60.2006.122
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
3 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2006.122
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.122
Lugano
3 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 11.8.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni
Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 7/11.4.2006 del procuratore pubblico Marco
Villa, che si rimette all’equo giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 14.1.2005 IS 1 – cittadino __________ – è stato arrestato una prima volta
con l’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, quindi
scarcerato il giorno seguente (inc. MP __________);
che
il 13.2.2005 è stato nuovamente arrestato con l’accusa di furto e scarcerato il
giorno successivo (inc. MP __________);
che
con decreto 14.2.2005 il procuratore pubblico Marco Villa lo ha posto in stato
di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto “per
avere, a __________, il __________, per procacciarsi un indebito profitto e al
fine di appropriarsene, sottratto a danno di __________ __________ un
borsellino del valore di Fr. 10.- contenente Fr. 20.- nonché a danno di __________
__________ un apparecchio fotografico marca __________ del valore di Fr.
2'000.- (recuperato e restituito alla parte civile)” e di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione “per avere, a __________ in data __________,
usando inganno, indotto dei funzionari pubblici ad attestare in un permesso di
asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, __________,
cittadino __________”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione – sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, da dedurre il carcere
preventivo sofferto – ed alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di tre anni (DA __________);
che
con scritto 1/2.3.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
con decisione 11.8.2005 il giudice della Pretura penale lo ha infine assolto da
entrambe le imputazioni;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'400.-- oltre interessi, di cui CHF
2'000.-- per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 5.4.2006 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'000.-- [di cui CHF
1'500.-- di onorario (per 6 ore e 40 minuti), CHF 358.75 di spese e CHF 141.25
di IVA (doc. B)],
che
la tariffa applicata – pari a CHF 225.--/ora – è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale
– appare invece eccessivo in relazione ai colloqui con il cliente (la seconda
conferenza essendo peraltro ravvicinata nel tempo e non meglio specificata in
relazione alle effettive necessità di patrocinio) ed alla stesura dell’istanza
di indennità (che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà
particolari), per il resto approvato come esposto;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 40 minuti a CHF
225.--/ora, per complessivi CHF 1'275.--, ridotti a 60 minuti i colloqui con il
cliente ed a 30 minuti il tempo impiegato per la redazione della presente
istanza;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 339.30, ridotte a
CHF 0.75 quelle telefoniche [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del
Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)], a CHF 2.-- quelle
per fotocopie di data 13.5.2005 (art. 2 lit. b TOA) ed a CHF 15.-- quelle per scritturazioni
di data 5.4.2006 (art. 2 lit. b TOA);
che
non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (art.
28 ss. OLIVA);
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'614.30,
oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2006 (come postulato);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
Fatti
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
Considerandi
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 400.--, “(…) pari a fr.
100.
-- per ogni giorno di ingiusta detenzione” (istanza 5/6.4.2006, p. 2);
che
questi – come sopra esposto – è stato arrestato una prima volta il 14.1.2005
(inc. MP __________) ed una seconda volta il 13.2.2005 (inc. MP __________) e
sempre scarcerato il giorno successivo;
che
viene pertanto ammessa la somma di CHF 400.-- oltre interessi al 5% dal
15.1.2005
su CHF 200.-- e dal 14.2.2005 su CHF 200.--, così come domandato;
che,
in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo complessivo di CHF 2'014.30 oltre
interessi, di cui 1'614.30 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto
morale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 11.8.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'014.30, oltre
interessi al 5% dal 5.4.2006 su CHF 1'614.30, dal 14.2.2005 su CHF 200.-- e dal
15.1.2005 su CHF 200.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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