60.2006.132
istanza di ispezione degli atti. accusato, rispettivamente parte civile quale istante.
12 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.132
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. accusato, rispettivamente parte civile quale istante.
Incarto n.
60.2006.132
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/18.4.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare l’incarto
penale MP __________ ed a estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni 19.4.2006 con le quali il procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi preavvisa favorevolmente la richiesta
dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una segnalazione di una banca del 14.3.2000, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di diverse persone in relazione a dei titoli
probabilmente falsi (inc. MP __________). In data 9.5.2000 l’allora procuratore
pubblico competente ha emanato un decreto d’abbandono motivato per il qui istante
ed altre due persone (ABB __________).
Con
lettera del suo precedente patrocinatore, in data 2.10.2000, il qui istante si
era poi costituito parte civile (all. 1 B all’istanza, AI 49 inc. MP __________).
Con
successivo decreto d’abbandono non motivato del 19.2.2002, l’allora procuratore
pubblico ha emanato un decreto d’abbandono non motivato per PI 1 (ABB __________):
al qui istante non era stata intimata quest’ultima decisione.
2.Con la
presente richiesta, dopo uno scambio di corrispondenza con il procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, l’istante chiede di poter accedere gli atti
dell’incarto MP __________, in particolare in relazione a dei titoli a suo
tempo in suo possesso.
3.Come
esposto in entrata, l’attuale procuratore pubblico, che ha rinviato
espressamente l’istante alla procedura ex art. 27 CPP, ha dato il proprio preavviso
favorevole.
4.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5.Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato prima, quale
parte civile poi) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
6.Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata non solo dal
fatto che il decreto di abbandono del 19.2.2002 (ABB __________) non è stato
intimato al qui istante e non è stato preceduto da un deposito atti. L’istante
giustifica la richiesta in riferimento a titoli sequestrati in suo possesso nel
corso dell’inchiesta.
7.L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico,
ritenuto che l'eventuale richiesta di restituzione dei titoli dovrà essere
oggetto di specifica procedura.
8.Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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