60.2006.12
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.
14 agosto 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.12
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 44 CO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.12
Lugano
14 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2005 emanato dal procuratore
generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317
ss. CPP;
richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2006 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stata arrestata il 5.9.2001 con le accuse di truffa, istigazione alla
violazione del segreto d’ufficio, corruzione attiva, infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e falsità in
documenti nell’ambito dell’inchiesta sui __________ avviata nei confronti – tra
l’altro – di __________, già capo dell’__________ (AI 8/11);
che
è stata scarcerata il giorno successivo: il giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli – impregiudicata l’esistenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza, vista l’assenza di preminenti motivi di interesse pubblico,
ritenuto che lo scopo dell’arresto poteva essere raggiunto con il deposito dei
documenti di legittimazione – non ha infatti confermato la misura di privazione
della libertà (AI 12);
che
con decisione 9.8.2005 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del
procedimento penale promosso a carico della qui istante per titolo di truffa,
esercizio illecito della prostituzione, falsità in documenti, conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione, corruzione attiva, sviamento della
giustizia ed infrazione alla legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri “(…) per inesistenza degli estremi oggettivi e
soggettivi, nonché per assenza di prove” sia “(…) per quanto attiene
alla partecipazione di IS 1 nelle procedure amministrative dei permessi di
soggiorno di cui si è occupata la sorella __________ che per quanto attiene a
tutte le ulteriori ipotesi di reato (di cui si è resa principalmente sospetta __________),
e meglio le varie truffe alle assicurazioni e i documenti presumibilmente falsi
allestiti dalla stessa, (…)” (decreto di abbandono 9.8.2005, p. 6);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'867.75, oltre interessi, di cui CHF
1'767.75 per spese legali e CHF 100.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'767.75 [di cui CHF 1'375.-- di
onorario, CHF 267.90 di spese e CHF 124.85 di IVA (doc. 2)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi
suesposti;
che
alla qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di
CHF 1'761.30, oltre interessi, di cui CHF 1'375.-- di onorario, CHF 261.90 di
spese (ridotte a CHF 64.-- quelle inerenti la trasferta 29.1.2003 [CHF 1.--/km
(art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km per la tratta __________ (secondo l’ “indicatore
delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal
Dipartimento delle finanze e dell’economia] e CHF 124.40 di IVA;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito la qui istante postula la somma di CHF 100.-- per il giorno di detenzione
sofferta;
che
– come detto – IS 1 è stata arrestata il 5.9.2001 ed è stata scarcerata, in
difetto di conferma dell’arresto, il 6.9.2001;
che
per il giorno di detenzione preventiva ingiustamente patita le viene quindi
assegnato l’importo di CHF 100.--, oltre interessi, come richiesto;
che
l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o
ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se
le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare
od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente
se l'accusato ha determinato per sua
colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha
intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER /
Fatti
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione
19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità
–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un
danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i
costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che
deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente
un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);
Considerandi
che
IS 1 ha riferito che “(…) a partire dal mese di aprile 2001, ossia da quando
mi sono fatta male ad una spalla, ho usufruito di indennità per infortunio. In
quel periodo, siccome avevo paura di perdere i clienti dello studio e siccome
non potevo effettuare massaggi, effettivamente ho svolto attività di
prostituzione” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 4 s.) presso __________,
__________, società (di cui era/era stata socia) che aveva peraltro assunto
fittiziamente tale __________, circostanza della quale era a conoscenza;
che,
per dire di __________, “(…) in realtà da sempre, accanto all’attività del
salone di bellezza __________, vi era un’attività parallela di prostituzione da
noi esercitata” (verbale di interrogatorio 25.9.2001, p. 2);
che
la qui istante ha pure aggiunto – con riferimento alla denuncia di furto di due
pellicce presentata il 4.5.1996 – che la sorella __________ “(…) mi ha detto
semplicemente quando siamo andate in polizia, di dire che le pellicce ci erano
state regalate da un amico __________, da certo __________, persona che esiste
realmente” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 2), fatto che sapeva
non corrispondere al vero;
che
in queste circostanze non poteva certo esserle sfuggito che detti comportamenti
la esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½
del danno da lei subito;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo
complessivo di CHF 930.65 (pari ad ½ di CHF 1’861.30, di cui CHF 1'761.30 di
onorario e CHF 100.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006,
come postulato;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno
Balestra (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 930.65, oltre interessi
al 5% dal 10.1.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster