60.2006.112
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
5 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.112
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.112
Lugano
5 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/27.3.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei documenti relativi ai procedimenti
penali da lei promossi contro il marito;
richiamate le osservazioni 5/6.4.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 10.4.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 13/18.4.2006 del patrocinatore di PI 3, con
le quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di esposti della qui istante, il Ministero pubblico ha aperto due
procedimenti: uno (MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del
18.8.2003 (DA __________); l’altro (MP __________) conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere del 26.10.2005 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza, ed in relazione ad un ulteriore esposto del 14.9.2005, la
qui istante chiede la documentazione relativa ai due procedimenti surriferiti.
Fatti
I due procuratori pubblici hanno dato il loro consenso, mentre che il patrocinatore
di PI 3 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile poi) ai
Considerandi
procedimenti nel frattempo terminati, ella deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse
giuridico legittimo. La richiesta appare inoltre giustificata in considerazione
del successivo esposto (allegato allo scritto 3.4.2006).
6.
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________; non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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