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Decisione

60.2006.121

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

27 aprile 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di PI 2 (inc. MP __________). In data 23.1.2006, il sostituto procuratore

pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale PI 2 ha fatto

opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.

2. Con

l’istanza qui esaminata, la IS 1 chiede copia degli eventuali provvedimenti

intrapresi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4. Nella

fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente

istante (art. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge

appaiono dati. Considerato come il procedimento penale non sia però concluso,

l’accesso agli atti sarà possibile solo dopo la decisione della Pretura penale,

che viene invitata a trasmettere copia della sua eventuale decisione

direttamente alla IS 1.

5. A

norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia

e spese.

Per

questi motivi,

visti

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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