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Decisione

60.2006.112

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

5 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I due procuratori pubblici hanno dato il loro consenso, mentre che il patrocinatore

di PI 3 si è rimesso al giudizio di questa Camera.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4. Nel

presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile poi) ai

Considerandi

procedimenti nel frattempo terminati, ella deve seguire la procedura prevista

dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse

giuridico legittimo. La richiesta appare inoltre giustificata in considerazione

del successivo esposto (allegato allo scritto 3.4.2006).

6.

L’istanza

è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________; non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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