60.2006.121
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
27 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.121
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.121
Lugano
27 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29.3/6.4.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso ad un incarto penale relativo ad un’aggressione;
richiamate le osservazioni del sostituto procuratore pubblico Andrea
Maria Balerna, che non solleva obbiezioni all’istanza;
richiamato lo scritto 10/11.4.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica
di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate altresì le osservazioni 10/11.4.2006 del patrocinatore di
PI 2, che non si oppone alla richiesta, rilevando tuttavia che il procedimento
è tuttora in corso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di fatti accaduti ad __________ il 22.6.2005 e di una querela/denuncia penale
del 27.6.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico
Fatti
di PI 2 (inc. MP __________). In data 23.1.2006, il sostituto procuratore
pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale PI 2 ha fatto
opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.
2. Con
l’istanza qui esaminata, la IS 1 chiede copia degli eventuali provvedimenti
intrapresi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nella
fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente
istante (art. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge
appaiono dati. Considerato come il procedimento penale non sia però concluso,
l’accesso agli atti sarà possibile solo dopo la decisione della Pretura penale,
che viene invitata a trasmettere copia della sua eventuale decisione
direttamente alla IS 1.
5. A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visti
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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