Lexipedia

Decisione

60.2006.104

istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

4 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.104

Data decisione, Autorità:

04.05.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.104

Lugano

4 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.1/20.3.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi ad un incarto

penale (inc. MP __________);

premesso che la richiesta del 31.1.2006 inviata al Ministero

pubblico è stata trasmessa a questa Camera in data 20.3.2006;

richiamate le osservazioni 30.3.2006 del sostituto procuratore

pubblico Clarissa Torricelli, che preavvisa negativamente la richiesta;

richiamato lo scritto del Comando della polizia cantonale del

31.3/3.4.2006, verosimilmente formulato in nome e per conto degli agenti di

polizia interpellati, che preavvisa negativamente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito

di uno scritto dell’istante del 25.2.2002, il Ministero pubblico del Canton

Ticino ha aperto un procedimento (inc. MP __________) in relazione all’intervento

di due agenti inerente un ricovero coatto di un paziente. Sentita la qui

istante, l’allora procuratore generale ha emanato una decisione di non luogo a

procedere in data 11.7.2002 (NLP __________), contro cui non è stata presentata

un’istanza di promozione dell’accusa.

Considerandi

2.

Dopo la chiusura

del procedimento, la qui istante ha già chiesto dei documenti dell’incarto in

due occasioni: una prima volta in data 10.10.2003, ricevendo copia della sua

denuncia (scritto 27.10.2003, AI 8 inc. MP __________); una seconda con

colloquio telefonico del 10.11.2003, ricevendo copia del proprio verbale

d’interrogatorio (scritto 10.11.2003, AI 10 inc. MP __________).

3.

Con la

presente richiesta, l’istante chiede di conoscere chi ha dato l’ordine di

intervento della polizia e di visionare il verbale d’intervento. Come esposto

in entrata, alla richiesta d’accesso agli atti si oppongono sia il sostituto procuratore

pubblico, sia il comandante della polizia.

4.

L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

5.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo

terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un

interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27

CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo

che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p.

10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la

conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

6.

Nel presente

caso si è in presenza di una terza richiesta di documenti, a quasi quattro anni

dalla decisione di non luogo a procedere, relativa ad un’informazione che è

direttamente deducibile dal testo del NLP __________, ovvero che la richiesta

di intervento della polizia è stata fatta dai militi della Croce Verde.

7.

Vista

questa situazione, richiamate le precedenti richieste di accesso agli atti,

appare non essere più dato un interesse giuridico legittimo all’accesso agli

atti per conoscere un’informazione riportata nel testo medesimo del decreto di

non luogo a procedere.

8.

L’istanza

è respinta. Tassa di giustizia e spese sono caricate a chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster