

; DTF 125 IV 164 e 165; DTF 120 Ia 182). La condizione di indigenza

deve essere determinata non solo secondo le risorse finanziarie del

richiedente, ma anche delle persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi

confronti, per esempio del coniuge o dei genitori (cfr. decisione TF

1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 115 Ia 193; B. COCCHI / F. TREZZINI, op. cit.,

n. 20 ad art. 155 vCPC), come già veniva ritenuto in applicazione dell'art. 52

vCPP ["E' computabile, anche in sede penale, quanto i familiari potrebbero

essere legalmente tenuti a versare per l'obbligo di assistenza (…)",

M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 9 ad art. 52 vCPP] e come si evince

dal messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 3 ["(…)

l'indicazione dei mezzi "propri" va precisata nel senso che per

determinare se il richiedente è indigente si può considerare, se del caso,

anche il reddito delle persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi

confronti, in particolare i genitori (DTF 119 Ia 12), senza tuttavia

considerare il reddito dei parenti che potrebbero essere tenuti all'assistenza

giusta gli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 cons. 3);

(…)"; cfr. anche B. CORBOZ, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.].

3.3.1

Ora, dagli atti risulta che con scritto 25/28.11.2005 RI

1, per il tramite del suo patrocinatore di fiducia (cfr., al proposito, AI 33,

scritto 21.11.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto all’avv. __________

__________, inc. MP __________: “(...) allegato le trasmettiamo il verbale

di notifica dell’arresto 18 novembre 2005 dell’emarginato che l’ha designata

quale suo difensore di fiducia”), ha chiesto di essere ammesso al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, evidenziando parimenti

che la documentazione verrà prodotta in seguito (AI 1, scritto 25/30.11.2005,

inc. Giar __________).

Con successivo scritto 12/13.1.2006 ha informato il

giudice dell’istruzione e dell’arresto che il Municipio di __________ ha dato

il suo preavviso favorevole per l’ammissione all’assistenza giudiziaria,

trasmettendo - tra l’altro - il rispettivo certificato (AI 2, scritto

12/13.1.2006 e documenti ivi allegati, inc. Giar __________).

Da questo certificato preavvisato favorevolmente dal

Municipio (preavviso tuttavia non vincolante, cfr. decisione TF 1P.128/2002 del

9.4

, pubblicata in RDAT 65/II -2002; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 8 ad art. 52 vCPP), risulta in particolare che RI 1 è

venditore/commesso presso il negozio di alimentari “__________”, che il suo

datore di lavoro è la di lui madre (____________________), che ha

un’autovettura __________ __________ di sua proprietà, che non deve versare

contributi alimentari a terzi e che non ha risparmi (AI 2, certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria 12.12.2005, inc. Giar __________).

L’istante ha però omesso di indicare il suo reddito mensile, in particolare

quello inerente alla sua attività lavorativa, nonché gli oneri ricorrenti, quali

la pigione di locazione, le spese accessorie e gli oneri sociali (come, ad

esempio, la cassa malati) (AI 2, certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria 12.12.2005, inc. Giar __________). L’autorità comunale, dal canto

suo, ha osservato che RI 1 non è a carico della pubblica assistenza e che è

stata allegata la notifica di tassazione inerente all’anno 2004 (AI 2, certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria 12.12.2005, inc. Giar __________),

da cui emerge che è stata attuata una tassazione d’ufficio - per mancata o

insufficiente documentazione - mediante un reddito imponibile complessivo di

CHF 35'000.-- e la sostanza (veicoli a motore) di CHF 1'000.-- (AI 2, copia

decisione di tassazione 2.11.2005 e copia calcolo dell’imponibile 2.11.2005,

inc. Giar __________). Giova al proposito rilevare che unitamente alla lettera

12/13.1.2006, oltre alla notifica di tassazione del 2004 dei genitori di RI 1,

è stata allegata copia di uno scritto - privo di data - firmato da __________ __________,

mediante il quale dichiara che suo figlio RI 1 sarebbe alle sue dipendenze

presso il negozio genere alimentari “__________” in qualità di commesso/venditore

dal mese di giugno 1987 e che “per tale mansione riceve come salario fr.

2'000.-- mensili”, senza indicare se si tratta di salario lordo o netto (AI

2, copia dichiarazione di __________ __________). In data 20.1.2006 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha chiesto al patrocinatore di RI 1 delucidazioni

in merito al suo scritto 12/13.1.2006, riservandosi la facoltà di chiedere

ulteriore documentazione o informazioni (cfr., al proposito, AI 3, scritto

20.1

, inc. Giar __________). In data 20/21.2.2006 il patrocinatore di RI 1

- con riferimento al predetto scritto - ha comunicato al giudice

dell’istruzione e dell’arresto che lo stipendio mensile del suo assistito è

tuttora attuale ed è da considerarsi come lordo, che egli non percepisce né

tredicesima né bonus di fine anno e che il valore della sua autovettura è di

circa CHF 5'000.-- (cfr. AI 5, scritto 20/21.2.2006, inc. Giar __________). Ha

altresì prodotto ulteriore documentazione, tra cui risulta copia dell’attestato

di rendite pagate per l’anno 2005 (rendite di vecchiaia) dalla __________ Assicurazioni

a favore di __________ __________ (padre di RI 1), di complessivi CHF 8'554.--,

copia del certificato delle rendite AVS/AI versate durante l’anno 2005 a favore

di __________ __________ (da cui risulta un importo complessivo di CHF

24'144.--), copia dell’attestato dei costi per l’anno 2005 rilasciato dalla __________,

da cui emerge che RI 1 ha pagato, per la Cassa malati (assicurazione di base)

complessivi CHF 3'692.40, ossia CHF 307.70 mensili, copia dei rendiconti

inerenti agli anni 2004 e 2005 del negozio di generi alimentari di __________ __________,

copia dei premi mensili della Cassa malati dei genitori di RI 1, copia della

notifica dell’aumento del canone di locazione del 17.5.1989 da cui risulta un

importo complessivo di CHF 895.-- (pigione mensile e spese accessorie), copia

di una ricevuta di versamento per il canone di locazione del mese di ottobre

2005.

pari a CHF 880.--, copia della carta grigia della __________ __________

intestata a __________ __________ e __________ __________ __________ __________

e copia del calcolo dell’imponibile per l’anno 2003 dei genitori di RI 1 (cfr.,

nel dettaglio, AI 5, copie documenti allegati allo scritto 20/21.2.2006, inc.

Giar __________).

Da quanto sopra esposto, emerge che la situazione

patrimoniale del qui ricorrente non appare chiara e trasparente. In effetti, RI

1.

non ha compiutamente comprovato, rispettivamente documentato la propria difficoltà

economica (cfr. decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; M. RUSCA / E. SALMINA /

C. VERDA, op. cit., n. 8 ad art. 52 vCPP), come avrebbe dovuto e potuto con la

sua istanza 25/30.11.2005. Si rileva innanzitutto che egli sia dinanzi al

giudice dell’istruzione e dell’arresto, sia in questa sede, non ha fornito un

elenco dettagliato delle sue entrate (reddito mensile netto) e delle sue uscite

mensili (spese correnti mensili). In particolare non ha precisato il suo salario

mensile netto (producendo, ad esempio, il certificato di salario e/o l’estratto

del suo conto bancario o postale sul quale viene versato il suo stipendio), che

d’acchito non collima con il reddito imponibile complessivo di CHF 35'000.--

tassato d’ufficio per l’anno 2004 (vs un reddito annuale lordo di CHF

24'000.--, calcolato sul reddito mensile lordo di CHF 2'000.-- da lui

dichiarato) e non ha fornito alcuna spiegazione in merito. Inoltre, non ha

quantificato le sue spese correnti mensili: dagli atti risulta soltanto che egli

versa l’importo di CHF 307.70 come premio mensile per la Cassa malati. Non è

dato a sapere se egli riceve un sussidio da parte dello Stato per la Cassa

malati, in che misura partecipa alla pigione mensile dell’appartamento in cui

vive con i genitori, quali altre spese fisse mensili ha e se i suoi genitori

provvedono al suo sostentamento, considerato che ha dichiarato di percepire un

salario mensile lordo di CHF 2'000.--. Va infine tenuto conto del fatto che la

madre del qui ricorrente, nel corso del suo interrogatorio tenutosi il

5.12.2005

dinanzi al sostituto procuratore pubblico, a domanda del dott. iur. PR

1, ha risposto che “(...) __________, quando ha conosciuto RI 1, lavorava.

Quando per la gravidanza ha potuto lavorare solamente al 50% mio figlio si preoccupava

del suo mantenimento. Anche io ho contribuito a far sì che a __________ non

mancasse niente. Mio figlio, dopo, si è rifiutato di mantenerla perché non ha

la certezza che __________ sia suo figlio. (...)” (AI 66, verbale

d’interrogatorio 5.12.2005 di __________ __________, inc. MP __________).

3.2

Il ricorrente, come esposto, sostiene che sarebbe noto

alle autorità che egli è il padre di __________ __________, che egli sarebbe

intenzionato a provvedere al suo sostentamento, che sarebbe ancora in corso la

procedura di disconoscimento di paternità (da parte del presunto padre ancora

sposato con la madre di __________ __________, parte lesa nel procedimento

penale), rispettivamente di riconoscimento di paternità (da parte di RI 1, il

quale ha dichiarato di presumere di essere il suo padre biologico; cfr. doc. 1c,

audizione di RI 1 7.2.2006, inc. OA.__________ della Pretura di __________,

allegato al ricorso 17/20.3.2006), lamentando il fatto che il giudice

dell’istruzione e dell’arresto non ha preso in considerazione questa

circostanza.

Ora, a prescindere dal fatto che RI 1 con la sua

istanza 25/30.11.2005 - completata con gli scritti 12/13.1.2006 e 20/21.2.2006 -

non ha menzionato che sarebbe intenzionato a provvedere al sostentamento del

suo presunto figlio dal momento in cui avrebbe ottenuto il riconoscimento di

paternità e che non è certo compito del giudice dell’istruzione e dell’arresto

di accertare la situazione economica del richiedente e di assumere tutte le informazioni

compulsando l’intero incarto penale, si ricorda che per stabilire lo stato di

bisogno occorre prendere in considerazione l’intera situazione dell’istante al

momento della presentazione dell’istanza (decisione TPF BB.2005.26 del

14.6

; decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 120 Ia 179; cfr. anche

decisione TF 4.2.1998 in re R., pubblicata in RDAT 36/II - 1998). Per il che, essendo

la procedura di disconoscimento, rispettivamente di riconoscimento di paternità

ancora in corso, che il presunto padre di __________ risulta ancora essere il

marito di __________ __________ (AI 12, copia decisione 12.8.2005 della

Commissione tutoria regionale no. __________, inc. MP __________), che RI 1 attualmente

non versa alcun contributo di sostentamento a favore del suo presunto figlio,

tantomeno a favore di __________ __________ (ndr: con la quale egli del resto non

è nemmeno coniugato), allo stadio attuale non occorre tenere conto di questa

circostanza, considerato appunto che il giudizio sull’assistenza giudiziaria

deve fondarsi sulla situazione finanziaria esistente al momento in cui

l’istanza è stata formulata. Qualora dovessero subentrare delle modifiche della

sua situazione patrimoniale (come ad esempio il versamento di contributi di sostentamento),

le stesse potranno essere esaminate solo a partire da quel momento. Se

dovessero condurre all’accoglimento dell’istanza del beneficio del gratuito

patrocinio, detto beneficio potrà coprire evidentemente unicamente gli atti di

patrocinio successivi alla relativa domanda.

3.3

Il ricorrente afferma poi che i genitori non avrebbero

alcun obbligo di mantenimento nei confronti dei loro figli maggiorenni. Di conseguenza,

la situazione finanziaria dei suoi genitori non deve essere considerata per

calcolare la sua situazione economica, evidenziando inoltre che, sulla base

della giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice dell’istruzione e

dell’arresto avrebbe dovuto “(...) riconoscere la somma di soccorso” (ricorso

17/20.3.2006, p. 5 e 6).

