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Decisione

60.2006.12

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale. riduzione del risarcimento.

14 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione

19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.

(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a

carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità

–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non

scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato

globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia

così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;

DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);

che

il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo

della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un

apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del

20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che

il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un

danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i

costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che

deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente

un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

Considerandi

che

IS 1 ha riferito che “(…) a partire dal mese di aprile 2001, ossia da quando

mi sono fatta male ad una spalla, ho usufruito di indennità per infortunio. In

quel periodo, siccome avevo paura di perdere i clienti dello studio e siccome

non potevo effettuare massaggi, effettivamente ho svolto attività di

prostituzione” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 4 s.) presso __________,

__________, società (di cui era/era stata socia) che aveva peraltro assunto

fittiziamente tale __________, circostanza della quale era a conoscenza;

che,

per dire di __________, “(…) in realtà da sempre, accanto all’attività del

salone di bellezza __________, vi era un’attività parallela di prostituzione da

noi esercitata” (verbale di interrogatorio 25.9.2001, p. 2);

che

la qui istante ha pure aggiunto – con riferimento alla denuncia di furto di due

pellicce presentata il 4.5.1996 – che la sorella __________ “(…) mi ha detto

semplicemente quando siamo andate in polizia, di dire che le pellicce ci erano

state regalate da un amico __________, da certo __________, persona che esiste

realmente” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 2), fatto che sapeva

non corrispondere al vero;

che

in queste circostanze non poteva certo esserle sfuggito che detti comportamenti

la esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½

del danno da lei subito;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo

complessivo di CHF 930.65 (pari ad ½ di CHF 1’861.30, di cui CHF 1'761.30 di

onorario e CHF 100.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006,

come postulato;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno

Balestra (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 930.65, oltre interessi

al 5% dal 10.1.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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