60.2006.126
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
15 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.126
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.126
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.4.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise
correzionali 21.9.2005 a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 10/11.8.2006 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato per il tramite del proprio
patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
2 è stato processato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in
data 21.9.2005 (inc. TPC __________) e condannato a sette mesi di detenzione,
al pagamento del risarcimento compensatorio di CHF 12'000.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali, per complicità in
infrazione alla LStup, per infrazione alla LStup, mentre che è stato prosciolto
da un’altra imputazione di infrazione alla LStup. La sentenza non è cresciuta
in giudicato, essendo pendente un ricorso presso la Corte di cassazione e di
revisione penale (CCRP).
2. Con
la presente istanza, la IS 1 chiede di ottenere copia della sentenza, con
riferimento agli art. 185 LT e 112 LIFD. Il procuratore pubblico ha comunicato
il proprio nulla osta, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli
atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura
del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta
anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione dell’attività oggetto della sentenza (non
ancora cresciuta in giudicato) e delle importanti cifre in discussione, è dato
certamente un interesse giuridico legittimo, date le implicazioni economiche e
fiscali connesse.
6. L’istanza
è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise correzionali sarà trasmessa
a crescita in giudicato della presente decisione (ribadendo che il giudizio di
merito non é ancora cresciuto in giudicato).
7. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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