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Decisione

60.2006.107

istanza di indennità per ingiusto procedimento. minorenne quale accusato. spese legali.

26 settembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea

2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n.

4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'“accusato”;

che

nella procedura penale ordinaria, “accusato” è chiunque nei confronti

del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

nella procedura contro i minorenni, l’inchiesta deve essere condotta nel

rispetto dei diritti riconosciuti dal CPP all’accusato ed al suo difensore,

applicati per analogia (art. 21 cpv. 1 LMM);

che

nella prassi è nondimeno importante, “(…) proprio per il minore stesso, che

non venga eccessivamente formalizzato il rapporto con le altre parti

processuali” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998, p. 9);

che

in effetti il magistrato dei minorenni non promuove formalmente l’accusa nei loro

confronti;

che

al termine dell’inchiesta, esso decreta l’abbandono del procedimento (art. 25

LMM) oppure formula una proposta di giudizio, che cresce in giudicato se non

viene interposta opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni

(art. 27 LMM), seguendo la procedura semplificata del decreto di accusa

prevista dal CPP (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998,

p. 11);

che

solo nei casi più gravi o particolarmente complessi dal profilo della

situazione personale deferisce il minore al giudizio del Consiglio per i

minorenni con formale atto di accusa (art. 26 LMM) e “l’avviso di apertura

d’inchiesta (art. 21 cpv. 3) costituisce allora la promozione dell’accusa ai

sensi degli artt. 188 segg. CPP” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796

del 7.10.1998, p. 11);

che,

di converso, si deduce che nella maggioranza dei casi il minore – che non è

sottoposto all’arresto preventivo – non ha veste di accusato e pertanto non

necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

tale conclusione appare essere conforme anche alla nuova legge federale sul

diritto penale minorile (DPMin), che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2007 (RU

2006 3545);

che

peraltro la Svizzera continuerà ad interpretare l’art. 40 paragrafo 2 lit. b ii)

della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni minore ha diritto

di beneficiare di un’assistenza legale (RS 0.107), non come obbligo di designare

un difensore d’ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa

necessaria (Messaggio del Consiglio federale n. 98.038 del 21.9.1998, FF 1999 1950);

che

in analogia alla prassi sviluppata nella procedura penale ordinaria (cfr.

decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.), anche nella procedura contro i minori si

impone tuttavia di superare la concezione formale di “accusato”,

basandosi su una nozione sostanziale, riferita al minore concretamente

sospettato di un reato, a prescindere dalla formale promozione dell'accusa;

che

è quindi da considerare “accusato” ogni minore sospettato di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

– come prevede il nuovo art. 40 cpv. 2 DPMin, che entrerà in vigore dal 2007 – la

necessità della presenza di un difensore nasce quando la gravità dell’atto lo

esiga e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano

le capacità del minore o del suo rappresentante legale;

che

in concreto l’inchiesta è stata avviata per gravi ipotesi accusatorie, quali

sono certamente la violenza carnale e la coazione sessuale, ed ha avuto gravi

ripercussioni tra le famiglie dei minorenni (peraltro compagni di scuola);

che

con decisione 1.7.2005 lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy

Meli ha ammesso l’istante al beneficio del gratuito patrocinio, sottolineando

in particolare la necessità dell’assistenza di un difensore in un procedimento

penale per reati sessuali (inc. Giar __________);

che

IS 1 va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

– benché ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – l’istante ha nondimeno

diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

al proposito postula la rifusione della nota professionale 22.3.2006 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'316.45 [di cui CHF 5'291.60

a titolo di onorario (pari a 21 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 585.--

di spese e CHF 439.85 di IVA (doc. B)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie,

segnatamente con riferimento alle telefonate (oltre 4 ore e 30 minuti) ed ai

colloqui con il cliente ed i genitori (oltre 6 ore);

che

del resto il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto,

circostanza che peraltro l’istante nemmeno sostiene;

che

in ogni caso determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

vengono inoltre stralciati gli onorari per lettere di “accompagnamento”,

gli atti (rilevanti) potendo essere inviati al cliente con un semplice foglio

di trasmissione, il cui costo rientra peraltro nelle spese generali

dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in re avv.

B.M., inc. __________);

che

viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore a CHF 250.--/ora, per

complessivi CHF 2'750.--, di cui 125 minuti inerenti le telefonate (ciò che

corrisponde, in media, a 25 telefonate a 5 minuti, dedotte in particolare quelle

con il magistrato inquirente – con cui il difensore ha avuto un colloquio di

persona – e quelle con la madre del cliente, verosimilmente riconducibili ad

una specifica scelta di quest’ultima), 150 minuti inerenti i colloqui con il cliente

ed i genitori (dispendio proporzionato alla relativa semplicità della fattispecie),

20 minuti inerenti l’esame giurisprudenza e atti di data 26.5.2004, 240 minuti

inerenti la trasferta a Lugano, l’esame atti e video di data 20.1.2005 (compreso

l’esame dei verbali di interrogatorio), 30 minuti inerenti il colloquio con il

magistrato inquirente di medesima data (come esposto), 20 minuti inerenti gli

ulteriori esami atti (come esposto), 45 minuti inerenti gli scritti (dedotte le

lettere di “accompagnamento”) e 30 minuti inerenti la presente istanza (che

non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 399.--, ridotte a

CHF 12.-- quelle inerenti le telefonate in uscita [80 minuti a CHF 0.15/minuto

(cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)]

ed a CHF 59.-- quelle inerenti gli scritti [CHF 5.-- per pagina originale,

compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio

raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice e CHF 2.-- per invio fax], gli invii

contemporanei di lettere e fax essendo inoltre giustificati solo in caso di

urgenza (cfr. prestazione di data 2.9.2004), l’invio di copie per conoscenza al

cliente imponendosi solo in caso di informazioni importanti e di rilievo per le

sue scelte (cfr. prestazione di data 2.9.2004) e – come sopra esposto – i costi

dei fogli di trasmissione rientrando nelle spese generali dell’ufficio;

che

l’IVA ammonta a CHF 239.35, mentre gli esborsi a CHF 89.-- (come esposto);

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 3'477.35;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 22.3.2006 della presente istanza;

che

le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 15.4.2005 emanato dall’allora magistrato dei

minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

3'477.35 oltre interessi al 5% dal 22.3.2006.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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