60.2006.110
istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.
27 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.110
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.110
Lugano
27 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28/29.3.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 10/11.4.2006 del procuratre generale Bruno
Balestra, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
preso atto che PI 2, tramite il suo rappresentante legale, ha
comunicato il proprio nulla osta con scritto 13/18.4.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministro pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
per titolo di infrazione alla LCStr. In data 22.2.2006 il procuratore generale
ha promosso l’accusa (AI 21).
2. Con
l’istanza qui in esame, la Sezione delle risorse umane chiede l’accesso agli
atti per valutare eventuali procedimenti disciplinari o amministrativi. Come
esposto in entrata, sia il procuratore generale, sia l’interessato (tramite il suo
rappresentante legale) hanno dato il proprio consenso.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. L'art.
34 cpv. 1 Lord determina la competenza dell'autorità di nomina a infliggere
sanzioni disciplinari, con facoltà di delega per alcuni tipi di sanzione (cpv.
2). L'art. 37 Lord sancisce quindi al suo cpv. 1 che l'inchiesta disciplinare è
condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni, competenza che a
sua volta può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.
L'apertura o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di
provvedimenti cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione
che permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die disziplinarische
Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss., W. HINTERBERGER, Disziplinarfehler
und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, S. Gallo 1986, p.
351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono compiuti dall'autorità competente
per l'adozione del provvedimento disciplinare e quindi sia dai superiori
diretti sia dalla Sezione delle risorse umane, conformemente alla facoltà di
delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28 cpv. 5 RELord.
5. Ciò
posto, l'istanza va di principio accolta. Ritenuto che un procedimento penale è
aperto con una promozione dell’accusa, l’accesso agli atti va operato presso il
Ministero pubblico, previo contatto telefonico per concordare tempi e modalità.
6. Si
giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 27 CPP, le norme citate ed ogni altra applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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