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Decisione

60.2006.114

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.

25 settembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli

interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003 II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non

luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

che

le informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno

comportato unicamente l’interrogatorio di data 10.11.2004 dinanzi al

procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, agente su delega del magistrato

titolare dell’inchiesta (AI 5), per cui non hanno avuto importanti

ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale;

che

nondimeno dagli atti emerge che, su richiesta dell’istante medesimo, il magistrato

inquirente ha contattato seduta stante l’avv. PR 1, designadolo suo patrocinatore

(AI 15);

che

in seguito il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin ha nominato/confermato

Considerandi

l’avv. PR 1 suo difensore d’ufficio (AI 19);

che,

in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 Lag, se ne deduce quindi che le circostanze

concrete imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del

procedimento;

che

in definitiva IS 1 va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.3.2006 del suo

patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'039.15 [di cui CHF

2'540.-- di onorario (10 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 284.50 di spese

e CHF 214.65 di IVA (doc. C)];

che

la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi

suesposti;

che

viene pertanto ammesso l’onorario richiesto di CHF 2'540.--;

che

a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 196.-- (ridotte a

CHF 8.-- quelle inerenti gli invii postali), e l’esborso di CHF 81.-- al

Ministero pubblico;

che

l’IVA, calcolata su CHF 2'736.-- (CHF 2'540.-- + CHF 196.--), ammonta a CHF

207.

;

che,

in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo

complessivo di CHF 3'024.95 oltre interessi al 5% dal 30.3.2006, come postulato;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di non luogo a procedere 4.10.2005 emanato dal procuratore

pubblico Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'024.95

oltre interessi al 5% dal 30.3.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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