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Decisione

60.2006.11

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.

14 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1’300.-- per i tredici giorni

di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 500.--“(…)

per la sola lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO

(istanza 10/11.1.2006, p. 4);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 22.10.2001 ed è stato scarcerato il

31.10.2001 (AI 10);

che

per i tredici (recte: dieci) giorni di detenzione preventiva ingiustamente

patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 1’000.-- (CHF

100.--/giorno, come richiesto);

che

l’istante non produce alcun documento o certificato attestanti una specifica

sofferenza fisica o psichica, rispettivamente non dimostra ulteriori

pregiudizi, segnatamente con riferimento ai rapporti personali / familiari e/o

professionali;

che

non si giustifica quindi aumentare il suddetto importo base;

che,

a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 1’000.--, oltre

interessi dal 10.1.2006, somma che tiene conto anche della soddisfazione

personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era

Considerandi

ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2005 e da questo

stesso giudizio;

che

l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o

ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se

le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare

od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,

segnatamente se l'accusato ha

determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit.,

n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.

(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a

carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità

–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non

scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato

globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia

così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;

DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);

che

il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo

della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un

apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del

20.8

; DTF 115 Ia 309);

che

il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un

danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i

costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che

deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono

certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del

22.7

);

che

IS 1 ha affermato che “è vero che io ho saputo dalla __________ (__________)

che lei aveva un’amicizia che poteva aiutarla, (…). Voglio però precisare che

io questa circostanza l’ho saputa solo negli ultimi due o tre anni.

L’interrogante mi fa prendere atto che il mio intervento presso la __________ a

favore del (__________) __________ risulta annotato nell’agenda della __________

in data di lunedì 27 e martedì 28 aprile 1998. Confermo che è possibile che

allora all’epoca io già sapessi che la __________ aveva queste amicizie che

l’aiutavano” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 2, AI 8);

che

ha inoltre aggiunto che “è vero che io sapevo che la __________ aveva

un’amicizia che forse poteva intervenire e ho detto allo __________ che io

forse conoscevo qualcuno che poteva aiutarlo. Io ho chiesto alla __________ se

era d’accordo di aiutarlo. Lei mi rispose di si, che però sarebbe costato circa

fr. 5'000.-- e che avrebbe avuto bisogno dei documenti. Io ho effettivamente

portato alla __________ delle buste datemi dallo __________ che verosimilmente

contenevano quanto richiesto” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 3,

AI 8);

che

in queste circostanze non poteva certo essergli sfuggito che detti

comportamenti lo esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½

del danno da lui subito;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 1'366.85 (pari ad ½ di CHF 2'733.75, di cui CHF 1'733.75 di onorario e

CHF 1’000.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006, come

postulato;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno

Balestra (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'366.85, oltre

interessi al 5% dal 10.1.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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