60.2006.11
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.
14 agosto 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2006.11
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 44 CO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.11
Lugano
14 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2005 emanato dal procuratore
generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2006 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato il 22.10.2001 con le accuse di corruzione attiva, complicità
in corruzione attiva e ricettazione nell’ambito dell’inchiesta sui __________
avviata nei confronti – tra l’altro – di __________, già capo dell’__________
(AI 5/6);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (AI 7);
che
con decisione 9.8.2005 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del
procedimento penale promosso a carico del qui istante per prescrizione
dell’azione penale (corruzione attiva) e per insufficienza di prove ed
inesistenza degli estremi di reato (ricettazione);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'533.75, oltre interessi, di cui CHF
1'733.75 per spese legali e CHF 1’800.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'733.75 [di cui CHF 1'475.-- di
onorario, CHF 136.30 di spese e CHF 122.45 di IVA (doc. 2)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi
suesposti e le spese adeguate alla fattispecie;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo postulato
di CHF 1'733.75, oltre interessi al 5% dal 10.1.2006;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1’300.-- per i tredici giorni
di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 500.--“(…)
per la sola lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO”
(istanza 10/11.1.2006, p. 4);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 22.10.2001 ed è stato scarcerato il
31.10.2001 (AI 10);
che
per i tredici (recte: dieci) giorni di detenzione preventiva ingiustamente
patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 1’000.-- (CHF
100.--/giorno, come richiesto);
che
l’istante non produce alcun documento o certificato attestanti una specifica
sofferenza fisica o psichica, rispettivamente non dimostra ulteriori
pregiudizi, segnatamente con riferimento ai rapporti personali / familiari e/o
professionali;
che
non si giustifica quindi aumentare il suddetto importo base;
che,
a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 1’000.--, oltre
interessi dal 10.1.2006, somma che tiene conto anche della soddisfazione
personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era
Considerandi
ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2005 e da questo
stesso giudizio;
che
l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o
ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se
le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare
od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,
segnatamente se l'accusato ha
determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit.,
n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità
–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8
; DTF 115 Ia 309);
che
il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un
danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i
costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che
deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono
certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del
22.7
);
che
IS 1 ha affermato che “è vero che io ho saputo dalla __________ (__________)
che lei aveva un’amicizia che poteva aiutarla, (…). Voglio però precisare che
io questa circostanza l’ho saputa solo negli ultimi due o tre anni.
L’interrogante mi fa prendere atto che il mio intervento presso la __________ a
favore del (__________) __________ risulta annotato nell’agenda della __________
in data di lunedì 27 e martedì 28 aprile 1998. Confermo che è possibile che
allora all’epoca io già sapessi che la __________ aveva queste amicizie che
l’aiutavano” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 2, AI 8);
che
ha inoltre aggiunto che “è vero che io sapevo che la __________ aveva
un’amicizia che forse poteva intervenire e ho detto allo __________ che io
forse conoscevo qualcuno che poteva aiutarlo. Io ho chiesto alla __________ se
era d’accordo di aiutarlo. Lei mi rispose di si, che però sarebbe costato circa
fr. 5'000.-- e che avrebbe avuto bisogno dei documenti. Io ho effettivamente
portato alla __________ delle buste datemi dallo __________ che verosimilmente
contenevano quanto richiesto” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 3,
AI 8);
che
in queste circostanze non poteva certo essergli sfuggito che detti
comportamenti lo esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½
del danno da lui subito;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 1'366.85 (pari ad ½ di CHF 2'733.75, di cui CHF 1'733.75 di onorario e
CHF 1’000.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006, come
postulato;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno
Balestra (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'366.85, oltre
interessi al 5% dal 10.1.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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