60.2006.107
istanza di indennità per ingiusto procedimento. minorenne quale accusato. spese legali.
26 settembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2006.107
Data decisione, Autorità:
26.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. minorenne quale accusato. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
art. 10 LMAG
Incarto n.
60.2006.107
Lugano
26 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 22/23.3.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 15.4.2005 emanato dall’allora magistrato
dei minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (ABB __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 27/29.3.2006 del magistrato inquirente, che
comunica di avere verificato la domanda e la nota d’onorario e di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 18/21.5.2004 il Centro di pianificazione familiare dell’Ospedale
Regionale di __________ ha segnalato alla Magistratura dei minorenni un
presunto episodio di violenza carnale commesso da IS 1 nei confronti della
compagna di scuola __________ __________, basandosi sul racconto della madre di
quest’ultima;
che
– nell’ambito dell’inchiesta avviata per titolo di violenza carnale sub.
coazione sessuale – il magistrato ha in particolare disposto l’audizione di
entrambi i minorenni e di sei testimoni, assumendo inoltre agli atti il
certificato medico della dott. __________, specialista FMH in ginecologia e
ostetricia (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 15.11.2004);
che
con decreto 15.4.2005 ha infine abbandonato il procedimento penale a carico di IS
1, ritenuto che l’inchiesta non ha permesso “(…) di stabilire senza ombra di
dubbio l’esistenza di elementi oggettivi e soggettivi tali da rendere adempiuto
il reato di coazione sessuale” (ABB __________, p. 4);
che
con l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le
ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato
a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 6'316.45, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che,
in virtù dell’art. 10 LMM, sono effettivamente applicabili per analogia le disposizioni
degli art. 317 ss. CPP e questa Camera è competente a statuire nel merito;
che
il procedimento si è concluso con decreto di abbandono del 15.4.2005, per cui
la domanda di indennità, introdotta il 22/23.3.2005, è tempestiva (art. 320
cpv. 1 CPP);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto ha diritto ad un'indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER /
Fatti
E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea
2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n.
4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'“accusato”;
che
nella procedura penale ordinaria, “accusato” è chiunque nei confronti
del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
nella procedura contro i minorenni, l’inchiesta deve essere condotta nel
rispetto dei diritti riconosciuti dal CPP all’accusato ed al suo difensore,
applicati per analogia (art. 21 cpv. 1 LMM);
che
nella prassi è nondimeno importante, “(…) proprio per il minore stesso, che
non venga eccessivamente formalizzato il rapporto con le altre parti
processuali” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998, p. 9);
che
in effetti il magistrato dei minorenni non promuove formalmente l’accusa nei loro
confronti;
che
al termine dell’inchiesta, esso decreta l’abbandono del procedimento (art. 25
LMM) oppure formula una proposta di giudizio, che cresce in giudicato se non
viene interposta opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni
(art. 27 LMM), seguendo la procedura semplificata del decreto di accusa
prevista dal CPP (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998,
p. 11);
che
solo nei casi più gravi o particolarmente complessi dal profilo della
situazione personale deferisce il minore al giudizio del Consiglio per i
minorenni con formale atto di accusa (art. 26 LMM) e “l’avviso di apertura
d’inchiesta (art. 21 cpv. 3) costituisce allora la promozione dell’accusa ai
sensi degli artt. 188 segg. CPP” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796
del 7.10.1998, p. 11);
che,
di converso, si deduce che nella maggioranza dei casi il minore – che non è
sottoposto all’arresto preventivo – non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
tale conclusione appare essere conforme anche alla nuova legge federale sul
diritto penale minorile (DPMin), che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2007 (RU
2006 3545);
che
peraltro la Svizzera continuerà ad interpretare l’art. 40 paragrafo 2 lit. b ii)
della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni minore ha diritto
di beneficiare di un’assistenza legale (RS 0.107), non come obbligo di designare
un difensore d’ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa
necessaria (Messaggio del Consiglio federale n. 98.038 del 21.9.1998, FF 1999 1950);
che
in analogia alla prassi sviluppata nella procedura penale ordinaria (cfr.
decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.), anche nella procedura contro i minori si
impone tuttavia di superare la concezione formale di “accusato”,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita al minore concretamente
sospettato di un reato, a prescindere dalla formale promozione dell'accusa;
che
è quindi da considerare “accusato” ogni minore sospettato di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
– come prevede il nuovo art. 40 cpv. 2 DPMin, che entrerà in vigore dal 2007 – la
necessità della presenza di un difensore nasce quando la gravità dell’atto lo
esiga e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano
le capacità del minore o del suo rappresentante legale;
che
in concreto l’inchiesta è stata avviata per gravi ipotesi accusatorie, quali
sono certamente la violenza carnale e la coazione sessuale, ed ha avuto gravi
ripercussioni tra le famiglie dei minorenni (peraltro compagni di scuola);
che
con decisione 1.7.2005 lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy
Meli ha ammesso l’istante al beneficio del gratuito patrocinio, sottolineando
in particolare la necessità dell’assistenza di un difensore in un procedimento
penale per reati sessuali (inc. Giar __________);
che
IS 1 va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
– benché ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – l’istante ha nondimeno
diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
al proposito postula la rifusione della nota professionale 22.3.2006 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'316.45 [di cui CHF 5'291.60
a titolo di onorario (pari a 21 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 585.--
di spese e CHF 439.85 di IVA (doc. B)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie,
segnatamente con riferimento alle telefonate (oltre 4 ore e 30 minuti) ed ai
colloqui con il cliente ed i genitori (oltre 6 ore);
che
del resto il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto,
circostanza che peraltro l’istante nemmeno sostiene;
che
in ogni caso determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
vengono inoltre stralciati gli onorari per lettere di “accompagnamento”,
gli atti (rilevanti) potendo essere inviati al cliente con un semplice foglio
di trasmissione, il cui costo rientra peraltro nelle spese generali
dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.M., inc. __________);
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 2'750.--, di cui 125 minuti inerenti le telefonate (ciò che
corrisponde, in media, a 25 telefonate a 5 minuti, dedotte in particolare quelle
con il magistrato inquirente – con cui il difensore ha avuto un colloquio di
persona – e quelle con la madre del cliente, verosimilmente riconducibili ad
una specifica scelta di quest’ultima), 150 minuti inerenti i colloqui con il cliente
ed i genitori (dispendio proporzionato alla relativa semplicità della fattispecie),
20 minuti inerenti l’esame giurisprudenza e atti di data 26.5.2004, 240 minuti
inerenti la trasferta a Lugano, l’esame atti e video di data 20.1.2005 (compreso
l’esame dei verbali di interrogatorio), 30 minuti inerenti il colloquio con il
magistrato inquirente di medesima data (come esposto), 20 minuti inerenti gli
ulteriori esami atti (come esposto), 45 minuti inerenti gli scritti (dedotte le
lettere di “accompagnamento”) e 30 minuti inerenti la presente istanza (che
non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 399.--, ridotte a
CHF 12.-- quelle inerenti le telefonate in uscita [80 minuti a CHF 0.15/minuto
(cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)]
ed a CHF 59.-- quelle inerenti gli scritti [CHF 5.-- per pagina originale,
compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio
raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice e CHF 2.-- per invio fax], gli invii
contemporanei di lettere e fax essendo inoltre giustificati solo in caso di
urgenza (cfr. prestazione di data 2.9.2004), l’invio di copie per conoscenza al
cliente imponendosi solo in caso di informazioni importanti e di rilievo per le
sue scelte (cfr. prestazione di data 2.9.2004) e – come sopra esposto – i costi
dei fogli di trasmissione rientrando nelle spese generali dell’ufficio;
che
l’IVA ammonta a CHF 239.35, mentre gli esborsi a CHF 89.-- (come esposto);
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 3'477.35;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 22.3.2006 della presente istanza;
che
le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 15.4.2005 emanato dall’allora magistrato dei
minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
3'477.35 oltre interessi al 5% dal 22.3.2006.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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