Come esposto al considerando 2.3., per valutare se ci

si trova in presenza di un caso di indigenza, non bisogna soltanto considerare

le risorse del richiedente stesso, ma - se del caso - anche le risorse delle

persone che hanno nei suoi confronti un obbligo di mantenimento.

Nella decisione impugnata il giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha respinto l’istanza per la concessione del gratuito patrocinio,

senza precisare per quale motivo ha preso in considerazione anche il reddito

dei genitori di RI 1. Ciò disattende manifestamente il diritto di essere sentito,

che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto il

giudice a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre quindi

l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito

all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.779/2005 del 20.3.2006; decisione

TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II - 1993; R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea

2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n.

260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo, n. 796 ss.).

Ora, se da un lato è vero che RI 1 (__________) vive

ancora presso i genitori, è altrettanto vero che egli è quarantenne ed esercita

un’attività lavorativa in qualità di commesso/venditore presso il negozio della

di lui madre. Occorre pertanto stabilire se nel caso di specie i genitori del

qui ricorrente - maggiorenne - abbiano effettivamente un obbligo di

mantenimento nei suoi confronti in base all’art. 277 CC - secondo cui l’obbligo

di mantenimento dei genitori nei confronti di un figlio dura fino alla maggiore

età; se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro

dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi (cfr. anche DTF 129 III 375; DTF 118 II 97) - e se debbano essere

prese in considerazione anche le loro risorse finanziarie per stabilire il suo eventuale

stato di indigenza [cfr., ad esempio, DTF 127 I 202, in cui il Tribunale

federale ha in particolare affermato che l’obbligo di mantenimento dei genitori

nei confronti del figlio maggiorenne sancito dall’art. 277 cpv. 2 CC ingloba di

principio anche le spese processuali; nel caso di specie si trattava però di

una parte lesa, studentessa del politecnico federale ed in corso di formazione (“in

Erstausbildung”)].

Si impone quindi di ritornare l’incarto al giudice dell’istruzione e

dell’arresto che approfondirà la fattispecie per appurare se i genitori di RI 1

hanno effettivamente un obbligo di mantenimento nei suoi confronti ai sensi

dell’art. 277 CC e della giurisprudenza del Tribunale federale e se occorre

prendere in considerazione anche il loro reddito per stabilire un preciso

computo delle disponibilità finanziarie del ricorrente - conformemente all’art.

5.

cpv. 1 Lag, secondo cui l’autorità competente per la concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria decide “esperite le necessarie

indagini” - considerati in particolare l’età del ricorrente ed il fatto che

egli esercita un’attività lucrativa. Al proposito va nondimeno rilevato che il

principio inquisitorio - secondo il quale i fatti pertinenti per la causa

devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le

prove senza essere legato da regole formali - non è assoluto, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, che comprende in particolare

il dovere di motivare le pretese di cui l'istante si avvale e quello di apportare,

nella misura in cui può ragionevolmente essergli chiesto, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, rischia di

dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove. Spetta pertanto all'istante

- come già esposto al considerando 3.1. -dimostrare lo stato di bisogno ed

allegare alla domanda anche i ragguagli sul suo patrimonio, considerato che

l'indigenza può essere negata - senza violare l'art. 29 cpv. 3 Cost. - quando

questi rifiuti di fornire le necessarie indicazioni per verificare la sua

effettiva e complessiva situazione patrimoniale (cfr. decisione TF 1P.341/2003

del 14.7.2003; DTF 120 Ia 179; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 8

ad art. 52 vCPP; cfr. anche M. BORGHI / G. CORTI, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lit. a ad art. 30 vLPamm).

4.

L’istanza è parzialmente accolta. Non si prelevano tassa di giustizia

e spese. Considerato il parziale accoglimento del gravame, lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente, che le ha protestate,

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo

di ripetibili ridotte.

3.Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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