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Decisione

60.2006.122

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

3 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

Considerandi

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 400.--, “(…) pari a fr.

100.

-- per ogni giorno di ingiusta detenzione” (istanza 5/6.4.2006, p. 2);

che

questi – come sopra esposto – è stato arrestato una prima volta il 14.1.2005

(inc. MP __________) ed una seconda volta il 13.2.2005 (inc. MP __________) e

sempre scarcerato il giorno successivo;

che

viene pertanto ammessa la somma di CHF 400.-- oltre interessi al 5% dal

15.1.2005

su CHF 200.-- e dal 14.2.2005 su CHF 200.--, così come domandato;

che,

in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo complessivo di CHF 2'014.30 oltre

interessi, di cui 1'614.30 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto

morale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 11.8.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'014.30, oltre

interessi al 5% dal 5.4.2006 su CHF 1'614.30, dal 14.2.2005 su CHF 200.-- e dal

15.1.2005 su CHF 200.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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