60.2006.104
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
4 maggio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.104
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.104
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.1/20.3.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi ad un incarto
penale (inc. MP __________);
premesso che la richiesta del 31.1.2006 inviata al Ministero
pubblico è stata trasmessa a questa Camera in data 20.3.2006;
richiamate le osservazioni 30.3.2006 del sostituto procuratore
pubblico Clarissa Torricelli, che preavvisa negativamente la richiesta;
richiamato lo scritto del Comando della polizia cantonale del
31.3/3.4.2006, verosimilmente formulato in nome e per conto degli agenti di
polizia interpellati, che preavvisa negativamente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di uno scritto dell’istante del 25.2.2002, il Ministero pubblico del Canton
Ticino ha aperto un procedimento (inc. MP __________) in relazione all’intervento
di due agenti inerente un ricovero coatto di un paziente. Sentita la qui
istante, l’allora procuratore generale ha emanato una decisione di non luogo a
procedere in data 11.7.2002 (NLP __________), contro cui non è stata presentata
un’istanza di promozione dell’accusa.
Considerandi
2.
Dopo la chiusura
del procedimento, la qui istante ha già chiesto dei documenti dell’incarto in
due occasioni: una prima volta in data 10.10.2003, ricevendo copia della sua
denuncia (scritto 27.10.2003, AI 8 inc. MP __________); una seconda con
colloquio telefonico del 10.11.2003, ricevendo copia del proprio verbale
d’interrogatorio (scritto 10.11.2003, AI 10 inc. MP __________).
3.
Con la
presente richiesta, l’istante chiede di conoscere chi ha dato l’ordine di
intervento della polizia e di visionare il verbale d’intervento. Come esposto
in entrata, alla richiesta d’accesso agli atti si oppongono sia il sostituto procuratore
pubblico, sia il comandante della polizia.
4.
L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo
terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un
interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27
CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo
che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p.
10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
6.
Nel presente
caso si è in presenza di una terza richiesta di documenti, a quasi quattro anni
dalla decisione di non luogo a procedere, relativa ad un’informazione che è
direttamente deducibile dal testo del NLP __________, ovvero che la richiesta
di intervento della polizia è stata fatta dai militi della Croce Verde.
7.
Vista
questa situazione, richiamate le precedenti richieste di accesso agli atti,
appare non essere più dato un interesse giuridico legittimo all’accesso agli
atti per conoscere un’informazione riportata nel testo medesimo del decreto di
non luogo a procedere.
8.
L’istanza
è respinta. Tassa di giustizia e spese sono caricate a chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster