60.2006.114
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
25 settembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2006.114
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.114
Lugano
25 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 30/31.3.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR
1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.10.2005 emanato dal
procuratore pubblico Rosa Item (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 11.4.2006 del magistrato inquirente, che
si rimette alla decisione di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
la notte del __________, all’esterno del ristorante __________
di __________, è deceduto † __________ __________, che poco prima si trovava in
uno stato di concitazione tale da richiedere l’intervento di due agenti della
Polizia cantonale (cfr. AI 16, rapporto d’esecuzione / trasmissione atti
15.11.2004);
che
– nell’ambito delle informazioni preliminari avviate per titolo di omicidio
colposo – il procuratore pubblico Rosa Item ha disposto l’interrogatorio, in veste
di indiziati, di tutte le persone presenti ed intervenute al momento dei fatti,
tra cui IS 1, collega di lavoro del defunto;
che
con decisione 4.10.2005 – sulla base delle risultanze degli interrogatori e
dell’esame autoptico esperito sulla salma – ha infine decretato il non luogo a
procedere nei confronti di tutte le persone indagate, concludendo che il loro
intervento “(…) non ha svolto alcun ruolo nel decesso di † __________ __________” (NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'039.15, oltre interessi, per spese di
patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato”;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa
e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente,
Fatti
di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli
interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
le informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno
comportato unicamente l’interrogatorio di data 10.11.2004 dinanzi al
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, agente su delega del magistrato
titolare dell’inchiesta (AI 5), per cui non hanno avuto importanti
ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale;
che
nondimeno dagli atti emerge che, su richiesta dell’istante medesimo, il magistrato
inquirente ha contattato seduta stante l’avv. PR 1, designadolo suo patrocinatore
(AI 15);
che
in seguito il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin ha nominato/confermato
Considerandi
l’avv. PR 1 suo difensore d’ufficio (AI 19);
che,
in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 Lag, se ne deduce quindi che le circostanze
concrete imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del
procedimento;
che
in definitiva IS 1 va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.3.2006 del suo
patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'039.15 [di cui CHF
2'540.-- di onorario (10 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 284.50 di spese
e CHF 214.65 di IVA (doc. C)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi
suesposti;
che
viene pertanto ammesso l’onorario richiesto di CHF 2'540.--;
che
a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 196.-- (ridotte a
CHF 8.-- quelle inerenti gli invii postali), e l’esborso di CHF 81.-- al
Ministero pubblico;
che
l’IVA, calcolata su CHF 2'736.-- (CHF 2'540.-- + CHF 196.--), ammonta a CHF
207.
;
che,
in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo
complessivo di CHF 3'024.95 oltre interessi al 5% dal 30.3.2006, come postulato;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di non luogo a procedere 4.10.2005 emanato dal procuratore
pubblico Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'024.95
oltre interessi al 5% dal 30.3.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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